Valutazione del "bene del bambino"
Essendo,
il diritto, fondamento e limite dell'attività dello stato (art. 5
Cost.Fed.), il diritto è l'unico strumento utilizzabile
per
valutare quale sia il bene del bambino oppure cosa possa pregiudicare il bene del bambino. Questo, vale sia per gli psicologi e gli psichiatri che devono allestire la perizia secondo scienza e coscienza (art. 249 cpv 3 Cpc) e non secondo scienza e/o coscienza, ed è vero per il giudice che è tenuto a decidere secondo il diritto
e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa
dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze o da motivi
gravi (artt. 4 Cc; 18 LPamm) e che, ove la legge non disponga
altrimenti, il giudice che voglia dedurre il suo diritto a stabilire
quale sia il bene del bambino o cosa possa pregiudicare il bene del
bambino ex art. 274 cpv.2 , deve fornirne la prova ex art. 8 Cc, 26 LPamm.
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