
Da: Mattino della domenica,26.5.13 pag 26, papageno: in nome dei figli e dei futuri padri
Le belle soluzioni di Simonetta Sommaruga / 2ª parte
Colpo di grazia alla paternità!
Contributi alimentari alle madri: pure i padri non sposati devono passare alla cassa
Per eliminare questa presupposta disparità di trattamento, l’avamprogetto vorrebbe imporre al genitore che non si occupa personalmente del figlio (il padre nel 95% dei casi) il versamento di un contributo di mantenimento all’altro genitore (la madre nel 95% dei casi), indipendentemente dal suo stato civile. Il diritto vigente riconosce, tra i criteri per l’erogazione del contributo di mantenimento al genitore divorziato, «la portata e durata delle cure ancora dovute ai figli». Non è invece previsto alcun contributo di mantenimento per i genitori non sposati in caso di separazione. Visto che l’accudimento del figlio da parte di un genitore corrisponde ad un'esigenza del figlio, l’avamprogetto propone piuttosto di prendere in considerazione il costo legato all’investimento di tempo che il genitore dedica alle cure e all’educazione del figlio nel quadro della determinazione del contributo di mante-nimento dovuto al figlio e non nel contributo da versare al genitore. Occorrerebbe in un primo tempo fissare il contributo di mantenimento del figlio sulla base dei suoi bisogni effettivi tenendo conto di un minimo legale; a questo importo si sommerebbe il contributo per il suo accudimento. Successivamente si verificherebbe se la capacità finanziaria del genitore debitore gli permette di pagare il contributo di mantenimento così calcolato. Se ciò non fosse possibile, l’importo sarebbe abbassato fino al minimo vitale del diritto esecutivo per evitargli di ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento permanente. La differenza tra l’importo che il genitore debitore può pagare e il minimo legale più il contributo per l’accudimento del figlio sarebbe assunta dallo Stato attraverso il versamento degli anticipi degli alimenti. In altri termini, secondo questo modello, lo Stato verserebbe anticipi non solo per gli alimenti a carico del debitore, che non adempie all’obbligo di mantenimento, ma anche per l’importo che il debitore non è in grado di pagare perché non dispone dei mezzi finanziari necessari. Questo sistema permetterebbe al figlio di ottenere un contributo minimo di mantenimento garantito dallo Stato anche in caso di insolvibilità del genitore cui spetta l’obbligo del mantenimento. Questo sistema imporrebbe al genitore debitore (al 95% il padre) con un reddito insufficiente di maturare dei potenziali debiti con lo Stato oltre alle sue reali capacità di guadagno.
Alimenti dovuti retroattivamente fino a 5 anni
L’avamprogetto prevede di introdurre una nuova disposizione secondo la quale, se il contratto o la decisione sul contributo di mantenimento constata che non è stato possibile fissare un contributo tale da garantire il debito mantenimento del figlio e, successivamente, la situazione del debitore migliora in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per il suo debito mantenimento (ammanco). Per evitare un onere eccessivo a carico del genitore re-sponsabile, questo diritto è stato sottoposto ad un limite temporale. Il figlio può infatti chiedere il versamento dell'importo che sarebbe stato necessario per il suo debito mantenimento per i cinque anni precedenti il miglioramento della situazione patrimoniale del genitore debitore (al 95% il padre). Questa pretesa passa all'ente pubblico, a concorrenza degli importi versati, se l'ente si è as-sunto il mantenimento del figlio. Pertanto l'ente pubblico, che ha versato anticipi o prestazioni di aiuto sociale per garantire il mantenimento del figlio fissato in un titolo esecutivo sul contributo di mantenimento (contratto o decisione), può far valere i pertinenti «diritti di esecuzione», in particolare la diffida ai debitori (art. 291 CC) e le garanzie (art. 292 CC).
Detto altrimenti: se il fabbisogno mensile del figlio è calcolato in 3000 fr (di cui 1500 fr di minimo legale e 1500 fr di contributo di accudimento) e il padre guadagna 3500 fr netti mensili, quest’ultimo avrà garantito il minimo vitale di circa 2500 fr della Legge esecuzione e fallimento, potrà versare alla ex compagna 1000 fr (= 3500 – 2500) e si indebiterà mensilmente potenzialmente con lo Stato per i rimanenti 2000 fr anticipati alla ex compagna per il figlio. Se poi un giorno questo papà vincerà al Lotto, troverà un lavoro retribuito il doppio oppure erediterà la casa dai genitori, lo Stato busserà alla sua porta per reclamargli gli ultimi 5 anni di anticipi ver-sati ossia 120'000 fr (= 2000 x 12 mesi x 5 anni)… e, naturalmente, la madre i contributi per gli anni a venire. E se i figli fossero stati due o tre?
Padri, per ora, stop alla paternità!
È imperativo che la politica familiare della confederazione venga interamente rivista dai politici e che poggi su ben altre basi: la bigenitorialità e la custodia alternata tra i genitori separati o divorziati che rappresentano il 70% della popolazione, per il vero bene dei minori! Il futuro in Svizzera? Una società senza figli! Pertanto, fino a quando il diritto di famiglia e la giurisprudenza nei casi di separazione e divorzio non cam¬bieranno in direzione d'un più grande rispetto e d'una più alta considerazione del ruolo paterno, garantendo parità di trattamento fra uomo e donna, tra padre e madre, anche mediante un affido il più possibile paritetico e condiviso (per realizzare la 'Bigenitorialità'), e l'osservanza dei trattati CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) sottoscritti pure dalla Svizzera nel lontano 1989, è fortemente consigliabile non decidersi in favore della paternità e dunque, quantomeno momentaneamente, rinunciarvi.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sulla tematica vi rimandiamo alla documentazione della tabel-la nel sito www.papagenonews.ch, in cui potete leggere le contestazioni espresse dal nostro movimento Papageno in sede di consultazione, similmente a quanto esposto e fortemente contestato da numerose altre associazioni della Svizzera romanda e tedesca (inserire il codice xyz15 nella rubrica “cerca” del sito).
Dunque: uniamoci per manifestare il nostro deciso NO all’avamprogetto sul rafforzamento del diritto al mantenimento del figlio!
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