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Asfaltopoli: la CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere del PG Balestra.

Da: CdT, 29.11.2008, pag 13

Asfaltopoli ritorna in Procura
 Accolto parzialmente il ricorso della Città contro l'abbandono

  La CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere del PG Balestra sulla questione delle presunte fatture gonfiate da parte delle ditte di pavimentazione - Gli atti torneranno al Ministero per i necessari approfondimenti
  Asfaltopoli: la temperatura ri­torna rovente. La Camera dei ri­corsi penali del Tribunale d'appel­lo (presidente Mauro Mini, giudi­ci a latere Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici)ha accolto parzialmen­te il ricorso che l'avvocato Davide Corti, rappresentante del Munici­pio di Lugano, aveva presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 12 novembre dello scorso anno. Era stato emanato dal procuratore generale Bruno Balestra nel quadro del procedi­mento penale aperto in seguito al­la segnalazione del Municipio di Lugano per fatti di possibile rile­vanza penale. L'incarto ritorna nel­le mani del PG ed il non luogo a procedere è annullato. L' Esecuti­vo, nell'occasione, aveva segnala­to al Ministero pubblico possibili reati di truffa e falsità in documen­ti in relazione a cinque appalti pubblici concessi a una decina di ditte nell'ambito della pavimen­tazione stradale tra l'agosto del 2004 e l'aprile 2005 per un impor­to di 3,3 milioni di franchi. Un pe­riodo preciso, che aveva preso av­vio con l'inserimento in tutti i ban­di della Città di una clausola in cui il concorrente era tenuto a dichia­rare come le offerte non fossero frutto di «accordi atti ad impedi­re la libera concorrenza» e si era concluso, nell'aprile 2005 appun­to, con il crollo dei prezzi determi­nato dall'ufficializzazione dell'in­chiesta della Commissione federa­le della concorrenza (Com Co).
  Il Procuratore generale aveva aperto un procedimento ed alla fine aveva emanato un non luogo a procedere, spiegando tra l'altro che, «in assenza di norme speci­fiche che tutelano penalmente la libera concorrenza, conforme­mente all'impianto legislativo vi­gente, la fattispecie esaminata sot­to il profilo della truffa non può ri­tenersi qualificata, mancando la condizione oggettiva di un danno quantificabile». Ebbene, a detta della CRP, l'introduzione della clausola sulla concorrenza nei for­mulari di concorso del Comune istante è stata introdotta in rela­zione a sospetti, che si riaffaccia­vano periodicamente, circa la pos­sibile esistenza di accordi cartel­lari. «A fronte di simili sospetti, l'agire del Comune committente, che ha imposto ai concorrenti la sottoscrizione di una clausola di autocertificazione, non può, co­me accade nella decisione impu­gnata, ritorcersi contro il Comu­ne medesimo e giovare a chi fal­samente dette clausole le ha sotto­scritte ». La decisione evidenzia di conseguenza come s'imponga un approfondimento «con riferimen­to ai formulari di concorso inol­trati al Comune per gli appalti pubblici nel periodo critico al fi­ne di procedere alla verifica di pre­supposti di reato, nonché all'iden­tificazione di chi li ha sottoscritti e di chi, in altro modo, ha concor­so al loro allestimento o utilizzo.
  Per la CRP, anche con riferimento all'ipotesi di truffa, si giustifica il rinvio dell'incarto al Ministero pubblico, in quanto troppo pre­maturamente ha ritenuto che i fat­ti non costituissero reato. L'agire del Comune committente è stato quindi giuridicamente ragionevo­le ed adeguato anche nell'ottica di una possibile vittima di una truffa. Il Ministero pubblico dovrà di con­seguenza approfondire la modali­tà di funzionamento del cartello con riferimento in particolare al­l'accordo sui prezzi accertato dal­la Com Co. «Nella misura in cui sa­rà ricostruita la modalità di calco­lo dei prezzi, e con riferimento ai prezzi applicati successivamente (al mese di aprile 2005)dalle me­desime ditte per i medesimi com­mittenti, il Ministero pubblico po­trà con più cognizione di causa ve­rificare se siano determinabili o meno gli elementi costitutivi del reato». «L'istanza è parzialmente accolta e gli atti rinviati al procura­tore generale affinché proceda al­la completazione delle informa­zioni preliminari ai sensi dei pre­cedenti considerandi». Contro la decisione della CRP può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale.
 Emanuele Gagliardi Giovanni Mariconda




SI VA AVANTI Il Municipio aveva segnalato possibili reati di truffa e falsità in documenti in relazione a cinque appalti pubblici. (foto Cd T)
 

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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