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Firenze. Non gli fa vedere padre: condannata

Articolo apparso sul portale TGCom.it in data 25-2-2008

 

Firenze, madre deve risarcire figlio


Una donna fiorentina è stata condannata a risarcire figlio ed ex marito per aver impedito all'uomo di tenere con sé il giovane minorenne. La Corte d'appello di Firenze ha condannato la mamma a pagare 650 euro al ragazzo e 350 euro euro all'ex coniuge. La donna è colpevole, secondo il giudice, perché ha impedito al figlio e a suo padre di trascorrere dei giorni assieme come stabilito dalla sentenza di divorzio.

"La condotta della donna costituisce violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalita' del minore, ledendo altresi' il diritto del padre al rapporto con il figlio", hanno spiegato dal tribunale.

Per la prima volta la Corte ha applicato l'articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso: prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato ad una pena pecuniaria a favore dello Stato.

Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all'altro genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare un dispetto all'ex consorte, oppure non tenerlo presso di sé quando è previsto dal tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati al pagamento di una somma a favore del figlio, dell'ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un ammonimento.

Danno per il padre, danno per il figlio, dunque e risarcimento per entrambi. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro e condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

 

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