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In data 27 febbraio 2008, davanti al Pretore di Locarno Città, durante l'udienza di separazione, la moglie ha firmato un accordo affinché il padre potesse incontrare i figli una volta la settimana.

Pochi giorni dopo, in data 29 febbraio, senza l'autorizzazione del padre né del Pretore, la madre con i due figli ancora in tenera età (2 e 6 anni) lascia la Svizzera, senza che il padre sappia dove sia andata.

Dopo pochi giorni passati dalla madre all'estero, la moglie il 4 marzo 2008 va a convivere con un uomo francese, portando con sé i due bambini.

La madre è partita dalla Svizzera (Ticino - Minusio) senza pensare al male che avrebbe arrecato ai due bambini, accusando il marito di maltrattamenti per potersi allontanare dal padre con i figli, in Francia, dove ha iniziato una convivenza con un altro uomo. 

Le indagini hanno però dimostrato l'innocenza del padre e le false accuse di maltrattamenti fisici. La madre è stata dunque condannata al rimpatrio a Minusio, coi due figli allontanati dal padre illecitamente. Alleghiamo il dispositivo finale della decisione di prima istanza del 15.1.2009 in cui la madre viene condannata al rimpatrio immediato in quanto trattiene in modo illegittimo i 2 figli in Francia. Il secondo, è il dispositivo finale di seconda istanza della decisione del 20.5.2009 in cui viene confermata la prima decisione. Pertanto, la madre deve far ritorno in Ticino con i due bambini da lei trattenuti illegalmente in Francia, lontano dal padre.

Oltre il danno, la beffa: i giudici francesi hanno respinto la richiesta del padre in base all'articolo 26 Convenzione dell'Aja del 1980 affinché la moglie sia obbligata a rifondergli tutte le spese da lui sostenute per la procedura di prima istanza causata dall'espatrio illegale della madre coi figli. Per la procedura in appello, invece, alla madre sono stati accollati le spese legali.

Tuttavia, dopo quasi un anno e mezzo di battaglia legale con gli importanti costi legali da lui sostenuti, e nonostante le due decisioni favorevoli al padre, la madre vive ancora con i due figli in Francia...

È in corso presso la Pretura di Locarno Città (Pretore avv Francesco Bertini) una causa civile tra i due genitori per l'affidamento dei 2 figli.

Il Movimento Papageno si augura che verrà emanata una decisione a favore dei piccoli, decisione che tenga conto del reale benessere e interesse dei bambini, e non che - dopo un simile comportamento - tuteli ancora "per abitudine" solo la madre...

Da: La regione, 20.5.09 pag 3

Migliorare le condizioni di lavoro anche, ma non solo, con un contratto collettivo di lavoro cantonale che oggi non c'è. È lo scopo del Gruppo operatori delle Commissioni tutorie regionali (Ctr) creato lunedì al Monte Ceneri.

Il Gruppo, che aderisce al sindacato Vpod, ha definito alcune rivendicazioni per «ottenere maggiore giustizia e diritti per gli operatori (tutori, curatori, rappresentanti, assistenti), permettendo di conseguenza alle Ctr di reperire più facilmente personale qualificato», si legge in una nota stampa. In concreto, per gli operatori si chiede uno statuto di dipendente delle Commissioni tutorie regionali, così da garantire «un salario vero e proprio che comprenda anche la copertura in caso di inabilità lavorativa, e il pagamento della quota padronale degli oneri sociali da parte delle Ctr». La remunerazione dovrà venire versata periodicamente nel corso dell'anno, in base al grado di occupazione: «Oggi tra svolgimento della prestazione e pagamento passa più di un anno». L'‘indennità oraria' di 40 franchi va inoltre adattata al carovita «ma anche migliorata sensibilmente e adeguata alla formazione degli operatori (in particolare diplomi Supsi e universitari)»; garantendo il massimo equilibrio tra compiti, competenze e responsabilità.

Altro aspetto toccato: il tetto di remunerazione massima (tremila franchi all'anno per caso, pari a 75 ore di lavoro), che dovrebbe esser reso più flessibile «per consentire all'operatore di seguire in modo efficace anche i casi ‘complessi'». Inoltre la formazione continua degli operatori, oggi a carico degli stessi, «dovrebbe venire pagata dalle Commissioni tutorie regionali e dal Cantone. Così, se necessario, dovrebbe avvenire anche per la supervisione».

Il Gruppo - la cui direttiva è formata da Silvia Tagliati (presidente), Davide Priori (vicepresidente), Ilaria Bernasconi e Consuelo Brentini - tornerà a riunirsi il prossimo 2 giugno. Prossimamente si esprimerà sul Rapporto Affolter ‘Verifica della vigente organizzazione in materia di tutele e curatele' del 25 giugno 2008, commissionato dal Dipartimento istituzioni.

http://www.tempi.it/ del

La bulimia della giustizia mangiapapà. «Il solito pasticcio all’italiana. Per un eccesso di cultura “femminista” si attacca a priori il padre»

 

di Chiara Rizzo

Maddy «alla domanda “con chi vorresti stare, se potessi scegliere?” risponde che vorrebbe stare di più con il babbo, e vorrebbe che andasse in vacanza con loro in campagna, nella prossima vacanza insieme alla mamma». Fino ad oggi, il giudice ha rigettato le richieste di Andrea di passare più tempo con la figlia. A quattro anni dall’inizio della vicenda, sono intervenuti dieci tra psicologi e psichiatri, ma non si è arrivati alla sentenza. Perché, se per la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo bisognerebbe arrivare al primo grado entro tre anni? E perché basta una perizia, psicologica, per mettere in discussione tutto? Ancora. Il giudice a fine marzo ha accettato la richiesta dello psicologo consulente, e l’11 maggio anche Maddy sarà sottoposta alla visita di un neuropsichiatra infantile. Perché?

Ad inizio maggio un nostro socio, del luganese, di 51 anni, padre di 3 figlie di 15, 11 e 8 anni che accudisce amorevolmente da 11 anni nelle vesti di "mammo casalingo", nel contempo commerciando part time in prodotti alimentari di propria produzione dall'estero (con un reddito di alcune centinaia di fr al mese), ha ricevuto la sentenza del Pretore di Lugano avv Matteo Pedrotti che gli intima di lasciare l'abitazione coniugale e le 3 figlie entro il 31 maggio 2009.

Il Pretore, lascia al padre 3 settimane e mezzo per trovarsi un'abitazione e poi 3 mesi per trovare un lavoro, dopo di cui, dal 1 settembre 2009, gli attribuisce un reddito ipotetico di 3'800 fr mensili, di cui circa 1'200 fr da versare alla madre come alimenti (senza assegni di famiglia che percepisce integralmente già direttamente la madre lavorando al 60%). Il fabbisogno minimo del padre è stato calcolato dal Pretore avv Matteo Pedrotti in 2'635.- fr mensili, così composto:

 1'100.- fr  minimo vitale
   333.- fr  cassa malati
 1'000.- fr  locazione
   100.- fr  spese accessorie
   100.- fr  trasporti
------------
2633.- fr

 Totale mensile

Al padre non vengono pertanto conteggiate le seguenti spese, a cui dovrà far fronte attingendo dal suo "minimo vitale" di 1'100.- fr:

- le tasse (cantonali, comunali, federali)

- le spese mediche (franchigia e partecipazione del 10%) e dentarie

- le assicurazioni obbligatorie (responsabilità civile, economia domestica)

- conguagli annuali spese accessorie

- le spese per accudire e mantenere le 3 figlie durante i diritti di visita e i periodi di vacanza assieme a loro

- le assicurazioni per una vettura, da utilizzare per le 3 figlie e la sua attività parziale di commerciante

ed altre spese ancora, non contemplate nel minimo vitale previsto della Legge sulle esecuzioni e fallimenti

Insomma, questo padre, dopo 20 anni di matrimonio, casalingo da 11 anni (ripartizione dei ruoli tra marito e moglie e tra padre e mamma, all'interno della famiglia), viene "buttato" in mezzo alla strada dal Giudice del divorzio avv Matteo Pedrotti, che scrive tra l'altro nella sentenza:

"questo giudice è cosciente della gravità di questa decisione. Al padre, che risulta oggi poco inserito nel tessuto sociale, senza lavoro e costrettoa trovarsi una nuova sistemazione, viene comunque ancora lasciato un termine di adattamento ragionevole sia per trovarsi un appartamento (ndr: 3 settimane e mezza), sia per organizzare il suo futuro (ndr: 3 mesi, giugno-luglio-agosto). È chiaro che, in questo progetto, andrà aiutato e sostenuto, non senza ribadire comunque che, agli interessi dei genitori,vanno comunque e sempre anteposti gli interessi delle minori che con questa decisione si intendono tutelare."

Questo padre, avendo già beneficiato delle indennità di disoccupazione, potrà unicamente annunciarsi allo sportello comunale per richiedere l'assistenza, contrariamente a quanto scritto nella sentenza dal pretore Pedrotti: "Quest'ultimo (ndr: il padre) potrà iscriversi in cerca d'impiego e beneficiare delle indennità di disoccupazione (art. 14 LADI). Con il consiglio e la consulenza dell'URC (ndr: Ufficio regionale di Collocamento) dovrà inoltre attivarsi per trovare un'attività lavorativa".

Facciamo ancora rilevare quanto scritto nell'ambito dell'ascolto delle figlie richiesto dal Pretore alla psicoterapeuta Maria Grazia Forni, la quale così si esprime:

- "Il marito non vorrebbe procedere in questa direzione (ndr: separazione della coppia), asserendo che la stessa è soprattutto un desiderio della moglie, che lui fatica a capire e condividere";

- "Permettendomi un commento, è ben possibile che la concretizzazione della separazione con modalità tradizionali, cioè con l'uscita di casa del marito, costituisca un passaggio delicato per il medesimo, il quale, non così inserito socialmente in quanto la sua attività lavorativa è altrove, potrebbe confrontarsi con una dimensione di solitudine relativamente nuova, come pure con la necessità di riorentarsi a più livelli. Questo passaggio può però anche costituire un'occasione, una sfida che gli porta nuovi stimoli."

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