Da: CdT 14.12.2012 pag 56
L'OPINIONE ■ ROBERTO FLAMMINII* 
■ L'aristotelico «Verum scire est scire per causas» asserisce che il vero sapere è quello legato alla conoscenza delle connessioni causali, dei rapporti causa-effetto. Un assioma ci ricorda che «Non si dà effetto senza causa». Pure i fenomeni umani, i fenomeni morali, presuppongono una causa, e una causa della loro medesima natura, giacché essa li contiene in potenza. Alla luce di questa premessa, tentiamo di illuminare la complessa questione degli omicidi/suicidi riconducibili alle procedure di separazione e divorzio, non di rado iter legale da noi lungo ed estenuante. Il suicidio è universalmente riconosciuto come una peculiarità maschile. Più del 70% dei suicidi sono compiuti da maschi. Ma mentre il suicidio femminile non arriva nemmeno al 10%, la percentuale dei suicidi maschili in fase di separazione lievita oltre il 90%. Le cause di questi suicidi sono di regola ricondotte a «motivi passionali», probabilmente perché per ragioni attinenti al diritto, per ragioni connesse alla «fabbrica dei divorzi», non si muore. E allora mass-media, giornali, riviste e Tv, titolano: «Disperato suicida: non si rassegnava alla fine di un amore»; altrimenti «Morte inspiegabile di un separato che non vedeva i figli da tre mesi, dormiva sotto un ponte e aveva perso il lavoro»; oppure «Non vedeva più la figlia: padre separato si uccide»; «Il folle gesto ancora privo di spiegazioni»; o ancora «Morire a trent'anni senza un perché». Si entra nella vita d'un uomo al suo termine, per giudicarne ed etichettarne il gesto come inspiegabile, folle, isolandolo, scollegandolo però da tutto quanto l'ha preceduto, da qualsiasi possibile causa. Ricordate? «Non si dà effetto senza causa». È realmente così difficile individuare le possibili o probabili cause di tanti suicidi ed omicidi di padri separati? Non presuppongono anch'essi una causa, e una causa della loro medesima natura, giacché essa li contiene in potenza? Il diritto che regola separazioni e divorzio, a conti fatti risulta per niente o insufficientemente capace di osservarsi, fare autocritica e correggersi. Rigidamente, meccanicamente, prosegue nel creare relazioni genitoriali inibite o del tutto rese impossibili, non concependo tanto il «figlio» come nesso di relazioni affettive, quanto piuttosto come risultante di diritti e doveri da esercitarsi: in conseguenza di questo, non può che generare sofferenze e violenze. Secondo ogni argomentazione ufficiale, il «sistema» in regime di separazione coniugale opera sempre al meglio, per il meglio, e massimamente per «il bene del minore». Analizzando le crescenti situazioni criminogene occorre, al di là delle intenzioni e di quanto asserito, sforzarsi di chiarire le responsabilità degli attori coinvolti. Rimane innegabile che chi compie una strage e poi si toglie la vita, al momento di compiere il gesto appaia folle. Eppure è altrettanto innegabile l'errore nel non voler approfondire il ripetersi di fatti di cronaca che da anni mietono vittime: incapace di riconoscere e gestire il disagio, di adeguarsi e correggersi, il diritto del divorzio dovrebbe, una buona volta, in qualche misura riconoscersi non estraneo ai drammi che è capace di produrre. Il gesto della persona disperata che arriva ad uccidere ed uccidersi è un effetto, ma quale ne è la causa? La lettura dominante continua ad essere quella del gesto isolato di un pazzo, di solito folle di gelosia, incapace di rassegnarsi ad essere lasciato. È una lettura nel complesso semplicistica e chiaramente fuorviante. Incapaci di scindere il ruolo coniugale dal ruolo genitoriale, si insiste a considerare come criminogena la difficoltà di accettare la separazione dal coniuge, senza esaminare ed approfondire la centralità che ha invece la separazione forzata dai figli. L'osservazione mette in evidenza come gli eventi delittuosi si verifichino nella quasi totalità dei casi in presenza di figli minorenni, mentre i casi di coppie senza figli o con figli ormai adulti risultano numericamente rari. Infatti, sofferenza, rancori e violenze subentrano specialmente quando norme giuridiche dispotiche, che impediscono una separazione serena con onori ed oneri ripartiti in maniera equa, sono imposte al padre. Non corrisponde pertanto al vero l'interpretazione secondo la quale una gelosia morbosa trasformerebbe la separazione in un'offesa tanto grave da essere lavata col sangue. La separazione, non senza una qualche difficoltà per il «lutto» da elaborare, in sé è di norma accettata, ciò che non è altrettanto facile accettare sono invece le misure che ne derivano: nella maggior parte dei casi non essere stato un buon marito si trasforma in non essere un buon padre, quindi seguono l'emarginazione dal processo di accudimento ed educazione dei figli, gli impedimenti legali al legame genitoriale, l'interruzione violenta delle relazioni. Intendo qui sottolinearlo: non si giustificano in alcun modo i gesti delittuosi, rimane tuttavia insostenibile che di fronte ad un fenomeno di tali proporzioni e gravità il diritto che regola separazioni e divorzi continui a sentirsi, e proclamarsi, estraneo agli esiti delle dinamiche che è capace di sviluppare. Non possiamo seguitare a sottostimare l'importanza, la parte di responsabilità, che la giurisprudenza, avvocati divorzisti, consulenti di tribunale e giudici, hanno nelle vicende di cronaca nera legate alle separazioni e ai divorzi. In psicologia come in patologia, la verità dimora nella massima di Pasteur che, spegnendosi, riferiva al professor Rénon che lo vegliava: «Bernard aveva ragione: il germe è nulla, il terreno è tutto» . Termino con quella che a parer mio è un'illuminante affermazione di Fabio Nestola, presidente della Federazione Nazionale Bigenitorialità (Fe.N.Bi): La limitatezza genitoriale è unanimemente riconosciuta come un disvalore in costanza di matrimonio, con la separazione diviene un disvalore non accettarla.[...] I rapporti genitoriali non si conformano al prevalente interesse del minore, sono invece subordinati al favor giudiziario nel mantenere uno standard rodato.[...] Tale accanimento genera conseguenze di grande spessore anche sotto il profilo della criminogenesi.
* educatore SUPSI
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