PROPOSTA DI LEGGE "REATO DI IMPOSSESSAMENTO DELLA PROLE" :
norme di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
NORMATIVA ESISTENTE.
ARTICOLO 3, c.i. (costituzione italiana):
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [...]"
ARTICOLO 29, c.i. :
"Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"
ARTICOLO 30, c.i. :
"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"
LEGGE 54 del 2006 AFFIDO CONDIVISO - cenni dall'art.1:
"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"
NUOVE PROPOSTE DI LEGGE ATTUALMENTE IN ITER PARLAMENTARE.
DDL 957 SENATO, PDL 2209 CAMERA, PDL 53 CAMERA, PDL 1395 CAMERA:
(migliorie all'affido condiviso e doppio domicilio) - cenni dal testo :
"E' risultata frequente nella giurisprudenza la tendenza di alcuni tribunali a stabilire l'affidamento condiviso con modalità pressoché identiche a quelle di un affidamento esclusivo. […] risolvere la non circoscritta tendenza, emersa in giurisprudenza, a concedere l'affidamento condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore a un rapporto "equilibrato e continuativo con entrambi i genitori" e a ricevere "cura", oltre che educazione e istruzione, da ciascuno di essi: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese. Poiché tale limitazione è conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case, pur di continuare ad avere due genitori."
PROPOSTA DI LEGGE REATO DI IMPOSSESSAMENTO DELLA PROLE :
norme di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
Questo progetto serve ad introdurre nelle famiglie (prima, durante e dopo le separazioni) uno strumento di:
- protezione dell’integrità fisica e morale dei minori.
- protezione del diritto alla BIGENITORIALITA’.
- protezione dell’integrità fisica e morale di ciascuno dei genitori.
- protezione del ruolo e del rapporto paterno e materno con i figli, e dei legami con entrambi i rami parentali.
Chi compie il reato di impossessamento della prole:
- il genitore che senza più che valido motivo non porta a scuola il bambino nei giorni di “frequentazione” dell’altro.
- il genitore che senza più che valido motivo non consegna e affida il figlio all’altro genitore negli orari e nelle modalità stabilite dal giudice.
- il genitore che allontana la casa di residenza del minore senza preavvisare l’altro.
- il genitore che parte per le vacanze senza concordare un piano vacanze con l’altro genitore.
- il genitore che usa gli assegni non per gli alimenti del figlio ma per altre cose non inerenti.
- il genitore che chiede all’altro genitore soldi in cambio di maggiori frequentazioni del figlio.
- il genitore che dimostratamene provoca la PAS nel figlio (sindrome da alienazione genitoriale).
- il genitore che si inventa abusi e violenze fisiche o psicologiche (su se stesso o sul minore) col fine di ottenere il controllo o l'affidamento dei figli, o altri benefici economici.
- il genitore che utilizza calunnie, diffamazione, stratagemmi, azioni e violenza di ogni tipo e genere, col fine di sminuire o escludere il ruolo, la personalità e la partecipazione dell’altro genitore alla crescita del figlio.
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