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L´affido condiviso secondo il tribunale dei minori di Roma

Da:www.adiantum.it (link all'articolo)

L´affido condiviso secondo il tribunale dei minori
di Roma

18/03/2010 - 14:13

Questa sentenza si commenta da sola, parla per sè stessa e per chi ha avuto l´animo di scriverla. Non occorrerebbe  altro fuorchè la vostra lettura, ma per il caso in questione vogliamo sperimentare un nuovo tipo di solidarietà: vi chiediamo di inviare i vostri commenti, di esprimervi con le vostre parole. Le raccoglieremo tutte e ne faremo una lettera, corale e collettiva, da spedire ai magistrati autori di questo capolavoro di Giustizia civile. Nel contempo, ne trasmetteremo una copia a chi, tra le istituzioni, ha "narcotizzato" il PDL 2209. Così...giusto per far sapere loro che in Italia, la legge 54 del 2006, nei fatti, non è mai entrata in vigore. 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di: Dr. Roberto Ianniello, Presidente - Dr. Armida Del Gado, Giudice - Dr. Giuseppe Parrelli, Giudice Onorario - Dr. Marisa Frasasso, Giudice Onorario, letti gli atti del procedimento per regolazione della potestà genitoriale sulla minore xxxxxxx  OSSERVA: ricorre la madre del minore in epigrafe, per chiedere una regolazione dell’esercizio della potestà sulla figlia. Ritiene il tribunale che a seguito della istruttoria effettuata sia emersa la sostanziale idoneità di ambedue i genitori ad esercitare la potestà per cui la regolazione della stessa dovrà prendere in considerazione soprattutto l’interesse della minore ad avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, in maniera da mantenere le figure genitoriali anche dopo la separazione delle stesse. Le parti dovranno rispettarsi reciprocamente e consentire a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo, senza indebite sostituzioni o tentativi di limitazione. Tanto premesso va disposto che l’esercizio della potestà sia congiunto tra i genitori, mantenendo allo stato la collocazione della minore presso la madre, dove è attualmente il centro degli interessi affettivi e relazionali della bambina  e prevedendo un rapporto del padre con la figlia, il più ampio possibile. Il padre dovrà provvedere in maniera idonea al mantenimento della figlia, con una somma che avuto riguardo alle situazioni patrimoniali delle parti si valuta congrua in euro 750,00 mensili, oltre alle spese straordinarie per il 50%. La limitata frequentazione tra padre e figlia intervenuta anche per gli ostacoli e le diffidenze della madre della bambina consigliano di disporre una gradualità nel rapporto da ampliare con il tempo. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso per regolazione della potestà genitoriale sulla minore xxxxxxxxxx dispone che sia congiunto l’esercizio della potestà sulla minore in epigrafe, che resterà collocata presso la madre xxxxxxxxxx. Il padre xxxxxxxxx potrà avere con sé la figlia, a fine settimana alternati, dalle ore 10 del Sabato alle ore 19 della Domenica con prelievo e riaccompagnamento presso la casa della madre. Potrà averla con se per un pomeriggio a settimana (il Mercoledì salvo diverso accordo tra i genitori) dalle ore 16 alle ore 20.00, con prelievo e riaccompagnamento a casa della madre. Potrà averli con se, durante le vacanze natalizie, per una settimana ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, per cinque giorni, durante il periodo pasquale dal Giovedì prima al Martedì dopo Pasqua; durante l’estate: dal 15 Luglio al 14 Agosto o dal 15 Agosto al 15 Settembre, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. Le decisioni importanti per la vita della bambina saranno prese congiuntamente dai genitori, ciascun genitore prenderà da solo le decisioni concernenti l’ordinaria amministrazione, quando avrà con se la figlia. Per il periodo fino al 30 settembre 2010  il padre potrà avere con sè la figlia per l’intera giornata del Sabato o della Domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 19, con prelievo e riaccompagnamento alla casa materna. Per le prossime vacanze estive potrà avere con sé la figlia per una settimana, dal 7 al 13 Agosto (salvo diverso accordo tra i genitori). Il padre parteciperà al mantenimento della figlia, versando mensilmente alla madre della stessa la somma di euro 750,00, oltre alle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreative, ludiche e culturali) nella misura del 50%. Decreto immediatamente efficace in relazione all’urgenza di provvedere legata alla materia del procedimento.

Deciso in Roma il 12/01/10 Si comunica per intero al P.M. ed ai genitori della minore

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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