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La logopedista di Gravesano da anni impegnata in un braccio di ferro
col Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, ha
denunciato al Ministero pubblico il capo dell’Ufficio dell’educazione
speciale. La vicenda, ricordiamo, è stata sin qui oggetto, sul piano
politico, di sei atti parlamentari e ha interessato, sul piano
amministrativo, anche il Tribunale federale delle assicurazioni (Tfa)
di Lucerna.
I reati da lei ipotizzati riguardano tre articoli del
Codice penale svizzero: la falsa testimonianza, falsa perizia, falsa
traduzione o interpretazione; la falsità in atti formati da pubblici
ufficiali o funzionari; l’abuso di autorità. Si tratta di reati
commessi intenzionalmente, specifica la donna rivolgendosi alla
Procura. La quale si sta interessando al caso, prova ne è «
che ci ha chiesto della documentazione,
da noi subito messa a disposizione
», ci spiega il capo della Divisione scuola al Decs, Diego Erba, senza
tuttavia esprimersi sulle accuse mosse al suo collaboratore.
Il tutto ha origine dalla decisione cantonale (Ufficio scuole
comunali) di riconoscere alla logopedista privata luganese,
impegnata a seguire un bambino, due lezioni settimanali di 45 minuti
l’una, mentre la professionista ne chiedeva 50. Chiamato in causa da
un ricorso, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (Uai) aveva
addirittura ridotto i minuti a 30. In quell’occasione il funzionario
infine denunciato, che presiede fra l’altro la Commissione cantonale
della logopedia, era stato interpellato dall’Uai per dirimere la
vertenza.
Di fronte a quel drastico taglio la donna si era sentita vittima di
una disparità di trattamento, non da ultimo perché i servizi cantonali
attivi nel medesimo settore operano con minutaggi più importanti. E
così si era appellata al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Che
però, sulla base di un parere commissionato allo stesso capo
dell’Ufficio dell’educazione speciale, aveva confermato la mezz’ora
di terapia.
Da qui il ricorso al Tfa di Lucerna davanti al quale la logopedista
ha ottenuto parzialmente ragione l’estate scorsa. Il Tfa ha evidenziato
che gli accertamenti dei fatti eseguiti dalle istanze cantonali sono
incompleti e contraddittori. Ritenendo «
scarne e vacillanti
» le indicazioni che stavano alla base delle decisioni cantonali, il
Tfa aveva affermato di non capire come si potesse giustificare la
riduzione a 30 minuti.
Da qui l’invito al Cantone a completare le verifiche e a ordinare una perizia specialistica. «
Nel frattempo abbiamo nominato due periti che operano fuori Ticino
», rileva Erba: «
Sono una pedagogista di Poschiavo e uno psicologo di Ginevra.
Hanno svolto verifiche e audizioni; nelle prossime settimane ci
consegneranno il loro rapporto
». Il documento dovrebbe indicare quale sia il minutaggio adeguato per il bambino in questione.
Quanto all’aspetto penale, la presunta falsità si riferisce al parere
presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni dal capo
dell’Ufficio dell’educazione speciale. Quelle annotazioni, secondo la
denunciante, sono da ritenere un documento d’importanza giuridica (la
Procura intende vederci chiaro, su questo aspetto) dal momento che il
Tca
stesso – rileva la donna – l’ha utilizzato quale unica motivazione per
respingere il ricorso. Le falsità, a suo avviso, si riferiscono per
esempio al paragone dei redditi fra pedagogiste pubbliche e private:
secondo il funzionario sono da considerare identici; non per la
denunciante, che parla di introiti nettamente inferiori nel privato.
Altro punto: il Servizio ortopedagogico itinerante cantonale,
subordinato all’Ufficio dell’educazione speciale, imposta terapie che
durano solitamente 60 minuti. Il funzionario denunciato, in un
documento parlerebbe di trattamenti che vanno da mezz’ora all’ora e
mezza. E non quindi di 30 o 45 minuti al massimo.
Quanto all’abuso di autorità, la pedagogista sostiene che nel caso di un secondo bambino il capo dell’Ufficio dell’educazione
speciale si sarebbe impegnato attivamente per impedirle di proseguire
l’intervento. E ciò, ha riferito la donna alla Procura, privando i
genitori del rimborso spese per i viaggi nel caso in cui non avessero
acconsentito al cambio di terapista da privato a pubblico. I genitori
non hanno accettato e la vertenza è ancora aperta.
MA.MO.
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