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Rendita vedovile: ai padri solo finché i figli sono minorenni, a mogli e a ex mogli divorziate anche fino alla pensione!

Da: Mattino, 27.7.14 pag 28, Rubrica "papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

Rendita vedovile: ai padri solo finché i figli sono minorenni, a mogli e a ex mogli divorziate anche fino alla pensione!

Ennesima discriminazione ai danni dei padri vedovi e dei loro figli! Ennesimo incomprensibile e anacronistico privi­legio a favore di mogli e di madri di­vorziate vedove! Ecco le disposizioni attualmente in vigore. 

Quando gli uomini ricevono una rendita per vedovi?

Fino al momento in cui i figli in co­mune sono minorenni. Gli uomini spo­sati o divorziati, la cui moglie o ex moglie è deceduta, ricevono una ren­dita per vedovi fino a quando hanno figli al di sotto dei 18 anni. Appena quando il figlio più giovane compie il 18° anno d'età, il diritto alla rendita per vedovi si estingue. 

Quando le donne ricevono una ren­dita per vedove?

Le donne sposate il cui marito è dece­duto hanno diritto a una rendita per ve­dove, se al momento della morte del coniuge hanno uno o più figli, o hanno almeno 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. Se si sono sposate più volte gli anni di matrimo­nio vengono sommati. 

Quando i bambini ricevono una ren­dita per orfani?

Alla morte del padre o della madre. L'AVS versa ai figli una rendita per or­fani quando la madre o il padre muo­iono. Nel caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani, una per il padre e un'altra per la madre. Il diritto a rendite per or­fani si estingue con il 18° anno d'età o al termine della formazione, al più tardi comunque al compimento dei 25 anni. 

Come vengono calcolate le rendite per superstiti?

Come le rendite di vecchiaia. Anche nel caso delle rendite per superstiti l'ammontare è fissato in base alla du­rata di contribuzione e all'importo del reddito medio. Determinanti sono co­munque solo i redditi assicurati della persona deceduta. Se questa al mo­mento della morte non aveva ancora compiuto 45 anni viene accordato il cosiddetto supplemento per carriera, vale a dire che per il calcolo della ren­dita per superstiti il reddito medio viene maggiorato percentualmente. Una persona assicurata che ha diritto sia ad una rendita di vecchiaia sia ad una rendita per superstiti riceverà solo la più elevata delle due. Il paragone è fatto fra la rendita di vecchiaia mag­giorata e la rendita per superstiti. 

Le donne divorziate possono averne diritto.

Secondo le disposizioni legali in vi­gore, il diritto alla rendita vedovile è riconosciuto alle donne divorziate. Anche in assenza di figli, basta aver raggiunto una certa età e durata del matrimonio per avere diritto a una ren­dita vedovile. Infatti, le donne divor­ziate, il cui ex marito è deceduto, hanno diritto a una rendita per vedove se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni o se al momento del divorzio avevano più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni o se il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni, dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni. Le donne divor­ziate che non soddisfano nessuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita per vedove fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane. 

Quando vengono assegnate le pre­stazioni complementari?

Quando la rendita AVS non è suffi­ciente. Le rendite AVS devono in linea di principio garantire il fabbisogno vi­tale dell’assicurato. Quando le ricorse della persona assicurata non sono suf­ficienti possono essere richieste le pre­stazioni complementari (PC). L'attribuzione di prestazioni comple­mentari dipende dunque dal reddito in­dividuale e dalla sostanza. Le presta­zioni complementari non sono prestazioni assistenziali ma costitui­scono un diritto, che la persona può le­gittimamente far valere, se sono adempiute le condizioni di legge. L’importo massimo garantito dalla prestazione complementare si situa at­torno ai 36'000 frs annui. 

Altri vantaggi

Le mogli senza figli e le madri divor­ziate vedove incassano la rendita ve­dovile indipendentemente dalla loro attività professionale e dal reddito conseguito: di conseguenza una ve­dova divorziata non risposata con un reddito di 8'000 frs mensili netti avrà diritto alla rendita vedovile alla morte dell’ex marito, anche se quest’ultimo non le doveva pagare alcun contributo alimentare per se stessa. Invece le donne divorziate vedove con un mo­desto reddito possono pure benefi­ciare delle prestazioni complementari. E tutto questo fino all’età della loro pensione, attualmente 64 anni. Se la donna divorziata vedova beneficiaria della rendita divorzile si risposa allora la rendita viene sospesa durante il nuovo matrimonio; se ella divorzia dal nuovo marito, la rendita vedovile del primo marito le verrà ripristinata. Le donne che hanno diritto alla ren­dita vedovile del I. pilastro (AVS) possono naturalmente percepire pure la rendita vedovile del II. Pilastro (Cassa pensione) dell’ex marito dece­duto; e questo sebbene la metà dei contributi AVS e delle prestazioni di libero passaggio del II. pilastro pagati dal marito durante il matrimonio siano già stati incassati dalla ex.

Per maggiori informazioni si visiti il sito http://www.avs-ai.info/ahv/ . 

Politici: a quando un’inversione di rotta?

Per sanare i conti dell’AVS si au­menta l’iva ai cittadini, ma si pagano le rendite vedovile alle donne divor­ziate, con o senza figli, non risposate, quando l’ex marito muore! Natural­mente, se la signora convive incassa ugualmente la rendita vedovile. Cari politici, non sarebbe ora di eliminare dalla legge questi privilegi facenti parte di un passato oramai superato da decenni e non più corrispondenti ai bisogni reali delle donne vedove? Perché mantenere tali privilegi e farne pagare il prezzo alla collettività? Per­ché non aumentare l’età per la con­cessione della rendita per orfani ai figli in formazione fino a 28 anni an­ziché solo a 25, compensandone i costi con l’abolizione della rendita ve­dovile alla vedove divorziate? A quando l’introduzione di una vera pa­rità tra uomini e donne, tra vedovi e vedove? È stato posto in consulta­zione dal Consiglio federale il 20 no­vembre scorso il progetto della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020: ecco l’occasione per i nostri po­litici di effettuare una decisa e defini­tiva inversione di rotta! 

Contatto: 

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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