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Autorità tutoria ticinese: riassunto ed estratti della perizia Affolter

Dal sito www.ti.ch

Tutele (link diretto)

Nell'ambito del diritto tutorio e di protezione dei minori, la legislazione federale prescrive l'istituzione, fra l'altro, dell'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 361 CCS). Il Cantone Ticino ha affidato questa funzione alla Sezione degli enti locali (art. 2 LTut e 10 RTut). L'Ufficio di vigilanza sulle tutele si occupa dell'espletamento dei compiti affidati a questa autorità. 

Fra le principali competenze (art. 11 RTut) vi è quella di vigilare sull'operato delle commissioni tutorie regionali, esaminare e decidere i ricorsi proposti contro le decisioni emanate dalle commissioni tutorie (art. 420 CCS), decidere le interdizioni giusta gli art. 369 e 370 CCS e privare i genitori dell'autorità parentale (art. 311 CCS). Interviene inoltre tutte le volte che il codice civile subordina determinati atti al consenso dell'autorità di vigilanza sulle tutele. 

Dall'agosto del 2000, l'Ufficio di vigilanza sulle tutele è inoltre l'Organo cantonale di coordinamento per l'applicazione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento del 20 maggio 1980 nonché della Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980. In questo ambito il compito principale è quello di fungere da organo di collegamento tra le autorità cantonali interessate e l'organo centrale per quel che concerne l'aggiornamento della prassi e della giurisprudenza in materia, le raccomandazioni e le informazioni. 

Documenti e studi

  1. Rapporto Affolter - Presentazioni Conferenza stampa dell'11 dicembre 2008
  2. Verifica della vigente organizzazione in materia di tutele e curatele Autore del Rapporto lic. jur. Kurt Affolter (Perizia Affolter)

I periti Affolter e Vogel sono stati affiancati dal Gruppo di Accompagnamento, che si compone delle seguenti persone:
- Avv. Alessia Paglia, Capo dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele, in
qualità di coordinatrice progetto
- Avv. Emanuela Epiney-Colombo, Presidente della II Camera civile
del Tribunale d’appello
- Avv. Francesco Catenazzi, Capostaff della Divisione giustizia
- Avv. Alberto Forni, Presidente della CTR 8 (Lugano Est).

Tra le 18 CTR (Commissione tutoria regionale) il committente ne ha individuatequali oggetto di verifica – quattro che, da un punto di vista generale dell’organizzazione e del bacino d’utenza, possono essere definite rappresentative della situazione ticinese: Agno, Faido, Losone, Mendrisio. Per rispondere alla domanda sull’efficienza delle attuali strutture dell’autorità, sono stati esaminati da un lato i procedimenti interni e le responsabilità, dall’altra le collaborazioni con autorità civili,
organizzazioni, enti e servizi, nonché visionato un certo numero di dossier.

Inoltre, sulla base di un questionario parzialmente standardizzato, sono state effettuate delle interviste personali con:
- Tribunale d’appello, Ia Camera civile, quale istanza giudiziaria di ricorso (= 2a istanza di ricorso dopo l’Ufficio di vigilanza sulle tutele)
- Ufficio di vigilanza sulle tutele
- Pretura di Lugano, Sezione 3 (Giudice Civile)
- Tre direzioni scolastiche di Pregassona, Bellinzona e Claro
- Ufficio delle famiglie e dei minorenni (UFaM) inclusa la sorveglianza dei bambini in affidamento (Art. 3 par. 3 lit. h legge sulla famiglia, RL 6.4.2.1)
- Servizio medico-psicologico, Locarno
- Magistrato dei minorenni
- Ufficio del tutore ufficiale
- Istituti per minorenni: Istituto Torriani Mendrisio e Casa Primavera Lugano

Sulla base di un questionario si è provveduto a chiedere per iscritto informazioni e suggerimenti ai seguenti uffici e autorità:
- Commissione giuridica LASP quale istanza giudiziaria di ricorso nell’ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza nei confronti di minorenni e adulti
- Clinica psichiatrica cantonale, Mendrisio
- Punto d’incontro Casa Santa Elisabetta, Lugano
- Unità d’intervento regionale, delegato vittime reati
- Osservatorio cantonale sulla politica famigliare, divisione dell’azione sociale
- Servizio psico-sociale (SPS) Sottoceneri, sedi di Lugano e Mendrisio
- Servizi sociali comunali di Balerna, Stabio e Caslano
- Pro Senectute Ticino e Moesano
- Pro Infirmis Locarno
- Ingrado (organizzazione di prevenzione, consulenza e assistenza nel campo delle dipendenze)

Alla Casa anziani del Circolo del Ticino è stato sottoposto un questionario, al quale però non è stata data alcuna risposta.

In breve, l'estratto delle conclusioni del perito Affolter:

- Nel Cantone Ticino l'auspicata professionalizzazione in materia di tutele
ha effettivamente avuto luogo. In linea di massima, l'organizzazione
attuale permette, senza particolari difficoltà, l'introduzione del nuovo
diritto di protezione dei minori e degli adulti, anche se ulteriori
adattamenti saranno necessari.

- Il fatto che i Presidenti e i membri delle CTR non esercitano la loro
attività a titolo principale risulta essere un chiaro svantaggio. Vi è, per la
gestione del lavoro, un importante deficit di risorse sia sul piano
dell'autorità, sia su quello della segreteria. Con l'introduzione del nuovo
diritto per la protezione degli adulti, questa mancanza di risorse si
accentuerà, visto che sono da prevedere nuovi compiti da svolgere.

- Il ruolo ed il profilo professionale dei delegati comunali sono, sia rispetto
all'attuale diritto ma in particolare in vista dell'introduzione del nuovo
diritto, completamente da ridefinire.

- Per raggiungere l'obiettivo dei membri d'autorità attivi a titolo principale
o, almeno, del presidente occupato a tempo pieno, i comprensori devono
essere drasticamente allargati. Inoltre, per una gestione efficiente e
professionale dei procedimenti tutelari, è necessario un determinato
numero di casi per ambito tematico, quantità che non viene raggiunta
nelle piccole autorità tutorie. La creazione di una struttura efficiente e di
supporto a livello di segretariato richiede una certa grandezza per poter
impiegare, anche a livello amministrativo, le diverse necessarie
competenze specialistiche per l'elaborazione dei casi (amministrazione,
contatto utenza, finanze e controlling). Dal profilo organizzativo, per una
ottimale grandezza, va considerato un bacino d'utenza di 70-80'000
abitanti: per il Cantone Ticino si tradurrebbe in una struttura avente circa 4 autorità regionali (2 in Sopraceneri e 2 in Sottoceneri).

- La gestione a titolo professionale dei mandati è da potenziare quanto
prima. Va adottata una chiara decisione politica, che dovrà definire il
baricentro nell'ambito dell'esecuzione professionale dei mandati: a livello
cantonale o comunale. Noi favoriamo, stante l'attuale organizzazione
dell'autorità, l'ampliamento dell'Ufficio del tutore ufficiale con le due
attuali sedi a Bellinzona e Lugano-Breganzona. L'Ufficio del tutore
ufficiale vanta una accertata competenza nella gestione degli incarichi,
dispone di strutture chiare e trasparenti, di buone infrastrutture,
consolidati contatti con le singole Commissioni tutorie regionali ed una
rete di collaborazione. Tali servizi specialistici sono generalmente in
grado di generare ulteriori conoscenze specialistiche, di promuovere un
management e di garantire un'esecuzione dei mandati efficiente e
professionalmente sicura.

- L'autorità di vigilanza è da accorpare, quale ispettorato, al Tribunale
d'Appello. 

Ecco, in dettaglio, l'elenco estratto dalla perizia delle prassi accertate, dei punti negativi e di ciò che deve cambiare menzionato nella succitata "Verifica della vigente organizzazione in materia di tutele e curatele - Perizia Affolter". Invitiamo i lettori a leggere tutta la perizia e non a limitarsi alla sola lettura degli estratti che seguono. 

    1. la composizione e la dotazione, dal profilo del personale e materiale, dell’autorità é valutata in modo critico. In particolare la posizione ed il profilo professionale dei delegati comunali vanno modificati.

    2. la possibilità di reperire i singoli membri è resa difficile dal loro impiego a tempo parziale.

    3. alcuni ambiti specifici (p.es. garanzia dei diritti procedurali, gestione amministrativa, elaborazione dati, controllo delle pratiche) sono da migliorare.

    4. Generalmente si registra una marcata carenza di personale competente, disposto ed in grado di assumere mandati tutelari. Questo porta a delle situazioni difficili sia dal punto di vista legale sia da quello di fatto.

    5. Per garantire lo svolgimento dei compiti legati alla protezione degli adulti e dei minori è indispensabile un potenziamento delle risorse che si occupano in modo professionale della gestione dei mandati.

    6. Nella verifica e nella valutazione dei casi trattati le singole autorità tutorie lavorano secondo propri standard. Questo porta talvolta a grandi differenze nella gestione concreta del lavoro. Per enti e/o servizi terzi (p.es. UFam o Istituti) questo crea difficoltà nella collaborazione.

    7. Anche per gli utenti non è comprensibile il motivo per cui, in caso di cambio di residenza e di autorità, valgono altre procedure.

    8. Per poter raggiungere l’obbiettivo di autorità professionali e interdisciplinari è necessario che l’attività di membro o - quantomeno - la presidenza sia esercitata a titolo principale.

    9. I delegati comunali devono, in ossequio al nuovo diritto, disporre di adeguate competenze professionali (diritto, medicina, attività sociali o pedagogiche). Una rivalutazione del delegato
      del comune è quindi necessaria. O si fissano chiari requisiti professionali nella legge oppure il suo ruolo va ridefinito nell’ambito degli accertamenti e non in quello, come finora, di membro di autorità.

    10. la conoscenza delle realtà locali è nondimeno importante nell’ambito degli accertamenti che
      fondano le decisioni.

    11. Le risorse della presidenza, dei membri permanenti e delle segreterie delle autorità tutorie sono generalmente insufficienti rispetto alla mole di lavoro.

    12. Questo porta da un lato ad una ridotta accessibilità dei presidenti e, dall’altro – a seconda dell’organizzazione del lavoro e della complessità del caso – ad un sovraccarico per le segreterie o per le presidenze.

    13. Il grado di occupazione dei membri, in particolare quello dei presidenti, deve permettere di svolgere l’attività di membro a titolo principale.

    14. La concreta gestione dei procedimenti avviene a livello delle segreterie dell’autorità.

    15. Ci sono discussioni con il presidente o con i membri permanenti circa il procedere concreto nel singolo caso ma, a causa della loro limitata presenza, tali colloqui si circoscrivono a pochi punti.

    16. Una chiara conduzione da parte della presidenza è solo poco riconoscibile.

    17. Sebbene si procede di regola con una valutazione delle prove e dei dati raccolti, spesso manca una esatta diagnosi che potrebbe dare, a chi assume i mandati, indicazioni per la sua esecuzione.

    18. I piani d’intervento previsti nella legge e che dovrebbero essere elaborati sulla base delle diagnosi non vengono sistematicamente allestiti, né dalle autorità tutorie incontrate né dalla
      maggioranza della altre

    19. Contrariamente a quanto previsto dalla legge, le decisioni vengono prese per la maggior parte (50-80% di tutte le decisioni) in via di circolazione.

    20. La posizione e la collaborazione dei delegati comunali è nelle diverse autorità molto differente, a seconda dell’autorità, ma anche a seconda del Comune.

    21. La posizione e la dotazione dell’Ufficio del tutore ufficiale è da giudicare in modo critico.

    22. ci sono talvolta grossi ostacoli per l’assegnazione di un mandato all’Ufficio del tutore ufficiale.

    23. le Commissioni tutorie regionali hanno difficoltà ad affidare mandati a persone private. Talvolta, a seguito della carenza di persone idonee, le stesse segreterie delle autorità si sono occupate della gestione dei mandati (gestione del reddito e del patrimonio), oppure capita che venga istituita una misura tutoria ma che la sua esecuzione sia rimandata fino alla nomina di un tutore o curatore. Questa prassi è dal profilo giuridico molto delicata e dovrà
      necessariamente essere modificata.

    24. La mancanza di persone private idonee all’esecuzione di mandati può essere considerato come uno dei problemi centrali per il Cantone Ticino nella messa in atto del diritto tutorio.

    25. Esiste una fitta rete di diverse offerte professionali con in parte inevitabili sovrapposizioni di ruoli, incarichi e offerte. In teoria esistono reciproci accordi e delimitazioni, ma la messa in pratica non è retta da una collaborazione interdisciplinare pianificata.

    26. Non vengono sviluppati standard o criteri comuni per la valutazione di una fattispecie, nemmeno sono condivise le rispettive conoscenze specialistiche.

    27. Il fatto che i Presidenti e i membri delle CTR non esercitano la loro attività a titolo principale risulta essere un chiaro svantaggio.

    28. L’autorità di vigilanza è da accorpare, quale ispettorato, al Tribunale d’Appello.

    29. Non esiste alcuna struttura per malattie psichiche infantili. Se vengono ricoverati lo sono in un istituto per adulti dove, a meno che non vengano isolati, devono confrontarsi con malati psichici adulti e con tutte le possibili forme di malattia psichica. Non è possibile offrire loro un adeguato aiuto educativo, non disponendo delle necessarie infrastrutture, di personale
      appositamente formato e di programmi terapeutici adatti. Nella misura del possibile, questi minori vengono collocati fuori del loro Cantone, ciò che è sconveniente dal punto di vista
      dell’assistenza dopo la terapia.

    30. Ai sensi dell’art. 15 RTut ogni Comune deve segnalare alla Commissione tutoria le persone in grado e disponibili ad assumere mandati tutelari. Nella pratica questa norma è applicata in maniera insoddisfacente, siccome il numero delle persone idonee è manifestamente insufficiente.

    31. La differente raggiungibilità del personale e i relativi dubbi in merito alla possibilità di reperire le autorità sono evidenziati e definiti problematici dalla maggior parte dei servizi intervistati.

    32. Generalmente le autorità esaminate tendono a delegare alla segreteria l'esecuzione del procedimento e delle indagini rilevanti per le decisioni. Da questa prassi si evince che la disponibilità temporale dei membri dell'autorità è molto limitata. Si evidenzia la tendenza delle autorità a istruire i procedimenti di protezione dei minori e degli adulti secondo modalità differenti

    33. Importanti decisioni per la conduzione della procedura (p.es. richiesta di pareri, audizioni ecc.) vengono formalmente disposte dal presidente; le rimanenti decisioni relative alle modalità di esecuzione del procedimento vengono prese dalle segreterie dopo discussione con il presidente o con il membro permanente dell'autorità.

    34. Talvolta, a causa della mole di lavoro e dei limitati tempi di impiego dei membri dell'autorità, non si giunge ad una conoscenza approfondita del dossier, cosa che implica degli effetti sulla gestione del procedimento. Per questo, talvolta, nell'istruzione di un'indagine non si dà la dovuta importanza all'esame di partenza, cosa che potrebbe portare, come conseguenza, ad altre richieste di verifiche.

    35. Quando l'accertamento viene assegnato ad un centro specialistico (specialmente all'UFaM), di regola non vengono effettuati accertamenti paralleli.

    36. In casi di protezione del minore, incluse le liti per il diritto di visita, di regola viene rapidamente coinvolto il membro permanente dell'autorità tutoria dotato di preparazione
      pedagogica o psicologica. Talvolta si interpellano i delegati comunali per chiarire se la famiglia o la situazione problematica sia già nota.

    37. Dopo queste verifiche preliminari, la maggior parte delle autorità interpellate si rivolge
      all'UFaM per ottenere un'indagine sociale oppure all'SMP per una perizia, a meno che la situazione non possa essere prontamente risolta in seguito ad una audizione con i
      genitori e all'invio ad un competente centro specialistico.

    38. A questo punto, di regola i genitori vengono informati una prima volta riguardo alle attività dell'autorità tutoria.

    39. La durata delle verifiche sociali e, ancor più, la durata per l'esecuzione di una perizia pongono alle autorità tutorie grossi problemi. Talvolta si aspetta fino ad un anno e oltre, prima di ottenere risposta alle indagini richieste e ad una valutazione scritta.

    40. Nel frattempo devono essere cercate e poste in atto altre possibilità di soluzione.

    41. Il coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti e la prassi dell'audizione dei minori è molto variata. Spazia dal "non ascolto" dei minori, all'ascolto per mezzo del membro permanente specializzato dell'autorità tutoria (pedagogia, psicologia) fino alla delega dell'audizione ad un centro specialistico, quando deve essere eseguita un'indagine sociale o una perizia.

    42. Nella protezione di altri interessi del minore (autorità parentale congiunta dei genitori, accordi per il mantenimento, modifica di sentenze di divorzio ecc.) occorre fare una distinzione fra i diversi ambiti.

    43. Per le richieste di attribuzione dell'autorità parentale congiunta dei genitori la maggior parte delle autorità tutorie interpellate fa capo all'UFaM per un controllo e il rilascio di un parere. Alcune autorità tutorie elaborano invece tali richieste direttamente, senza il parere dell'UFaM.

    44. Di regola il controllo delle situazioni finanziarie e la preparazione delle bozze di convenzioni di mantenimento vengono eseguiti dalle segreterie delle Commissioni tutorie.

    45. In una delle autorità tali compiti sono svolti da ognuno dei delegati comunali, ciò che conduce ad una grande disomogeneità della procedura, poiché lo scambio di informazioni tra i diversi delegati è minimo, per non dire nullo.

    46. Per la determinazione dell'importo di mantenimento vengono perlopiù applicate le direttive del giudice civile, il quale da parte sua si orienta alle tabelle di Zurigo.

    47. Non esiste però un'applicazione univoca.

    48. Parimenti le liti per i diritti di visita e l'organizzazione di diritti di visita problematici, vengono gestite in modi assai differenti.

    49. Una delle Commissioni tutorie istituisce in tempi possibilmente rapidi una curatela, quando i tentativi di mediazione non hanno dato alcun risultato.

    50. Altre Commissioni tentano a lungo una mediazione e cercano con le parti una soluzione.

    51. Non sussistono standard comuni né una univoca cultura della gestione di casi di protezione dei minori tra le diverse autorità tutorie né con i tribunali civili di prima istanza che si
      occupano della stessa materia

    52. Questo comporta in parte, in caso di cambiamento di residenza delle persone interessate, un grande senso di insicurezza sulla diversa gestione di situazioni fra di loro uguali.

    53. Alcuni servizi esterni sono in parte disorientati a causa delle diverse valutazioni giuridiche e metodiche da parte delle autorità.

    54. Modalità di gestione e procedurali già adottate in un singolo caso soggiacciono a nuove valutazioni senza che i servizi ne riconoscano la necessità.

    55. Gli accertamenti di situazioni legate alla protezione degli adulti viene effettuata in prima linea dalle segreterie delle Commissioni tutorie regionali.

    56. Di regola sia lo stato di fatto sia la possibile soluzione viene verificata dalla segreteria, con l'aiuto del delegato comunale.

    57. È problematico il fatto che singoli delegati comunali esercitino limitatamente o addirittura per niente le loro attribuzioni, in particolare ciò avviene nei piccoli comuni.

    58. Dalle autorità, così come dai vari servizi, viene suggerito che anche per i delegati comunali sia previsto nella legge un profilo professionale minimo. Così si potrebbe evitare che persone non motivate o professionalmente inadatte vengano incaricate di tali compiti. In tal modo si garantirebbe che queste funzioni vengano assunte con il dovuto senso di responsabilità.

    59. la maggioranza delle delibere viene decisa per via di circolazione

    60. Tutte le autorità interpellate sostengono che vi sia la necessità di riconoscere una posizione formale dei rappresentanti comunali. Sussiste il timore che altrimenti la rappresentanza comunale perda il suo carattere vincolante, e che le decisioni dell'autorità, che implicano impegni finanziari per i Comuni, non vengano sostenute da questi ultimi.

    61. Verifiche preliminari effettuate presso il Comune, le scuole ed altri servizi avvengono talvolta senza che le persone interessate ne siano informate (p.es. nell'ambito di una decisione
      procedurale), cosa che appare problematica sia sotto l'aspetto delle garanzie procedurali sia dal profilo metodologico. Dal punto di vista degli interessati, questi servizi di controllo assumono il ruolo di autorità un po' troppo ingerenti, ciò che sarebbe da evitare.

    62. non si intrattengono scambi di conoscenze specialistiche con le altre autorità tutorie o giudiziarie (p.es., nei casi di protezione dei minori, con la Pretura in merito alla competenza durante un procedimento di diritto matrimoniale: art. 315a e 315b CC), non c'è inoltre alcuno scambio in merito a standard comuni (p.es. nell'assegnazione dell'autorità parentale congiunta, nella fissazione dei diritti di visita o in merito ai calcoli del contributo di mantenimento).

    63. sono da sottolineare singole omissioni nell'ambito delle audizioni personali prima di decisioni materiali, rispettivamente della garanzia del diritto di essere sentito, sia in caso di misure relative alla protezione di minori sia in quella degli adulti.

    64. Nei dossier esaminati in concreto si può generalmente evidenziare che dalle decisioni scritte non emergono l'analisi della situazione e la concreta diagnosi, a meno che non vi siano relazioni scritte di verifiche, rispettivamente di perizie. Una concreta e dettagliata esposizione con le risultanze probatorie può essere estrapolata dai considerandi della decisione solo in modo molto stringato.

    65. Tutte le decisioni si basano sulla struttura „Considerato" e "Risolve", ma senza che un capitolo "Constatazione" ne costituisca il presupposto.

    66. Ci sono quindi manchevolezze nella definizione per iscritto dei mandati ciò che rende più difficile ai mandatari l'esecuzione di un lavoro mirato e forse, agli istituti stazionari, di definire gli obbiettivi della presa a carico.

    67. I piani d'intervento previsti dalla legge, che rappresentano il risultato della valutazione dell'istruttoria materiale e concreta e dell'apprezzamento delle risultanze probatorie, non vengono sistematicamente e con coerenza redatti da nessuna delle autorità interpellate e, secondo le risposte dei servizi, neppure dalla maggioranza delle autorità non interpellate.

    68. Il coinvolgimento dei delegati comunali alle sedute è variabile. Nei Comuni più grandi le rappresentanze sono regolarmente coinvolte, nei più piccoli vi sono problemi maggiori. Talvolta i delegati scientemente non partecipano alle sedute a causa di conflitto di interessi; delle singole autorità non sanno invece il motivo per cui i delegati o i loro supplenti non prendono parte alle sedute. Essi vengono ad ogni modo coinvolti mediante le risoluzioni in via di circolazione.

    69. In generale i servizi interpellati giudicano le autorità tutorie come istanze che risolvono i problemi. Secondo tali servizi le decisioni vengono prese con troppo ritardo. Taluni servizi
      mettono in discussione la professionalità concreta e come conseguenza anche la qualità delle decisioni
      , talvolta sussistono opinioni specialistiche divergenti sulle varianti di soluzioni adeguate.

    70. La maggior parte dei servizi interpellati ha constatato che in merito all'apprezzamento della fattispecie concreta nelle varie CTR c'è una grande diversità di atteggiamenti, standard e cultura nella valutazione delle prove.

    71. In particolare in merito alla privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a CC) ed al collocamento di minori si applicano criteri diversi. In parte le decisioni sono prese focalizzandosi sui costi e non sulle effettive conoscenze  materiali.

    72. Accade che presso le autorità interpellate una quantità variabile dal 50% all'80% di decisioni vengano prese in via di circolazione. Questo contrariamente all'art. 10 LTut combinato all'art. 8 RTut che prevedono, come regola, la seduta plenaria per decidere, escludendo le risoluzioni per via di circolazione per l'adozione, l'annullamento od il cambiamento di una misura. Talvolta le sedute hanno luogo anche tramite conferenze telefoniche.

    73. Quello che colpisce è che nei considerandi manca perlopiù un'esposizione, nel senso di un'analisi e di una presentazione delle varie soluzioni. Ciò vale anche per l'elaborazione delle audizioni.

    74. Da parte dei servizi si criticano in parte le citate mancanze. Secondo questi ultimi spesso non si capisce per quali motivi sia stata presa una decisione, quali criteri e standard siano stati applicati, quali opzioni siano state confrontate e quale sia di preciso l'obbiettivo fissato della misura adottata.

    75. In ogni caso non si trovano né registri né controlli delle operazioni, in cui siano fissati i patrimoni inventariati, inoltre manca un sistema di custodia che possa impedire l'accesso non
      autorizzato al patrimonio custodito dall'autorità tutelare (art. 399 CC).

    76. La procedura in caso di vendita di beni immobili non è uniforme; talvolta già prima degli incanti pubblici viene richiesta l'approvazione dell'autorità di vigilanza sulla base di una stima, altre volte si rinuncia agli incanti pubblici e vengono presi in considerazione degli interessati senza offerte concorrenziali e senza che l'autorità tutoria si chieda se, con gli incanti pubblici, si sarebbe potuto ottenere un prezzo più vantaggioso per la persona assistita.

    77. Proprio in quest'ambito possono verificarsi errori e conseguentemente danni patrimoniali, poiché le operazioni liquide non sono approfondite (...) e poiché sono elaborate dal personale di segreteria formato in ambito commerciale che non è in grado di valutare anche le problematiche giuridiche.

    78. I controlli vengono effettuati in base a diversi criteri, mancando direttive generali di revisione. Mentre in alcune CTR è assicurato anche un controllo materiale (p.es. esaurimento di tutte le vie di diritto possibili in ambito di diritto sociale, completezza delle richieste di rimborso per
      spese sanitarie nei confronti di casse malattia o di prestazioni complementari) in altre la revisione si limita a controlli formali.

    79. non esistono contatti tra le CTR ed i tribunali, non avviene alcun trasferimento del "know-how" né altro tipo di gestione delle conoscenze, né vengono cercati degli standard comuni in merito ai temi citati. Come si evince dalle interviste, questi contatti non esistono neanche tra la Corte d'Appello ed i tribunali di prima istanza né fra quest'ultimi. Si tratta di un fenomeno sconosciuto in altri ambiti professionali. Con una diversa cultura aziendale (specialmente uno scambio specialistico istituzionalizzato) potrebbe emergere un potenziale di conoscenza nascosto, permettendo di raggiungere un'effettiva attuazione della protezione dei minori e degli adulti.

    80. I numerosi ambiti problematici legati con l'assistenza di minori e di adulti, il fatto che 18 diverse CTR conoscono differenti principi e criteri, e l'esigenza di impegnare in maniera ottimale le limitate risorse, rende necessario istituzionalizzare, anche in questo ambito, una collaborazione interdisciplinare, di organizzare eventi di perfezionamento - mirati e
      pianificati - e di coordinamento e di garantirne il finanziamento.

    81. Fra le carenze si individuano in particolare:
      - nessun canale di coordinamento istituzionalizzato, in particolare per i casi di necessità;
      - nessuna gestione del sapere e delle conoscenze specifiche tra autorità e servizi;
      - insufficiente conoscenza delle offerte di servizi; false aspettative o illusioni portano a processi risolutivi inefficienti e non funzionali;
      - mancanza di chiarezza su "chi è competente in che cosa", nei diversi casi che si presentano;
      - nessun canale di coordinamento genitori-scuola-CTR-centri specialistici-magistrato dei minorenni;
      - criteri di intervento differenti fra le diverse autorità tutorie coinvolte.

    82. Anche qui si manifesta una chiara necessità di organizzare giornate di formazione e informazione per tutte le autorità e servizi coinvolti, oltre a incontri periodici per incentivare la qualità (per la valutazione di esperienze positive e negative, per sviluppare delle procedure standard) e di formare gruppi di intervento interdisciplinari per i casi urgenti (escluso l'aiuto alle vittime).

    83. Una cooperazione sistematica con le cliniche manca, malgrado una stretta collaborazione in caso di esecuzione della privazione di libertà a scopo di assistenza.

    84. Le cliniche giudicano la prassi di ammissione delle CTR molto differente e la percepiscono in maniera disuguale.

    85. L’accesso alle singole autorità è garantito in maniera diversa, talvolta sussistono limitazioni temporali da osservare, cosa che rappresenta un problema in particolare per i servizi sul
      territorio, ove non dispongano – nel singolo caso ed eccezionalmente grazie a buone relazioni – di una „linea diretta“ (in particolare un numero diretto di cellulare).
    86. In merito alla posizione e alla funzione del membro delegato comunale dell’autorità tutoria, abbiamo individuato alcuni aspetti critici.
    87. Con il membro delegato le conoscenze locali sono assicurate, fintantoché si è in presenza di una collaborazione attiva da parte di detto membro e di corrispondenti conoscenze specialistiche nonché di competenze necessarie in caso di situazioni difficili.
    88. Tuttavia nella concreta scelta e nell’adozione di una decisione, le conoscenze locali non sono più decisive, anzi portano piuttosto ad una maggiore incoerenza e ad un trattamento ineguale.
    89. Nel caso dell'adozione di una decisione da parte dell'autorità, si tratta di procedere ad un’applicazione delle norme di diritto tutorio alle circostanze - con le dovute considerazioni di tipo psicosociale o socioculturale- e quindi di una valutazione di tipo prettamente giuridico. In questa fase procedurale, pertanto, le conoscenze specialistiche sono indispensabili, e quindi è necessario avere conoscenze anzitutto giuridiche, ma anche, a seconda della situazione,
      di tipo sociale, pedagogico, psicologico, fiduciario o medico.
    90. Bisogna perciò, a nostro parere, rivalutare seriamente un adeguamento del ruolo e dell’incarico dei membri delegati nel senso sopra descritto.
    91. a causa della scarsità di personale, si evidenziano grossi ostacoli per l’assegnazione di un
      mandato all’Ufficio del tutore ufficiale. Le Commissioni tutorie regionali, hanno però difficoltà anche con l’assegnazione di mandati a tutori privati non essendoci molte persone adatte a disposizione.
    92. Alcuni mandati (amministrazione di redditi e di patrimoni), in mancanza di persone idonee, vengono così gestiti dalle segreterie delle CTR; oppure, si adotta una misura tutoria, rimandando l’esecuzione della stessa finché non si trova un tutore o curatore da nominare. Questa prassi è, da un punto di vista legale, molto delicata se non addirittura discutibile e dovrà necessariamente essere modificata.
    93. Alcune autorità dispongono di servizi sociali che si incaricano dell’esecuzione di mandati tutelari; poche altre dispongono di una persona, nominata dal Comune, che funge da tutore ufficiale.
    94. Molti Comuni però non dispongono di ulteriori possibilità per permettere un’esecuzione
      professionale di mandati.
    95. La mancanza di persone private disponibili all'esecuzione di mandati tutelari può essere considerata come un problema di fondo del Cantone Ticino nell’applicazione del diritto
      tutorio.
    96. Se si dovesse giungere ad una concentrazione dalle attuali 18 Commissioni tutorie regionali a 3-4 autorità tutorie centrali (vedi più avanti al punto 7.1.3), ci si potrebbe immaginare l’assegnazione di un Ufficio del tutore ufficiale ad ognuna di esse.
    97. È per contro discutibile la suddivisione degli incarichi tra l’autorità tutoria ed il supporto amministrativo (segreteria).
      Presso tutte le autorità interpellate, le segreterie assumono un ruolo dominante nel disbrigo delle procedure tutorie. Siccome occupate, di regola, a tempo pieno, esse sono il partner diretto di riferimento per le persone interessate e per i servizi coinvolti. Ne consegue che la gestione concreta delle procedure è materialmente nelle mani dei collaboratori delle segreterie che le elaborano con grande impegno, con grande scrupolo e professionalità, ma che talvolta si scontrano con i limiti dovuti alla mancanza di formazione teorica specialistica. Sebbene vi siano regolari contatti tra Presidente e segreteria in merito alla procedura, ciò non sempre è sufficiente. Questa ripartizione degli incarichi è una conseguenza diretta del basso grado di occupazione dei Presidenti di molte autorità tutorie. Quanto poco i Giudici possono trasferire i compiti alle loro cancellerie, tanto dovrebbe valere per le CTR. Proprio su questo presupposto si orienta anche la revisione totale del diritto tutorio con l’introduzione di autorità specializzate.
    98. D’altra parte si deve osservare che, con questa ripartizione dei compiti, quelli amministrativi ne risentono. Infatti non siamo stati in grado, presso nessuna delle segreterie delle autorità
      esaminate, di trovare un controllo delle pratiche relativo ai patrimoni in custodia presso di loro (art. 399 CC). Considerato che nel solo Cantone Ticino dovrebbe trattarsi di oltre 100
      milioni di patrimoni privati affidati (in tutta la Svizzera sono almeno 3-4 miliardi), questa realtà è molto preoccupante. Anche altri controlli delle pratiche vengono svolti in maniera molto differente e spesso soltanto provvisoria, mancando parte della banca dati necessaria ad un lavoro puntuale.
    99. Elenco ancora in allestimento (lista aggiornata fino a pagina 36 della perizia)

    Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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