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Diritti di visita: la legge prevede che la Polizia deve provvedere alla sua esecuzione

Giusta la Legge sulla polizia (del 12 dicembre 1989) (http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f15a.htm), la polizia comunale è tenuta a  provvedere in primo luogo all'esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie civili (rimanendo riservato l'intervento sussidiario della polizia cantonale).

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Art.1 cpv 2 n.3 Cantonale

Compiti

Art. 1        1La polizia cantonale è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito.

2La polizia cantonale in particolare:

   1.  previene e, per quanto possibile impedisce le infrazioni, mediante l'informazione e il controllo, le accerta e le denuncia alle autorità competenti;

   2.  indaga sull'esistenza di reati e sull'identità degli autori, conserva le prove e svolge operazioni di polizia giudiziaria conformemente alle norme della procedura penale;

   3.  assicura con mezzi proporzionati l'esecuzione delle decisioni amministrative e giudiziarie, emesse dalle autorità;

   4.  protegge l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati;

   5.  coordina i primi interventi in caso di incidenti e di catastrofi e presta assistenza.

3Sono riservate le competenze delle polizie comunali.

 

Art.26 cpv1 Comunale

Delega di compiti

Art. 26      1Le polizie comunali provvedono in primo luogo all'esecuzione di decisioni amministrative e giudiziarie civili, riservato l'intervento sussidiario della polizia cantonale.

2Il Dipartimento autorizza singolarmente le polizie comunali all'esercizio di funzioni di controllo e di accertamento su oggetti di competenza delle autorità amministrative cantonali e giudiziarie civili; il provento delle multe è in questi casi parzialmente accreditato al Comune, secondo norme speciali.

3Controlli e accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale possono essere delegati dal Dipartimento alle polizie comunali per reati minori e ricorrenti e in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Leggasi il messaggio del 24 febbraio 1987 n. 3198 del Consiglio di Stato

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/3198.htm

come anche il relativo rapporto 

http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/rapporti/3198-r.htm 

Estratto del Messaggio relativo alla legge

Situazione giuridica 
 
La scienza contemporanea del diritto amministrativo definisce "di polizia" l' attività amministrativa che limita le libertà individuali nella misura necessaria a tutelare le libertà altrui o superiori interessi pubblici. Essa si distingue dalle attività di tipo promozionale dell' ente pubblico, educative e sociali. Le leggi edilizie e pianificatorie, quelle igienico-sanitarie, quelle sui commerci, ecc., sono in senso tecnico tutte leggi di polizia. Per polizia va inteso quindi oggi l' insieme dei mezzi giuridici (diritto di polizia) e materiali (forza pubblica) aventi per scopo il mantenimento dell' ordine pubblico, cioè la protezione dello Stato e delle sue istituzioni, della vita, della libertà, della salute, della tranquillità, della buona fede, della sicurezza e del patrimonio pubblici o dei singoli individui (STF 91 I 457). Qualsiasi misura di polizia , cioè ogni limitazione della libertà individuale, deve fondarsi su di un prevalente diritto privato o un proporzionato interesse pubblico legalmente riconosciuti. Alla condizione della base legale si può fare a meno nei casi di turbamento serio, diretto e imminente secondo la clausola generale di polizia (STF 108 I 21). A ciò corrisponde l' insegnamento fondamentale impartito all' agente di polizia, che in presenza di azioni illecite imminenti gravi o irreparabili deve impedirle, mentre di regola negli altri casi deve limitarsi ad accertarle e a fare rapporto all' autorità competente per le misure da prendere.

Commento agli articoli
 
Articolo 1
"I concetti di impostazione di principio e giuridica e l' essenza della funzione della polizia non possono mutare con il passare degli anni": così si esprimeva il messaggio del Consiglio di Stato a sostegno della legge del 1963. D' altra parte ogni nuovo fenomeno sociale è accompagnato da nuovi bisogni di sicurezza, per la comunità e per il privato, che la polizia deve soddisfare, nel limite dei mezzi di cui dispone, sovente senza dover attendere precise disposizioni di legge, nella misura in cui la sicurezza può essere prodotta anche senza nuove limitazioni della libertà individuale. Per queste ultime è ovvio invece, come in ogni attività statuale, che la polizia è rigorosamente tenuta ad agire nei limiti legali, e si è omesso di ripeterlo ad ogni passo della legge.
La clausola generale che definisce i compiti della polizia va accompagnata da un elenco necessariamente indicativo. La legislazione cantonale è del resto colma di riferimenti ad obblighi di segnalazione, controllo, intervento o assistenza da parte della polizia.
L' elencazione va letta in ordine logico e non di importanza: la cifra 2 definisce un' eccezione rispetto ad un principio espresso nella cifra 1; la cifra 3 rappresenta un corollario alla cifra 2; la cifra 5 un caso particolare della cifra 4.
 
1. La polizia assicura l' esecuzione di decisioni delle autorità amministrative (confische. demolizioni, evacuazioni, ecc.) del Magistrato penale (arresti, comparizioni, perquisizioni, ecc.) o del Giudice civile (sfratti, intimazioni, consegna di oggetti, ecc.).
Senza la "forza pubblica" qualsiasi decisione delle autorità sarebbe rimessa, in ultima analisi, al consenso delle persone che vi si oppongon. Lo Stato esercita, tramite la polizia, il monopolio della coercizione, anche nei conflitti tra privati, che si trasformano nella fase esecutiva in conflitti tra l' autorità incaricata di far eseguire la decisione e la parte soccombente. Nel processo civile è il giudice medesimo a dirigere l' esecuzione con i decreti. La magistratura penale per l' esecuzione di arresti o perquisizioni ricorre direttamente alla polizia; per l' esecuzione delle pene invece ricorre tramite il governo ad altri servizi.
In assenza di motivi di urgenza (cifra 2) e di casi preordinati (per esempio la cattura di evasi) la polizia esercita quindi i suoi poteri coercitivi solo per esplicito ordine dell' autorità competente, che può essere anche federale o comunale.
 
2. Per proteggere una persona aggredita, per impedire la distruzione o la sottrazione di un bene pubblico o privato e per simili interventi contro palesi illegalità, l' agente di polizia non attende evidentemente la decisione dell' autorità competente. Non potrà mai essere tolto all' agente di polizia, nei casi più urgenti, il diritto e dovere di applicare di propria iniziativa la clausola generale di polizia.
L' art. 1 cpv. 3 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPA) tien conto di questi particolari "procedimenti".
Resta naturalmente riservato il diritto, secondo le norme delle diverse procedure. di far accertare l' illiceità dell' atto di autorità subìto, come pure di chiedere, tramite le competenti autorità, la restituzione, la reintegrazione o il risarcimento. L' intervento urgente della polizia è soprattutto conservativo, a favore della situazione di fatto, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge (per esempio in ausilio al privato che agisce nei limiti dell' art. 926 CCS). In questo modo la polizia esercita il monopolio della coercizione, impedendo ad altri di esercitarla, non solo in opposizione all' autorità, ma anche e soprattutto nei confronti del prossimo.
 
3. La polizia ha sempre avuto fra i propri compiti quello di prestare soccorso, indipendentemente dalla natura criminale o accidentale dell' evento che crea il pericolo o il dann.
Col tempo una molteplicità di enti pubblici e privati si sono specializzati nel pronto soccorso di persone e di beni: pompieri, ambulanze, servizi di sgombero dei veicoli accidentati, imprese di pompe funebri, associazioni di soccorso stradale, elicotteri, colonne di soccorso in montagna, ecc., assicurano, con ripartizioni territoriali e servizi di picchetto, interventi rapidi e specializzati.
Nei casi più gravi il Consiglio di Stato dispone, come organo di condotta, dell' apposito stato maggiore di catastrofe. La coordinazione deve tuttavia essere garantita anche negli incidenti quotidiani, come pure fino all' entrata in funzione di strutture straordinarie di condotta appositamente mobilitate. Appare quindi opportuno dare fondamento legale alla situazione di fatto, la polizia costituendo una permanente garanzia di pronto allarme, grazie alla conoscenza di chi, dove e come allarmare nei diversi casi e grazie ai mezzi di trasmissione diversificati che possiede (fra cui l' esercizio della costruenda rete radioelettrica cantonale e della progettata rete integrata federale), e costituendo pure, già per i poteri coercitivi che può esercitare in caso di urgenza (cfr. cifra 2), la attuale istanza di riferimento per ogni servizio speciale impedito o incerto nel proprio compito.
L' ufficiale di polizia di picchetto, immediatamente raggiungibile, assume in permanenza l' obbligo di allarmare in casi gravi le autorità e i servizi cantonali specializzati.
 
4. La tradizionale competenza della polizia di prevenire e reprimere i reati si è trovata confrontata con lo sviluppo del diritto penale amministrativo. In materia tributaria, di polizia degli stranieri, sanitaria o commerciale, la distinzione di competenza fra magistratura penale e autorità amministrativa si è vieppiù raffinata e compenetrata; lo stesso dicasi per la partizione dei compiti tra agenti di polizia e altri funzionari specializzati nell' attività di prevenzione e repressione (dai guardacaccia, agli ispettori fiscali o sanitari).
Soltanto nelle leggi speciali trova posto una precisa regolamentazione delle competenze e delle modalità di intervento.
Riguardo alla competenza generale della polizia di far rispettare le leggi, va smitizzato il concetto di prevenzione, spesso enfaticamente contrapposto alla repressione. La prevenzione del crimine e dei comportamenti asociali è compito generale, della famiglia, della scuola, di ciascun. La prevenzione specifica di polizia consiste essenzialmente nel controllo. La repressione medesima esplica effetti preventivi. La sola presenza dell' agente di polizia, obbligato a denunciare l' infrazione, costituisce la miglior opera di prevenzione (si pensi alla circolazione stradale) nei confronti del cittadino che le norme conosce. A ciò si aggiunge l' attività di prevenzione tramite informazione, sia del potenziale autore che della potenziale vittima, di recente introduzione per le specifiche attività della polizia.
 
5. I compiti di polizia giudiziaria sono regolati dalle norme di procedura penale non solo cantonali, ma anche della procedura penale e del diritto penale amministrativo federali. Si sottolinea la particolarità e legittimità delle primissime indagini sull' esistenza di reato, svolte autonomamente dalla polizia; in materia di criminalità organizzata, stupefacenti o reati contro lo Stato, il costante interessamento per persone o cose precede di regola la "notizia" su di un concreto reato commesso o prevedibile, con la quale soltanto si introduce la competenza del magistrato per l' apertura del procedimento penale (art. 142 CPP) e quindi per le più incisive e formali misure di indagine.
La subordinazione dell' attività di polizia giudiziaria al magistrato è opportunamente ribadita all' art. 2 cpv. 2 e ricalca l' art. 27 LOG. Non si tratta però dei soli magistrati cantonali: parte dei compiti della polizia cantonale sono svolti in diretta subordinazione al Ministero pubblico della Confederazione. 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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