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Casa in comproprietà alla moglie: padre e due figli in un 3 locali in affitto! Applicazione del diritto “à la carte”

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app in condominiofiglia sul pavimento

Da: Mattino della domenica, 10.11.13 pag 28, papageno: in nome dei figli e dei futuri padri

Casa in comproprietà alla moglie: padre e due figli in un 3 locali in affitto! Applicazione del diritto “à la carte”

Come anticipato nell’ultimo articolo sulla prassi in vigore in merito all’attribuzione dell’abitazione coniugale di proprietà, vi presentiamo la vicenda di un nostro socio. Al momento della separazione, richiesta dalla moglie, il pretore di Mendrisio Sud, avv. Enrico Pusterla, le affida i figli, e, di conseguenza, le attribuisce in uso la casa unifamiliare, in comproprietà col marito. Col passare del tempo, però, i figli, ancora minorenni, si trasferiscono dal padre e la madre rimane da sola in casa. Il padre in agosto 2012 inoltra dunque un’istanza al pretore chiedendo per sé e i figli ancora agli studi (uno minorenne e l’altro maggiorenne) l’attribuzione in uso della casa unifamiliare coniugale fino al momento della vendita richiesta da entrambi i coniugi.

La madre vive da sola nella casa che si compone di un giardino, 4 camere da letto, una sala, una cucina abitabile, 4 balconi, un grande bagno con lavandini doppi, bidet, box doccia e vasca idromassaggio Jacuzzi, un secondo servizio con box doccia supplementare, oltre a locale hobby, cantina, lavanderia, garage interno e cortile d’accesso con 3 posti auto. Complessivamente circa 200 mq abitabili/utilizzabili. Il padre invece vive con i due figli in un appartamento in affitto di 3 locali, in un condominio di 8 piani con 24 alloggi, che si compone di 2 camere da letto, una sala, una cucina non abitabile, un balcone, un bagno con un lavandino, bidet e vasca da bagno, cantina e un posto auto. Complessivamente circa 55-60 mq abitabili/utilizzabili. Non disponendo di sufficiente spazio abitativo, quando la figlia maggiorenne, agli studi fuori cantone, rientra al proprio domicilio, si “accampa” in sala, dormendo su di un materasso sul pavimento. Vista la situazione, l’avvocato del marito insiste per l’audizione dei due figli affinché riferiscano sulla loro situazione personale e sui loro progetti futuri, scolastici e di residenza. Il pretore avv. Pusterla respinge le richieste di audizione dei figli in quanto “non sembrano essere sufficientemente giustificate da ragioni probatorie che impongono misure istruttorie”. Le perizie mediche giudiziarie agli atti attestano che il padre, impiegato d’ufficio, è inabile al lavoro nella misura del 50% a seguito, tra l’altro, di un’ernia discale lombare con difficoltà alla deambulazione e al sollevamento di pesi leggeri; al contrario la moglie può svolgere l’attività di ausiliaria delle pulizie nella misura del 66,66% e fino al 100% altre attività lavorative confacenti al suo stato di salute. Il pretore, nelle premesse della sua sentenza, afferma che “nelle istanze volte alla modifica delle misure a protezione dell’unione coniugale il giudice deve accertare d’ufficio i fatti (art. 272 CPC) e, in presenza di figli minorenni, non è vincolato dalle conclusioni (ndr: richieste) delle parti (art. 296 CPC)”: evidentemente perché il giudice deve decidere unicamente nell’interesse e per il bene dei minori. Ciononostante, il pretore sentenzia che la casa debba ancora rimanere in uso alla moglie, senza avere nemmeno ascoltato i figli, basandosi unicamente su di un incontro avuto con il ragazzo minorenne dopo un mese soltanto dal suo trasferimento dal padre e dalla sorella, momento in cui, ovviamente, per lui era importante con chi viveva e non il dove. Il pretore Pusterla motiva così la sua decisione:

“Il figlio minorenne vive oramai con il padre da un anno e mezzo, e meglio dall’agosto del 2011. Egli ha manifestato soddisfazione per tale soluzione (cfr. audizione ad opera di questo pretore del 13 settembre 2011) senza che nulla lasci presagire che egli abbia un interesse concreto a ritornare nell’abitazione coniugale. Da tale punto di vista, a mente di chi scrive, non si riscontra un interesse del figlio minorenne a ritornare nella casa, ed anzi, considerato il suo attuale inserimento nel tessuto sociale della cittadina dove ora vive, il criterio dell’ambiente a lui familiare conduce codesto Pretore a ritenere l’appartamento ora locato con il padre perfettamente idoneo al suo sviluppo e alla sua crescita. Per quanto attiene poi al paventato rientro della figlia in Ticino (…) ciò non risulta a mente di chi scrive sufficiente per poter ritenere un interesse maggiore, nell’ottica del criterio dell’utilità, in favore del padre nel vedersi attribuire lo stabile coniugale. (…) In tali circostanze, dal punto di vista dell’utilità, secondo il prudente criterio di codesto Pretore, nessuno dei coniugi vanta un interesse preponderante rispetto all’altro nell’ottica dell’attribuzione dell’immobile coniugale. Quanto al criterio delle conseguenze per i coniugi di un cambio di residenza (…), ad oggi, un ribaltamento della situazione sarebbe con ogni verosimiglianza di nocumento alla moglie, il cui stato psicofisico, noto a chi scrive ed in parte emergente dai documenti versati nel carteggio processuale della causa di merito, mal si concilia con un tale stravolgimento delle circostanze di fatto. Questo a maggior ragione se si considera che la situazione vigente è in essere da oramai oltre un decennio ed ha permesso uno stabilizzarsi delle situazioni personali delle parti, il marito essendosi oramai da tempo costituito separata dimora (…). In tali circostanze va pure ammesso un maggiore legame affettivo della moglie con l’immobile coniugale, sicché, anche da questo profilo, un distaccamento dal medesimo sarebbe per la stessa maggiormente gravoso. Alla luce di quanto esposto (…) a mente di chi scrive ben si giustifica di ritenere che nelle circostanze del caso sia più opportuno non procedere ad un ribaltamento della situazione vigente, lasciando dunque in uso l’immobile coniugale alla moglie, ritenuto che marito e figlio minorenne potranno senza grandi difficoltà continuare ad occupare l’appartamento di 3 locali e dunque sufficientemente ampio per due persone. (…) La domanda del padre non può trovare accoglimento. Le domande di gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria formulate dalle parti (…) meritano accoglimento. (… ) La tassa di giustizia quantificata in fr 400.- è posta a carico dell’istante soccombente (ndr: il padre), che rifonderà alla convenuta (ndr: la madre) fr 600.- a titolo di ripetibili”.

Dunque, oltre il danno, la beffa! Il marito, e padre affidatario, ha inoltrato immediatamente ricorso contro la sentenza del pretore. Tuttavia, a tutt’oggi, il tribunale cantonale di appello non ha ancora emanato una decisione. Fino alla sentenza d’appello, dunque, la madre continuerà ad abitare comodamente da sola nella spaziosa casa unifamiliare, mentre il padre e il figlio minorenne nel piccolo appartamento! La sorte della figlia maggiorenne, ancora in formazione, invece, pare non interessi né alla madre né tantomeno al pretore! Evviva l’applicazione nostrana del diritto di famiglia e la “giustizia” ticinese! Peccato che la parcella di questo divorzio, iniziato nel 2002 e ammontante finora a circa 150'000 fr, il pretore Pusterla la stia facendo pagare ai cittadini ticinesi! Vi terremo informati.

Contatto:

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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