Da: CdT 23.9.11 pag 5
Il legale «Più responsabilità allo Stato»
Elio Brunetti: «L'indennità per ingiusto procedimento è troppo spesso inferiore al danno subito»
DI
ELIO BRUNETTI
■ La determinazione dell'ammontare dell'indennità è questione lasciata al potere d'apprezzamento del giudice e viene stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità.
Il nuovo Codice di procedura, dal canto suo, prevede che se l'imputato è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, egli ha diritto ad un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale ed una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, in particolare in caso di privazione della libertà. Il nuovo Codice non modifica sostanzialmente quanto già in vigore sotto l'egida del Codice di procedura penale ticinese. Come allora occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, in particolare del pregiudizio all'integrità fisica e psichica o alla reputazione del ricorrente, se accusato di un crimine particolarmente grave o infamante e se un gran numero di persone ne è venuta a conoscenza; anche la sua situazione familiare e professionale va quindi debitamente presa in considerazione. Malgrado una tale apparente estensione dei criteri di calcolo dell'indennità, questa risulta però troppo spesso inferiore a quelli che si rivelano essere i veri e concreti disagi e pregiudizi subiti dalla persona colpita da un ingiusto procedimento penale. Nulla lascia intendere che tale prassi debba subire particolari modifiche. Anche se il nuovo Codice di procedura penale prevede la possibilità che sia l'accusatore privato (un tempo si chiamava parte civile ndr.) a risarcire l'imputato, tale ipotesi costituisce un'eccezione ed i presupposti di un tale provvedimento sono decisamente restrittivi. In tale evenienza l'indennità a carico dello Stato può quindi essere ridotta, così come quando l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento, o ancora se le spese dell'imputato sono di esigua entità. Nel contesto di una domanda di risarcimento la difficoltà maggiore risiede quindi nell'onere della prova dei presupposti, ma anche in una giurisprudenza restrittiva, tendente a livellare verso il basso gli importi forfettari per ogni giornata di detenzione, importi che difficilmente riescono a risarcire chi ha dovuto subire un procedimento penale, magari trascorrendo un periodo - anche lungo - di carcerazione preventiva, quindi particolarmente duro. L'auspicio è quindi che la giurisprudenza voglia riconoscere una maggior responsabilità dello Stato, senz'altro dovuta se si considera che è lo Stato a promuovere l'azione penale e dunque a risponderne della legittimità.
![]()
Il nuovo CPP non modifica sostanzialmente quanto già in vigore
Commenti