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Prosciolto. È stata questa la sentenza pronunciata ieri dal giudice Damiano Stefani della Pretura penale al termine del processo a carico del gestore responsabile del Calypso 2 di Ponte Cremenaga. Il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha accusato di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, ma il Giudice ha ritenuto che gli elementi a suo carico non fossero sufficienti.
Gerente di fatto ma non legalmente, il 31enne cittadino italiano è impiegato a metà tempo quale barista dell'esercizio pubblico e per l'altra metà quale affittacamere. Sapeva che la dozzina di ragazze provenienti in prevalenza dall'Est esercitavano la professione più vecchia del mondo, ma - secondo la legge - non è suo compito verificare se il loro soggiorno è illegale, e quindi abusiva la loro attività lucrativa. Da un controllo di polizia è infatti risultato che, su dodici, tre di loro non erano in regola. Ma, ha ritenuto il Giudice, l'affittacamere non ha per questo favorito il loro soggiorno illegale. Lo avrebbe fatto se non avesse annunciato la loro presenza quali turiste, ma tale formalità l'ha assolta. Dopo, non tocca a lui indagare. Lo fa la Polizia, che lo scorso novembre ha compiuto un blitz antiprostituzione nel noto locale a 150 metri dalla dogana italiana. Come detto, una dozzina di ragazze alloggiavano sopra il locale a luci rosse per 150 franchi al giorno e tre non erano in regola.
Una vecchia questione, quella se alloggiare prostitute sia, o meno, un delitto. Sì se esiste un rapporto d'impiego, no se ci si limita ad affittare le camere e le ragazze non sono tenute a frequentare il locale. L'immobile in questione è di proprietà di una donna, già accusata e assolta nel maggio del 2004 con la stessa imputazione. Allora era la titolare anche del Calypso 1 a Melano. Allora, il suo processo fu la conseguenza di due retate di Polizia, nel 2001 e nel 2003.
Importante la distinzione proposta dall'accusa, che ha differenziato tra il dovere di notifica alberghiera ( Anmeldungspflicht, con il quale si annuncia la presenza di un turista alla polizia locale) e quello di notifica di uno straniero alla competente polizia ( Meldungspflicht). Nel caso dei postriboli, secondo la sost. pp Chiara Borelli, il primo dovere è un puro « paravento » : tutela il gerente, mentre il secondo punisce la straniera. In realtà, ha aggiunto Borelli, anche se non esiste un rapporto d'impiego, affittando a una ragazza straniera una camera sopra un locale a luci rosse le si fornisce l'attrezzo di lavoro.
Una lacuna nella legge, quindi. Che altri Cantoni hanno già colmato e alla quale la nuova legge federale, più severa, dovrebbe ovviare. Nel frattempo la sostituta pp ha annunciato che insisterà sulla sua posizione nell'attesa di una decisione della Corte di Cassazione dei ricorsi penali per un'analoga vicenda.
Il difensore, Marco Garbani, ha chiesto il proscioglimento, dopo aver dapprima rivendicato l'audizione delle tre «sedicenti prostitute» la cui attività abusiva è valsa l'accusa all'affittacamere. Ma il Pretore non gli ha riconosciuto il diritto al contraddittorio, allineandosi alla posizione dell'accusa.
Dopo la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, confermata dalla sentenza del tribunale federale del marzo 2004, il Calypso 2 è rimasto chiuso per alcuni mesi. Ma già allora la titolare annunciò che intendeva riaprire. Ciò che ha prontamente fatto dopo il suo proscioglimento. SPEL
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