Da: La regione, 13.3.08, pag 4 e 5
di Andrea Manna e Marino Molinaro
Speciale
La nuova procedura penale
‘EVITARE UNA GIUSTIZIA A DUE VELOCITÀ’
«Chi disporrà di mezzi finanziari avrà la possibilità di
avvalersi di legali preparati e agguerriti (...). Chi non avrà grandi
risorse economiche potrebbe non usufruire delle garanzie accordategli
sulla carta (...). Intravedo il rischio di una giustizia formalmente
garantista ma sostanzialmente non uguale per tutti».
‘PRIMA DI POTENZIARE MEGLIO VALUTARE’
«Crescerà con ogni probabilità – evidenzia Noseda – la mole
di lavoro per gli uffici giudiziari del settore penale. Ma prima di
decidere eventuali potenziamenti (in quale misura e dove) vediamo
quale impatto avrà la nuova procedura, una volta in vigore, sulle
istituzioni ticinesi».
‘È più garantista. Il rischio?
Il 1° gennaio 2010 entrerà in vigore il nuovo Codice di procedura penale unificato a livello svizzero
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![]() John Noseda |
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Arriva l’Appello
ARTICOLO
398:
AMMISSIBILITÀ E MOTIVI
1.
L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo
grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
2. Il tribunale d’appello può esaminare per esteso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3. Mediante l’appello si possono censurare: a) le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia; b) l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti; c) l’inadeguatezza.
4. Se la procedura
dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che
la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5. Se
l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la
sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal
diritto processuale civile del foro.
E fra le novità in arrivo la possibilità
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I processi potrebbero durare parecchio
‘Sarà possibile scindere in due parti il dibattimento’
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La durata dei dibattimenti di primo grado? «
Potrebbe allungarsi e non di poco
», afferma Noseda. «
Attualmente il nostro processo segue in modo rigoroso il principio
dell’oralità e dell’immediatezza nel senso che, davanti a una Corte,
inizia e termina con la sentenza senza interruzioni (il dibattimento
può essere sospeso ma non per più di tre giorni)
». Dal 2010 «
quest’obbligo di conduzione ininterrotta del processo decadrà
». Non solo, la nuova procedura federale prevede «
una fase predibattimentale, diretta dal giudice, consacrata alla
verifica dell’atto d’accusa (va bene così com’è o va completato oppure
emendato di alcuni capi d’imputazione?) e delle necessità probatorie
» . Sempre durante questa fase, continua Noseda, «
il giudice potrà fissare delle udienze preliminari alla presenza
della parti per stabilire ad esempio quali testimoni o quali mezzi di
prova ammettere
». |
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![]() Quello attualmente in vigore risale agli anni ’90 |
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Le telecamere stanno fuori
ARTICOLO 70:
RESTRIZIONI E PORTE CHIUSE
1.
Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte
a porte chiuse: a) se la sicurezza o l’ordine pubblici o interessi
degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli
della vittima, lo esigono; b) in caso di forte affluenza. 2. Qualora si
proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato
possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3.
Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che
hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad
udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.
ARTICOLO 71:
RIPRESE AUDIOVISIVE
1.
Non sono permesse riprese visive o sonore all’interno dell’edificio
del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro
luogo.
2. I trasgressori possono essere puniti con la multa
disciplinare di cui all’articolo 64 capoverso 1. Le riprese non
autorizzate possono essere sequestrate.
ARTICOLO 72:
CRONACA GIUDIZIARIA
La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l’ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.
Vita dura per i cronisti di nera e giudiziaria
Il pp avrà la facoltà di estendere il segreto istruttorio alle parti
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![]() Riprese? Né in aula né a Palazzo |
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OGGI A LUGANO UN POMERIGGIO DI STUDIO
Le norme procedurali in ambito penale che entreranno in vigore
nel gennaio 2010 saranno questo pomeriggio al centro di una conferenza.
Relatori l’avvocato John Noseda e il capo dell’Ufficio dei giudici
dell’istruzione e dell’arresto ( giar) Edy Meli. L’appuntamento è per
le 17 nell’aula magna dell’Università della Svizzera italiana a Lugano
( via Buffi 13).
Verranno presentate e spiegate le “ principali
innovazioni” della nuova procedura penale unificata e le modifiche che
dovrebbero essere introdotte nell’ordinamento giudiziario ticinese.
Il pomeriggio di studio è organizzato dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giudici.
Una giustizia lenta e costosa’
Parla l’avvocato John Noseda, coordinatore della commissione per gli adeguamenti cantonali
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![]() Carico di lavoro |
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Il difensore già in polizia. Decreti d’accusa fino a 6 mesi
ARTICOLO 159:
INTERROGATORI DI POLIZIA NELLA PROCEDURA INVESTIGATIVA
1.
In caso di interrogatori da parte della polizia l’imputato ha il
diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a
sua volta porre domande.
ARTICOLO 352:
DECRETO D’ACCUSA
1.
Se nell’ambito della procedura i fatti sono stati ammessi dall’imputato
oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico ministero
emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca
della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca
della liberazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti
pene: a) una multa; b) una pena pecuniaria non superiore a 180
aliquote giornaliere; c) un lavoro di pubblica utilità non superiore a
720 ore; d) una pena detentiva non superiore a sei mesi.
di ricusare i poliziotti investigatori
La persona sotto inchiesta beneficerà quindi sin dall’inizio delle
indagini di quelle garanzie attualmente accordate con la promozione
dell’accusa. Detto altrimenti, «
fin dalle primissime battute dell’inchiesta dovrà essere coinvolto il difensore
». Il cosiddetto
avvocato della prima ora.
La sua presenza, sottolinea Noseda, «
sarà obbligatoria anche durante gli interrogatori condotti dalla
polizia e a qualsiasi altro suo atto d’inchiesta (l’imputato avrà il
diritto di esigere la presenza del difensore e gli investigatori non
potranno rifiutarla), ciò che non è previsto dalla vigente procedura
». Questo perché la polizia «
sarà autorità di perseguimento penale
». E non solo la Cantonale. «
Qualsiasi autorità – comprese dunque le polcomunali, la
polferroviaria e le guardie di confine – che svolgerà compiti di
polizia giudiziaria dovrà attenersi alle disposizioni della nuova
procedura penale federale
», precisa Noseda. «
Ne consegue che tutta l’attività di inchiesta della polizia dovrà
avvenire sotto la sorveglianza e secondo le istruzioni del Ministero
pubblico. Questa
‘subordinazione’ della polizia al magistrato inquirente viene, dal
nuovo codice, accentuata rispetto a ora. Inoltre l’accusato dovrà
godere delle stesse garanzie che avrebbe se a condurre l’inchiesta
fosse direttamente il procuratore pubblico. Tant’è che sarà addirittura
possibile la ricusa degli agenti che partecipano all’inchiesta
». Tutto questo implicherà, evidenzia Noseda, «
un’adeguata formazione in materia di procedura penale degli agenti
di polizia e in genere delle autorità che assolveranno compiti
di polizia giudiziaria
».
Rito abbreviato ‘esteso’
Il codice in vigore tra meno di due anni «
contempla un istituto che solo il codice ticinese applica già, dalla seconda metà degli anni Novanta: è quello della
procedura abbreviata
(l’imputato ammette i fatti, riconosce le eventuali pretese civili
e accetta la condanna chiesta dall’accusa: il giudice si limita a una
verifica formale)
». Con una novità: «
Verrà estesa; potrà cioè essere proposta per pene sino
a cinque anni (ora tre)
». Verrà ‘esteso’ pure il
decreto d’accusa,
emesso in genere per i reati cosiddetti minori. «
In base alla nostra procedura il pp stila il decreto quando fra le
altre cose ritiene sufficiente una pena non superiore ai tre mesi.
Ebbene questo limite sarà portato a sei mesi
». Decreto sì se i fatti, recita il nuovo codice, “sono stati ammessi
dall’imputato” oppure “sono stati sufficientemente chiariti”. In caso
di opposizione? Oggi si va in Pretura penale (in Ticino). Dal 2010? «
L’opposizione verrà dapprima valutata dal pp, il quale assunte
ulteriori prove deciderà se confermare il decreto d’accusa, se
redigerne uno nuovo, se abbandonare il procedimento oppure se emanare
un atto d’accusa
». Quali effetti sull’attività della Pretura penale? «
Probabilmente i casi di sua competenza diminuiranno. Vedremo dopo
l’entrata in vigore della nuova procedura federale. O le si attribuirà
la competenza di celebrare dibattimenti su opposizioni a decreti
d’accusa per pene fino a sei mesi, oppure la si integrerà nel Tribunale
penale cantonale
».
Editori alla cassa e difensori silenti
Sulla Rivista di diritto le proposte del procuratore Perugini
Un affondo sul ruolo dei media in Ticino, settore cronaca giudiziaria. Lo ha proposto recentemente il procuratore pubblico
Antonio Perugini
sulla ‘Rivista ticinese di diritto’ partendo da una riflessione ad
ampio raggio avviata sul nuovo carcere giudiziario, fra aspettative e
problemi irrisolti.
Perugini osserva, elenca, constata, cita e non manca di formulare
alcuni auspici. Nel capitolo ‘Sconti di pena e risarcimenti per
accanimento mediatico’ prende spunto dal caso di Oberglatt (il bambino
ucciso da due cani) evidenziando il comportamento della pubblica
accusa, che aveva formulato una richiesta di pena ridotta a causa
dell’asserita vasta campagna mediatica che aveva preceduto il processo.
Un agire, quello dell’Accusa, «
giustamente criticato dagli addetti ai lavori e dal mondo accademico e scartato anche dalla Corte
» al momento della sentenza.
Certo è – evidenzia tuttavia Perugini – che se la tendenza dovesse consolidarsi «
v’è da chiedersi se non si debba predisporre qualche correttivo,
d’ordine pratico o addirittura legislativo, per ovviare a tale
conseguenza sulle pene. Sarebbe infatti assurdo che per una libera
scelta dei mass media sulla martellante linea editoriale da tenere di
fronte al singolo caso, e sulla quale né giudici né inquirenti hanno
mezzi legali per limitarne o impedirne la portata, ne debba trarre
vantaggio, senza muovere paglia, l’autore di fatti magari tragici e
scabrosi
».
Il che «
implicherebbe per il giudice e per le parti un lavoro
supplementare d’accertamento del livello d’influenza mediatica tale
da comportare riduzioni di pena
». Secondo il procuratore
«
la prospettiva è tutt’altro che rassicurante se oltre a ciò si
aggiunge che già ora, sul piano dei risarcimenti in caso di
proscioglimento totale o parziale, l’ammontare è determinato anche
dalla rilevanza mediatica del caso
».
Ebbene, di fronte a casi di risarcimento per dimostrato accanimento mediatico, di solito nella forma del torto morale, «
ci si può anche chiedere se non sia il caso di prendere in
considerazione lo studio di una possibilità di legalmente chiamare
alla cassa anche l’editore (o altri, ad esempio il direttore,
l’articolista, ecc.) per danno arrecato e risarcito solo e unicamente
dallo Stato
». In sostanza – ritiene Perugini – non sarebbe nient’altro che
l’applicazione del principio di responsabilità che vale anche per
tutti gli altri settori della vita personale e professionale.
Segreto: un vademecum?
Il procuratore sposa in pieno la nuova norma del Cpp che prevede la
possibilità di estendere il segreto istruttorio agli avvocati e alle
vittime che hanno il diritto di partecipare a ogni atto d’istruttoria:
«
L’insoddisfacente situazione attuale è fonte di una costante fuga
di notizie ad opera di ‘ignoti’ e il problema si è acuito
ulteriormente con la possibilità offerta dai Bilaterali a liberi
professionisti stranieri di assumere mandati anche da noi
».
Perugini ritiene che tutti debbano essere vincolati al segreto. Tuttavia «
una variante meno rigida e più flessibile alle mutevoli esigenze
potrebbe essere costituita da un vademecum sul modus operandi
concordato fra magistratura e ordine professionale forense e avallato
da qualche autorità superiore
» come per esempio il Tribunale d’appello o il Consiglio
della magistratura.
Giornalisti accreditati
Giornalisti specializzati e quindi accreditati presso le autorità giudiziarie? «
Oltre a una decina di Cantoni
– evidenzia Perugini –
anche il Tribunale federale e la Cancelleria federale conoscono
questa pratica. Che presenta indubbi vantaggi per tutti: per
l’autorità, che può così contare su un’informazione corretta e
tempestiva attraverso giornalisti formati e preparati; per gli stessi
giornalisti che invece di dover rincorrere affannosamente le notizie
contando magari sulla soffiata di turno, hanno la possibilità di
accedere direttamente alla fonte, a tutto vantaggio dell’oggettività,
della completezza e dell’affidabilità della notizia da riferire al
pubblico
».
Ma Perugini ne è certo: «
La nostra realtà locale è troppo piccola per consentire ai vari
mass media il lusso di avere ognuno il proprio corrispondente
accreditato
». Direttive pubblicate sul Foglio ufficiale dal Tribunale d’appello nel 1986 «
sono rimaste lettera morta
». Infine, il procuratore tifa per l’istituzione di un addetto stampa
permanente in carica al Ministero pubblico e alla Polizia cantonale.
Ciò che finora non ha superato lo stadio di idea a causa di «
problemi budgetari e fors’anche di qualche improvvida scelta di personale
».
In sua mancanza, l’invito che Perugini rivolge ai suoi colleghi magistrati è di «
essere preparati anche a questa attività, per taluni vera e propria
fonte di stress, nociva per l’efficacia operativa e per il successo
delle indagini
».
A tempo determinato
ARTICOLO 73:
OBBLIGO DEL SEGRETO
2.
Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi
dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP, obbligare
l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro
patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle
persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.




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