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1° gennaio 2010; nuovo Codice di procedura penale unificato a livello svizzero

Da: La regione, 13.3.08, pag 4 e 5

di Andrea Manna e Marino Molinaro
Speciale

La nuova procedura penale


‘EVITARE UNA GIUSTIZIA A DUE VELOCITÀ’

«Chi disporrà di mezzi finanziari avrà la possibilità di avvalersi di legali preparati e agguerriti (...). Chi non avrà grandi risorse economiche potrebbe non usufruire delle garanzie accordategli sulla carta (...). Intravedo il rischio di una giustizia formalmente ga­rantista ma sostanzialmente non uguale per tutti».
‘PRIMA DI POTENZIARE MEGLIO VALUTARE’
«Crescerà con ogni probabilità – evidenzia Noseda – la mole di lavoro per gli uffici giudiziari del settore penale. Ma prima di decidere eventuali potenzia­menti (in quale misura e dove) vediamo quale impat­to avrà la nuova procedura, una volta in vigore, sul­le istituzioni ticinesi».

 

‘È più garantista. Il rischio?
Il 1° gennaio 2010 entrerà in vigore il nuovo Codice di procedura penale unificato a livello svizzero


Questa nuova procedura pe­nale unificata a livello federale è più o meno garantista di quella ticinese in vigore? «
Nel complesso è indubbiamente più garantista » . L’avvocato luga­nese ed ex procuratore pubbli­co John Noseda ha coordina­to il gruppo di lavoro incarica­to dal Consiglio di Stato di va­lutare gli adeguamenti della legislazione e dell’organizza­zione giudiziaria cantonali che si imporranno con l’entra­ta in vigore – prevista per il 1° gennaio 2010 – del Codice di diritto processuale penale svizzero approvato l’anno scorso dalle Camere federali. Con i suoi 457 articoli soppian­terà le varie procedure canto­nali. Stesse regole, insomma, in tutto il Paese. Agli inizi di gennaio Noseda ha consegnato al Dipartimento istituzioni il rapporto commissionale. Sulla scorta di questo documento verrà elaborato il messaggio riguardante gli adattamenti ti­cinesi alla nuova procedura che il governo sottoporrà al voto del Gran Consiglio.
Un codice dunque, avvoca­to Noseda, più garantista...

«
L’introduzione del cosiddet­to avvocato della prima ora, il quale potrà partecipare anche agli atti d’inchiesta svolti dalla polizia, aumenta le garanzie. Inoltre le regole concernenti la raccolta dei mezzi di prova nel­l’ambito dell’istruttoria preci­sano ulteriormente i diritti del­l’accusato, rafforzandoli. Dirit­ti che potranno essere limitati in casi veramente eccezionali. La nuova procedura federale non è enormemente più garan­tista del codice ticinese in vigore dagli anni Novanta: la nostra procedura penale ha infatti già recepito molte delle garanzie accordate nel tempo dalla giu­risprudenza federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Garanzie che il nuo­vo codice, improntato a un certo formalismo, comunque accen­tua, soprattutto con l’introdu­zione dell’avvocato della prima ora ».
Per la gioia dei difensori.
«
Sì. Però, e qui parlo soprat­tutto da cittadino, intravedo un rischio con questa nuova proce­dura federale. Anzi due ».
Il primo?

«
Una maggiore durata dei processi rispetto a ora. Penso anzitutto alle diverse fasi che caratterizzeranno il dibatti­mento di primo grado, in virtù di regole molto dettagliate del futuro codice che come detto ac­centua le garanzie. Oltretutto verrà meno l’obbligo del suo svolgimento ininterrotto; oggi la procedura ticinese consente sì una sospensione del dibatti­mento ma non superiore ai tre giorni: questo limite appunto decadrà. Fra un’udienza e l’al­tra potrebbero quindi passare anche settimane. La presenza poi dell’avvocato difensore sin dall’avvio dell’istruttoria for­male – le indagini preliminari come ora le intendiamo di fatto non saranno più possibili – po­trà rendere alquanto complessa l’assunzione delle prove e que­sto incidere sui tempi, allun­gandoli, dei dibattimenti di pri­mo grado ».
Il secondo rischio?

«
Naturalmente come tutti gli avvocati difensori sono in gene­rale assai favorevole alle garan­zie processuali, ma non posso negare un aspetto. Chi disporrà di mezzi finanziari avrà la pos­sibilità di avvalersi di legali pre­parati e agguerriti potendo di conseguenza beneficiare di tutte le garanzie previste dalla nuova procedura e dilatare anche i tempi dell’inchiesta e del proces­so. Chi invece non avrà grandi risorse economiche potrebbe al lato pratico non usufruire delle garanzie accordategli sulla car­ta. In altre parole intravedo il ri­schio di una giustizia formal­mente garantista ma sostanzial­mente non uguale per tutti ».




John Noseda
 

  Arriva l’Appello
ARTICOLO
398: AMMISSIBILITÀ E MOTIVI
1. L’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
2. Il tribunale d’appello può esaminare per esteso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3. Mediante l’appello si possono censurare: a) le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b) l’accertamento inesatto o incom­pleto dei fatti; c) l’inadeguatezza.
4. Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, me­diante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’ac­certamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non posso­no essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5. Se l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.

 

E fra le novità in arrivo la possibilità


Partiamo un po’ avvantaggiati. Il nuovo co­dice federale, ricorda Noseda, ha ripreso «
parte del sistema procedurale ticinese, segna­tamente quella che conferisce la competenza per tutta l’istruttoria al Ministero pubblico (in molti cantoni non è ancora così): nel 1993 ab­biamo infatti abbandonato la figura del giudi­ce istruttore e istituito quella del giudice dell’i­struzione e dell’arresto, il giar ».
Rispetto al codice ticinese, le novità di peso della procedura unificata che entrerà in vigo­re nel 2010 comunque non mancano. Una di queste è l’appello. «
Impugnando la sentenza di primo grado si potrà chiedere il rifacimento del processo (e poi eventualmente ricorrere al Tribunale federale) », spiega Noseda. Sarà « un rifacimento integrale del processo di primo grado: i giudici dell’Appello dovranno nuova­mente interrogare imputati e testimoni, assu­mere le prove e ci saranno le requisitorie del­l’accusa e le arringhe dei difensori ». Attual­mente in Ticino la Corte di cassazione e revi­sione penale (Ccrp) « non riesamina i fatti ac­certati dal tribunale di prima istanza se non
nei limiti dell’arbitrio, che però è una verifica sulle carte già presenti
». Con l’appello si proce­derà invece « a un riesame completo dei fatti e delle prove, oltre che a una valutazione giuridi­ca della sentenza di primo grado come fa oggi la Ccrp ». Quest’ultima « sarà trasformata in corte d’appello e verosimilmente non basterà più un solo giudice a tempo pieno ». Sempre a livello di organizzazione giudiziaria il nuovo codice introduce la figura del giudice dei provvedimenti coercitivi. A questo magi­strato « spetterà la conferma o meno dell’arre­sto e di altre misure ordinate sempre dagli in­quirenti come i controlli telefonici, la sorve­glianza postale o di relazioni bancarie, i pedi­namenti e le inchieste mascherate ». Si occu­perà inoltre « dei reclami relativi alle istanze di libertà provvisoria ». La figura ‘ticinese’ del Giar « scomparirà: parte delle sue competenze verranno assunte dal giudice delle misure coercitive, tra cui appunto la conferma dell’ar­resto ». Tutti i reclami contro l’operato di pro­curatori e polizia in sede di istruttoria « an­dranno inoltrati direttamente a un’apposita autorità giudiziaria: l’attuale Camera dei ri­corsi penali diventerà Camera o Corte dei re­clami penali, chiamata anche a deliberare sul­le censure riguardanti le decisioni del giudice delle misure coercitive in fatto di scarcera­zioni ».
Un’altra novità concerne l’inchiesta in quanto tale. Noseda: «
Il nuovo codice anticipa la fase istruttoria. Oggi l’apertura dell’istru­zione formale viene decisa dal pp dopo l’avvio delle informazioni preliminari: avuto notizia del reato, il magistrato inquirente assume informazioni e prove – cosa che può fare senza coinvolgere la difesa – per mettersi in condizio­ne di decidere se promuovere o no l’accusa. Con la nuova procedura la fase istruttoria dovrà scattare in pratica immediatamente, in seguito a un semplice esame del caso di cui il pp ha avuto notizia. In altre parole il procuratore pubblico non potrà compiere atti d’inchiesta, come interrogatori (anche di testimoni) o per­quisizioni, se non promuovendo l’accusa (ac­cusa che, è ovvio, scatterà automaticamente con l’arresto in flagranza) ».

  I processi potrebbero durare parecchio
‘Sarà possibile scindere in due parti il dibattimento’


La durata dei dibattimenti di primo grado? « Potrebbe al­lungarsi e non di poco », afferma Noseda. « Attualmente il no­stro processo segue in modo rigoroso il principio dell’oralità e dell’immediatezza nel senso che, davanti a una Corte, ini­zia e termina con la sentenza senza interruzioni (il dibatti­mento può essere sospeso ma non per più di tre giorni) ». Dal 2010 « quest’obbligo di conduzione ininterrotta del processo decadrà ». Non solo, la nuova procedura federale prevede « una fase predibattimentale, diretta dal giudice, consacrata alla verifica dell’atto d’accusa (va bene così com’è o va com­pletato oppure emendato di alcuni capi d’imputazione?) e delle necessità probatorie » . Sempre durante questa fase, continua Noseda, « il giudice potrà fissare delle udienze pre­liminari alla presenza della parti per stabilire ad esempio quali testimoni o quali mezzi di prova ammettere ».
Dopodiché il processo entrerà nel vivo con la fase dibatti­mentale. «
Ci si occuperà dapprima di eventuali eccezioni di
competenza o di altra natura e di eventuali altre istanze pro­batorie

», afferma Noseda. Dice il nuovo codice: “Nell’ambi­to della trattazione delle questioni pregiudiziali o inciden­tali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimen­to per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove”. Riprende Noseda: «
Sarà addi­rittura possibile separare in due parti il dibattimento. Una destinata all’esame della colpevolezza e/o dei fatti, l’altra alla commisurazione della pena se la colpevolezza è stata ac­certata ». Le udienze? « Non ci sarà più l’obbligo di tenerle in giorni consecutivi ». Tutto questo, evidenzia Noseda, « allun­gherà la celebrazione dei processi – potrebbero durare mesi se non anni, a dipendenza anche della complessità del caso in giudizio – rendendo peraltro impossibile la presenza nelle corti dei cittadini/assessori giurati. Ecco il motivo per cui la figura del giurato scomparirà. Le corti saranno formate uni­camente da giudici ».




Quello attualmente in vigore risale agli anni ’90

Le telecamere stanno fuori
ARTICOLO 70:
RESTRIZIONI E PORTE CHIUSE
1. Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse: a) se la sicurezza o l’ordine pubblici o inte­ressi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamen­te quelli della vittima, lo esigono; b) in caso di forte affluenza. 2. Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3. Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre perso­ne che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.
ARTICOLO 71: RIPRESE AUDIOVISIVE
1. Non sono permesse riprese visive o sonore all’interno dell’e­dificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo.
2. I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all’articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate pos­sono essere sequestrate.
ARTICOLO 72: CRONACA GIUDIZIARIA
La Confederazione e i Cantoni possono disciplinare l’ammissio­ne, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari.

 

Vita dura per i cronisti di nera e giudiziaria
Il pp avrà la facoltà di estendere il segreto istruttorio alle parti


Dal 2010, col nuovo codice, il lavoro dei giornalisti di nera e giudiziaria potrebbe farsi piuttosto difficile (altro che, cari lettri­ci e lettori, ‘tutti i particolari in cronaca’...). In particolare la procedura penale federale dice, con riferimento alla fase istruttoria, che “se lo scopo del procedimento o un inte­resse privato lo richiede, chi dirige il proce­dimento può, richiamato l’articolo 292 del Codice penale (chi trasgredisce viene multa­to, ndr), obbligare l’accusatore privato (la parte civile, ndr), altri partecipanti al proce­dimento e i loro patrocinatori a serbare il se­greto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo”. Il procuratore pubblico potrà dunque estendere il segreto istruttorio alle parti. Magistrati, poliziotti, avvocati, accu­sati, parti lese... tutti muti col giornalista. «
È una di quelle norme del nuovo codice – osserva l’avvocato Noseda – che mi lasciano perplesso, perché rischia di restare lettera morta e, anzi, di produrre l’effetto contrario agli obiettivi che il legislatore si è posto: evita­re di pregiudicare le indagini e l’onorabilità delle parti coinvolte. Mi spiego: in base al Co­dice penale svizzero i cronisti non sono tenuti a rivelare le loro fonti, e allora che fa un gior­nalista, capace e ostinato, di fronte al silenzio del pp e degli avvocati o davanti a striminziti comunicati stampa (anche per questi ci sa­ranno notevoli vincoli)? Si attiva per trovare la notizia o anche un semplice dettaglio che può fare però la differenza tra il suo articolo e quello dei colleghi. C’è però un grosso rischio. Che quel giornalista, non potendo verificare presso le fonti cosiddette ufficiali l’attendibi­lità di quello che è venuto a sapere, diffonda informazioni infondate o parzialmente non vere compromettendo magari l’esito di un’in­chiesta ».
Dalla fase istruttoria a quella dibattimen­tale, quella cioè del processo (pubblico). An­che qui «
le restrizioni non mancano ». Il nuo­vo codice infatti non consente “riprese visi­ve o sonore” non solo in aula ma anche “al­l’interno dell’edificio del tribunale”. Inoltre il giudice “può disporre che udienze si svol­gano in tutto o in parte a porte chiuse” non solo in occasione di processi ad esempio per reati sessuali, nei quali occorre tutelare so­prattutto l’identità della vittima, ma pure “in caso di forte affluenza”. Proprio così. Confederazione e Cantoni, sostiene anco­ra la nuova procedura, “possono disciplina­re l’ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari”, che riferiscono cioè dei processi. Arriverà l’accreditamento? Vedremo.




Riprese? Né in aula né a Palazzo

 OGGI A LUGANO UN POMERIGGIO DI STUDIO Le norme procedurali in ambito penale che entreranno in vigore nel gennaio 2010 saranno questo pomeriggio al centro di una conferenza. Relatori l’avvocato John Noseda e il capo dell’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto ( giar) Edy Meli. L’appuntamento è per le 17 nell’aula magna dell’Università della Svizzera italiana a Lugano ( via Buffi 13).
Verranno presentate e spiegate le “ principali innovazioni” della nuova procedura penale unificata e le modifiche che do­vrebbero essere introdotte nell’ordinamento giudiziario ticinese.
Il pomeriggio di studio è organizzato dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giudici.

 

Una giustizia lenta e costosa’
Parla l’avvocato John Noseda, coordinatore della commissione per gli adeguamenti cantonali


Che fare allora per evitare un simile e poco edificante scenario?
« È chiaro che se i magistrati sapranno fare bene il loro lavoro – che vuol dire anche da un lato riuscire a tenere sotto controllo eventuali eccessi della difesa, dall’altro dare ogni garanzia pure alle persone sotto inchiesta che non sono sufficientemente di­fese – il problema non si porrà. Siccome però i magistrati posso­no sbagliare il rischio di una giustizia a due velocità esiste. In ogni caso è un rischio presente sul piano europeo ».
La domanda a questo pun­to sorge spontanea: la proce­dura federale che entrerà in vigore fra meno di due anni migliorerà l’efficacia del perseguimento penale? Rafforzerà l’azione di con­trasto degli organi inquiren­ti alla criminalità, piccola e grande?
«
È l’obiettivo che si è posto il Consiglio federale nel messaggio sul progetto di nuovo codice. Il rischio di una maggior comples­sità delle inchieste e pertanto di una giustizia lenta sarà dietro l’angolo: è ciò che temo. Tra l’i­deologia e la prassi c’è sempre stata una bella differenza ».
Una soluzione potrebbe es­sere quella di potenziare il numero dei magistrati.
« La nuova procedura potreb­be infatti rendere più costosa la giustizia. In particolare proprio per la necessità, se la si vuole ef­ficiente, di aumentare il numero dei giudici ».
Compreso quello dei magi­strati inquirenti, ovvero dei procuratori pubblici?
« Nel rapporto che ho conse­gnato in gennaio al Dipartimen­to delle istituzioni il gruppo di lavoro creato dal governo non è entrato nel merito di un eventua­le potenziamento degli uffici giu­diziari con relative indicazioni numeriche. Abbiamo però men­zionato le fonti di maggior ag­gravio: anche per il Ministero pubblico, e dunque non solo per la magistratura giudicante in campo penale, ci sarà più lavoro di oggi. Ora, stabilire prima del­l’entrata in vigore del codice con quali accorgimenti si intende fare fronte a questo ulteriore ca­rico di lavoro sarebbe poco op­portuno. Sarebbe giudizioso in­vece attendere che sia passato qualche anno d’applicazione della nuova procedura e poi, alla luce del suo impatto sulle istituzioni, decidere il da farsi ».
Anche per la Procura si prevede comunque già ora, come ha detto poc’anzi, più lavoro...
« Di sicuro la Procura dovrà essere riorganizzata ed è uno de­gli aspetti che la commissione se­gnala nel rapporto. Le nuove competenze procedurali che avrà il Ministero pubblico, l’an­ticipazione della fase istruttoria (per esempio non si potrà aspet­tare più di tanto per decidere se il caso può essere delegato a un sostituto procuratore oppure se deve essere un pp a occuparsene: l’attribuzione dell’incartamento deve avvenire in tempi ragione­volmente rapidi), un maggior controllo e un maggior coordi­namento rispetto a oggi dell’atti­vità della polizia giudiziaria: queste e altre esigenze derivanti dall’applicazione della nuova procedura richiederanno in seno anche al nostro Ministero pub­blico un’organizzazione diversa da quella odierna ».




Carico di lavoro

  Il difensore già in polizia. Decreti d’accusa fino a 6 mesi
ARTICOLO 159:
INTERROGATORI DI POLIZIA NELLA PROCEDURA INVESTIGATIVA
1. In caso di interrogatori da parte della polizia l’imputato ha il diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa a sua volta porre domande.

ARTICOLO 352:
DECRETO D’ACCUSA
1. Se nell’ambito della procedura i fatti sono stati ammessi dall’imputato oppure sono stati suffi­cientemente chiariti, il pubblico ministero emette un decreto d’accusa qualora, tenuto conto di un’eventuale revoca della sospensione condizionale di una pena o di un’eventuale revoca della li­berazione condizionale, ritenga sufficiente una delle seguenti pene: a) una multa; b) una pena pe­cuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere; c) un lavoro di pubblica utilità non superiore a 720 ore; d) una pena detentiva non superiore a sei mesi.

 

di ricusare i poliziotti investigatori
La persona sotto inchiesta beneficerà quin­di sin dall’inizio delle indagini di quelle ga­ranzie attualmente accordate con la promo­zione dell’accusa. Detto altrimenti, «
fin dalle primissime battute dell’inchiesta dovrà essere coinvolto il difensore ». Il cosiddetto avvocato della prima ora.
La sua presenza, sottolinea Noseda, «
sarà obbligatoria anche durante gli interrogatori condotti dalla polizia e a qualsiasi altro suo atto d’inchiesta (l’imputato avrà il diritto di esigere la presenza del difensore e gli investiga­tori non potranno rifiutarla), ciò che non è pre­visto dalla vigente procedura ». Questo perché la polizia « sarà autorità di perseguimento pe­nale ». E non solo la Cantonale. « Qualsiasi au­torità – comprese dunque le polcomunali, la polferroviaria e le guardie di confine – che svol­gerà compiti di polizia giudiziaria dovrà atte­nersi alle disposizioni della nuova procedura penale federale », precisa Noseda. « Ne conse­gue che tutta l’attività di inchiesta della polizia dovrà avvenire sotto la sorveglianza e secondo le istruzioni del Ministero pubblico. Questa ‘subordinazione’ della polizia al magistrato inquirente viene, dal nuovo codice, accentuata rispetto a ora. Inoltre l’accusato dovrà godere delle stesse garanzie che avrebbe se a condurre l’inchiesta fosse direttamente il procuratore pubblico. Tant’è che sarà addirittura possibile la ricusa degli agenti che partecipano all’in­chiesta ». Tutto questo implicherà, evidenzia Noseda, « un’adeguata formazione in materia di procedura penale degli agenti di polizia e in genere delle autorità che assolveranno compiti di polizia giudiziaria ».
Rito abbreviato ‘esteso’

Il codice in vigore tra meno di due anni «
contempla un istituto che solo il codice ticine­se applica già, dalla seconda metà degli anni Novanta: è quello della procedura abbrevia­ta (l’imputato ammette i fatti, riconosce le eventuali pretese civili e accetta la condanna chiesta dall’accusa: il giudice si limita a una verifica formale) ». Con una novità: « Verrà estesa; potrà cioè essere proposta per pene sino
a cinque anni (ora tre)
». Verrà ‘esteso’ pure il
decreto d’accusa,
emesso in genere per i rea­ti cosiddetti minori. « In base alla nostra pro­cedura il pp stila il decreto quando fra le altre cose ritiene sufficiente una pena non superiore ai tre mesi. Ebbene questo limite sarà portato a sei mesi ». Decreto sì se i fatti, recita il nuovo codice, “sono stati ammessi dall’imputato” oppure “sono stati sufficientemente chiari­ti”. In caso di opposizione? Oggi si va in Pre­tura penale (in Ticino). Dal 2010? « L’opposi­zione verrà dapprima valutata dal pp, il quale assunte ulteriori prove deciderà se confermare il decreto d’accusa, se redigerne uno nuovo, se abbandonare il procedimento oppure se ema­nare un atto d’accusa ». Quali effetti sull’atti­vità della Pretura penale? « Probabilmente i casi di sua competenza diminuiranno. Vedre­mo dopo l’entrata in vigore della nuova proce­dura federale. O le si attribuirà la competenza di celebrare dibattimenti su opposizioni a de­creti d’accusa per pene fino a sei mesi, oppure la si integrerà nel Tribunale penale cantonale ».

 

Editori alla cassa e difensori silenti
Sulla Rivista di diritto le proposte del procuratore Perugini


Un affondo sul ruolo dei media in Ticino, settore cronaca giudi­ziaria. Lo ha proposto recente­mente il procuratore pubblico
Antonio Perugini sulla ‘Rivista ticinese di diritto’ partendo da una riflessione ad ampio raggio avviata sul nuovo carcere giudi­ziario, fra aspettative e problemi irrisolti.
Perugini osserva, elenca, con­stata, cita e non manca di formu­lare alcuni auspici. Nel capitolo ‘Sconti di pena e risarcimenti per accanimento mediatico’ prende spunto dal caso di Ober­glatt (il bambino ucciso da due cani) evidenziando il comporta­mento della pubblica accusa, che aveva formulato una richiesta di pena ridotta a causa dell’asserita vasta campagna mediatica che aveva preceduto il processo. Un agire, quello dell’Accusa, «
giu­stamente criticato dagli addetti ai lavori e dal mondo accademico e scartato anche dalla Corte » al mo­mento della sentenza.
Certo è – evidenzia tuttavia Pe­rugini – che se la tendenza doves­se consolidarsi «
v’è da chiedersi se non si debba predisporre qual­che correttivo, d’ordine pratico o addirittura legislativo, per ovvia­re a tale conseguenza sulle pene. Sarebbe infatti assurdo che per una libera scelta dei mass media sulla martellante linea editoriale da tenere di fronte al singolo caso, e sulla quale né giudici né inqui­renti hanno mezzi legali per limi­tarne o impedirne la portata, ne debba trarre vantaggio, senza muovere paglia, l’autore di fatti magari tragici e scabrosi ».
Il che «
implicherebbe per il giu­dice e per le parti un lavoro sup­plementare d’accertamento del li­vello d’influenza mediatica tale da comportare riduzioni di pena ». Secondo il procuratore
«
la prospettiva è tutt’altro che ras­sicurante se oltre a ciò si aggiunge che già ora, sul piano dei risarci­menti in caso di proscioglimento totale o parziale, l’ammontare è determinato anche dalla rilevan­za mediatica del caso ».
Ebbene, di fronte a casi di ri­sarcimento per dimostrato acca­nimento mediatico, di solito nel­la forma del torto morale, «
ci si può anche chiedere se non sia il caso di prendere in considerazio­ne lo studio di una possibilità di legalmente chiamare alla cassa anche l’editore (o altri, ad esempio il direttore, l’articolista, ecc.) per danno arrecato e risarcito solo e unicamente dallo Stato ». In so­stanza – ritiene Perugini – non sarebbe nient’altro che l’applica­zione del principio di responsabi­lità che vale anche per tutti gli al­tri settori della vita personale e professionale.
Segreto: un vademecum?
Il procuratore sposa in pieno la nuova norma del Cpp che pre­vede la possibilità di estendere il segreto istruttorio agli avvocati e alle vittime che hanno il diritto di partecipare a ogni atto d’i­struttoria: «
L’insoddisfacente si­tuazione attuale è fonte di una co­stante fuga di notizie ad opera di ‘ignoti’ e il problema si è acuito ul­teriormente con la possibilità of­ferta dai Bilaterali a liberi profes­sionisti stranieri di assumere mandati anche da noi ».
Perugini ritiene che tutti deb­bano essere vincolati al segreto. Tuttavia «
una variante meno ri­gida e più flessibile alle mutevoli esigenze potrebbe essere costituita da un vademecum sul modus ope­randi concordato fra magistratu­ra e ordine professionale forense e avallato da qualche autorità su­periore » come per esempio il Tri­bunale d’appello o il Consiglio della magistratura.
Giornalisti accreditati

Giornalisti specializzati e quindi accreditati presso le auto­rità giudiziarie? «
Oltre a una de­cina di Cantoni – evidenzia Peru­gini – anche il Tribunale federale e la Cancelleria federale conosco­no questa pratica. Che presenta indubbi vantaggi per tutti: per l’autorità, che può così contare su un’informazione corretta e tempe­stiva attraverso giornalisti for­mati e preparati; per gli stessi giornalisti che invece di dover rin­correre affannosamente le notizie contando magari sulla soffiata di turno, hanno la possibilità di ac­cedere direttamente alla fonte, a tutto vantaggio dell’oggettività, della completezza e dell’affidabi­lità della notizia da riferire al pubblico ».
Ma Perugini ne è certo: «
La no­stra realtà locale è troppo piccola per consentire ai vari mass media il lusso di avere ognuno il proprio corrispondente accreditato ». Di­rettive pubblicate sul Foglio uffi­ciale dal Tribunale d’appello nel 1986 « sono rimaste lettera morta ». Infine, il procuratore tifa per l’istituzione di un addetto stam­pa permanente in carica al Mini­stero pubblico e alla Polizia can­tonale. Ciò che finora non ha su­perato lo stadio di idea a causa di « problemi budgetari e fors’anche di qualche improvvida scelta di personale ».
In sua mancanza, l’invito che Perugini rivolge ai suoi colleghi magistrati è di «
essere preparati anche a questa attività, per taluni vera e propria fonte di stress, noci­va per l’efficacia operativa e per il successo delle indagini ».

 

A tempo determinato
ARTICOLO 73:
OBBLIGO DEL SEGRETO
2. Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richie­de, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP, obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al proce­dimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedi­mento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va li­mitato nel tempo.

  

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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