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A un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, la parte generale del
Codice penale continua a sollevare critiche e perplessità
relativamente alla sostituzione delle pene detentive di breve durata
con pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità. Le maggiori
opposizioni riguardano il meccanismo delle aliquote giornaliere, in
pratica una somma di denaro da 1 fino ad un massimo di tremila franchi
a seconda della forza finanziaria del reo. Nei mesi scorsi le
critiche sono venute anche da magistrati autorevoli; il procuratore
generale di Neuchâtel Pierre Cornu aveva ad esempio dichiarato che il
sistema delle aliquote giornaliere priva i tribunali della possibilità
di scegliere la sanzione più adatta e raccoglie per questo
l'opposizione di gran parte degli operatori del settore. Critiche sono
venute anche dal Partito Liberale Radicale e dall' UDC. Quest'ultima
chiede senza mezzi termini di fare un passo indietro; reintrodurre le
pene detentive inferiori a sei mesi , con o senza la condizionale,
sostituire le pene pecuniarie con le multe del codice precedente,
abolire la condizionale per le pene di interesse pubblico.
PAGINA DI CARLO MANZONI
I democentristi chiedono inoltre l'espulsione degli stranieri
delinquenti come sanzione penale e annunciano che rivendicheranno
questi quattro punti anche in Parlamento, convinti che le novità
abbiano un effetto dissuasivo limitato. Dal canto suo l'opinione
pubblica è disorientata, constatando che in molti processi gli imputati
se la cavano con una sanzione pecuniaria sospesa condizionalmente.
Anche per questo il Consiglio federale ha deciso di esaminare
l'efficacia delle diverse innovazioni introdotte nel Codice penale,
sollecitato anche da atti parlamentari e dalle richieste dei partiti.
La riforma della parte generale del Codice penale era partita dal
presupposto che pene detentive di breve durata senza sospensione
condizionale fossero piuttosto di ostacolo al reinserimento sociale
del delinquente; una concezione ripresa da esperienze fatte
all'estero, principalmente in Germania e Francia, e che risponde a
criteri più moderni. Il messaggio del Consiglio federale, del 1998,
aveva già sollevato critiche nella fase finale della procedura di
consultazione, quando furono espresse preoccupazioni per la
sicurezza pubblica. Secondo queste critiche le nuove disposizioni si
concentrerebbero eccessivamente sugli interessi del delinquente.
Per fare il punto alla situazione e discutere delle critiche abbiamo intervistato il giudice federale
Roy Garré,
in forza al Tribunale penale federale di Bellinzona. «Ma nelle
risposte che seguono» - tiene a precisare il nostro interlocutore - «mi
esprimo a titolo personale e non a nome dell'intero Tribunale». Il
giudice Roy Garré, locarnese, già libero docente all'università di
Berna, è autore di monografie e articoli in particolare nel campo
della storia del diritto e del diritto penale, coautore del Commentario
Basilese degli articoli sulla condizionale e la condizionale parziale.
Dal 2006 è attivo alla II Corte dei reclami penali del TPF, che è
competente per i ricorsi nel campo dell'assistenza giudiziaria
internazionale.
L' INTERVISTA
‘‘
La
riforma del Codice penale di cui si discute è entrata in vigore un anno
e mezzo fa e in questo periodo ha sollevato un mare di critiche;
critiche che erano già state affacciate anche prima. Come mai non se
n'è tenuto conto?
«Bisogna
innanzitutto dire che i lavori preparatori di questa riforma sono
iniziati parecchio tempo fa. È una riforma della parte generale, ma il
Codice penale nel suo complesso risale al lontano 1937 e prima di
questa riforma manteneva in ambito di sistema sanzionatorio concezioni
sviluppate a cavallo fra fine dell' Ottocento ed inizio Novecento,
ancorché molto moderne per quei tempi. Negli anni Ottanta fu così
dato l'incarico al professor Schultz di elaborare un avamprogetto, la
procedura legislativa ha seguito il suo corso e alle Camere il
progetto non ha suscitato sostanziali resistenze, se si eccettua
forse la questione della soglia massima per concedere la
condizionale, posta infine, dopo un lungo dibattito fra i due rami
del Parlamento a 24 mesi (prima erano 18 mesi), con però la
possibilità della condizionale parziale fino a tre anni. Per quanto
riguarda la filosofia generale della riforma uno dei postulati
principali era quello di ridurre al minimo le pene privative della
libertà di corta durata. Ha prevalso la tesi che le pene detentive di
breve durata non servono, anzi possono essere talvolta
dannose».
Ma è giusto?
«Si
ritiene che inserire in un ambiente carcerario potenzialmente
criminogeno persone che con quell'ambiente non hanno nulla da spartire
faccia più male che bene. È un'idea corretta, che ha delle conferme
criminologiche. Quindi si poneva il problema di come evitare questa
situazione e si è pensato, come alternativa principale, alla pena
pecuniaria. Da distinguere dalla multa, ancora possibile fino a
diecimila franchi per le contravvenzioni. La pena pecuniaria ha una
concezione completamente diversa» .
Qual è questa concezione?
«
L'idea delle aliquote giornaliere presuppone una pena di base fissata
sulla base della colpevolezza del reo, a prescindere dalla sua
situazione finanziaria (in pratica i giorni di detenzione delle
vecchie pene detentive di corta durata). Una volta fissato il numero
delle aliquote, a seconda della situazione finanziaria del reo, si
calcola la somma totale che il condannato dovrà pagare, basata su un
apposito coefficiente».
Teoricamente è una concezione equa, nella pratica ci sono degli inconvenienti?
«In
effetti il problema è che per certi condannati con redditi molto bassi
si possono in teoria infliggere delle aliquote giornaliere anche di un
franco. Ciò significa che ad esempio per una pena di 180 aliquote
giornaliere (corrispondenti alla detenzione di sei mesi nel vecchio
diritto) si arriva ad un totale di 180 franchi».
Che è meno di una multa per un semaforo
bruciato...
«È
chiaro che in un caso simile l'effetto dissuasivo della pena è molto
discutibile, questo lo riconosciamo. Il problema è che il legislatore
non ha posto un minimo. C'è stato, è vero, un dibattito, ma ci si è
limitati a fissare un limite massimo di 3000 franchi al giorno, ciò
che porta il totale della pena possibile a 1'080'000 franchi, dal
momento che 360 aliquote
è il tetto massimo che un tribunale può infliggere».
D'accordo il legislatore, ma non c'è giurisprudenza riguardo al minimo della aliquota?
«A
livello di taluni tribunali cantonali e di procure pubbliche si era
fatta strada l'idea di un minimo di 30 franchi al giorno, ma il
Tribunale federale non ha seguito questa via. I giudici di Losanna si
sono limitati a dire che la pena non deve essere talmente bassa da
risultare solo simbolica, ma questo che cosa vuole dire in concreto?
Non lo so, francamente...»
Ma
il vero problema, quello che la popolazione non riesce a digerire, è
che la pena pecuniaria è con la condizionale. La pena non ha effetto
alcuno se uno poi si comporta bene durante il periodo di prova. Non è
un po' poco?
«
In realtà la pena c'è, perché nel periodo di prova può sempre scattare.
Poi c'è l'iscrizione al casellario giudiziale, che non è cosa da
poco. Gli effetti marchianti della condanna ci sono. Senza dimenticare
la sofferenza data dal procedimento penale in quanto tale, nonché i
costi che ne derivano a carico del condannato. Tutti aspetti che si
tende troppo spesso a dimenticare».
Rimane
il caso dei nullatenenti e di chi è in carenza beni. Non pagano e la
cosa finisce lì. Che ne è dell'effetto dissuasivo della condanna?
«
L'art. 41 del Codice penale dà la possibilità al giudice di
pronunciare una pena detentiva senza condizionale quando si ritiene
che non avrebbe senso irrogare una pena pecuniaria o il lavoro di
pubblica utilità. Di per sé questa possibilità dovrebbe essere
un'eccezione, in realtà viene utilizzata in determinati cantoni,
sentivo dire ad un recente congresso di diritto penale, nel trenta
per cento dei casi. Il che è già di per sé problematico, perché non era
la volontà del legislatore di applicarlo su così vasta scala, né ciò
corrisponde all'interpretazione data a questo articolo da parte della
dottrina e della giurisprudenza
».
Se l'eccezione diventa la regola vuol
dire che qualcosa non torna e che la riforma è strutturata in modo
quantomeno discutibile. Vorrei ricordarle che le critiche più aspre
provengono proprio dagli addetti ai lavori, avvocati e magistrati,
tenuti a lavorare con questo codice. A questi critici dobbiamo
aggiungere i partiti politici, in particolare PLR e UDC, che si fanno
interpreti del disagio della popolazione. Non siamo allora di fronte
al fallimento di una riforma?
«Capisco
le critiche e in parte le condivido, ma secondo me è ancora troppo
presto per giudicare. Lei parla di fallimento, ma mi sembra un po'
forte come espressione dopo un anno e mezzo. Il Consiglio federale ha
deciso di prender sul serio queste critiche e di analizzare la
situazione che si è venuta a creare. Questo non significa che si debba
tornare indietro alla casella di partenza, anche perché la riforma
presenta comunque indubbi miglioramenti nel suo complesso. Diamo tempo
al tempo e vediamo prima le statistiche perlomeno su di un medio
periodo. Si tratterà in particolare di vedere se la criminalità è
aumentata. E soprattutto si tratterà di vedere se in questo ambito di
piccola delinquenza c'è una diminuzione della recidiva. In caso
affermativo, questo significherebbe che la riforma non è poi così
male».
C'è l'aspetto della recidiva, ma c'è anche quello di prevenzione generale.
«È
chiaro che sotto il profilo criminologico occorre considerare entrambi
gli elementi. Per ora non risulta che ci sia un aumento dei reati
legati a questa riforma, ma è vero che c'è un disagio da parte della
popolazione. È un aspetto molto importante, da tenere in
considerazione. Quindi entra in gioco la cosiddetta prevenzione
generale positiva, ossia l'effetto simbolico del codice penale il
quale non deve solo dissuadere i potenziali criminali dal commettere
reati, ma deve soprattutto convincere coloro che rispettano le leggi
che lo Stato è dalla loro parte e che quindi c'è effettivamente una
lotta alla criminalità. Se effettivamente nella
popolazione risulta un disagio di questo tipo e questo disagio diventa
preoccupante, allora io trovo che come penalisti occorra tenerne
conto. In caso contrario la fattura la pagheremmo poi come è già
avvenuto con la famosa iniziativa sull'internamento a vita, sostenuta
dalla gran parte della popolazione, che secondo me è anche un atto di
sfiducia nei confronti di una certa politica criminologica
».
Sfiducia,
d'accordo, ma è pur vero che c'è sempre stato un fossato tra il
sentire popolare e gli addetti ai lavori in materia di commisurazione
delle pene. La giustizia penale dà l'impressione di essere molto
indulgente ad una gran parte della popolazione. È sempre stato così.
La gente è tendenzialmente più severa. Perché questa discrepanza?
«Al
proposito sono stati fatti degli studi molto interessanti:la diversa
percezione tra la popolazione, i giudici togati e i giudici popolari.
Si è constatatocheseaduncittadino si chiede in astratto di
pronunciare delle pene su una determinata fattispecie ma senza
conoscere il reo, ossia al di fuori del processo, si arriva alla
richiesta di pene tendenzialmente alte. Quando quello stesso
cittadino si trova ad essere giurato, nel senso della giuria popolare,
nel confronto umano con il reo automaticamente diventa più mite. È
umano che sia così, perché il confronto con le circostanze del reato
permette una visione più oggettiva della colpevolezza del reo che,
occorre dirlo, la popolazione solo sulla base di un articolo di
giornale o di quello che ha sentito al bar non può formarsi. Quindi c'è
sempre una polarità tra questo sentimento astratto generale di
sentirsi vittima delle criminalità e non protetti dal sistema penale
e dall'altra la situazione del giudice popolare che quando è
confrontato agli stessi accusati cambia l'impostazione perché vede
tutte le sfumature. E questo è un aspetto importante. Bisognerebbe
poter divulgare un'informazione il più possibile oggettiva sulla vita
del reo e sulle circostanze del reato, le attenuanti, le aggravanti, i
trascorsi, le conseguenze di una pena sulla vita del condannato. Sono
degli elementi che il Codice penale ci obbliga a tenere in
considerazione nel momento in cui infliggiamo una pena. Il pubblico è
influenzato anche dalle emozioni, che bisognerebbe poter canalizzare
in uno strumentario razionale. Non bisogna dimenticare che se non ci
fosse il diritto penale, prenderebbe il sopravvento la giustizia del
linciaggio, il Far West, insomma ».
Resta che in un confronto internazionale la Svizzera è meno severa con la criminalità. Non è vero?
«Sî, è vero, ma il Codice penale è opera del legislatore, che
rappresenta il popolo. Sul Codice penale del 1937, in vigore ancora
oggi, c'è stata una votazione popolare, che è passata. Più
recentemente mi ha certo sorpreso che nessuno abbia contestato la
parte generale del Codice penale, se si eccettua una puntuale riforma
adottata subito dopo che la riforma nel suo complesso era già stata
varata dal Parlamento. È strano, ed è altresì vero che questo Codice,
in confronto ad altri sistemi penali come ad esempio quello americano,
ma anche a quello italiano, è più mite, ma questo non è un difetto,
bensì un pregio se pensiamo ai valori ispirati all' Illuminismo
giuridico che fanno parte del patrimonio fondamentale del nostro Stato
di diritto».
C'
è un rapporto di causa-effetto tra le pene severe e l'altra
criminalità, e in quale direzione? Mi spiego: negli USA ci sono pene
molto più severe, con anche la pena di morte, ma la criminalità è
molto maggiore. Da noi è il contrario.
«
Negli Usa c'è una volontà molto più punitiva e meno risocializzante.
Pensi che esiste addirittura una legge, presa dal baseball, per cui a
determinate condizioni dopo tre condanne scatta l'ergastolo. Più che
la risocializzazione conta dunque l'incapacitazione, la
neutralizzazione del reo, al limite appunto con l'ergastolo e la pena
di morte. Gli USA hanno anche un'altra storia, un'altra mentalità, ma
francamente preferisco di gran lunga il nostro sistema, tanto più che
l'effetto dissuasivo di simili pene è più che mai contestato».
Non
pensa che si sia posto troppo l'accento sull'aspetto risocializzante e
scapito di quello repressivo, anche sull'onda di postulati
sessantottini?
«Per
quanto riguarda le pene di breve durata sicuramente le discussioni del
post-Sessantotto hanno avuto una certa influenza, ma va comunque
ribadito come si tratti di postulati seri, basati su precise
osservazioni criminologiche sugli effetti nocivi e controproducenti
di questo tipo di pene. D'altro canto, per quanto riguarda
l'internamento, mi sembra si vada addirittura nell'altra direzione. Si
constata che negli ultimi anni c'è stato un giro di vite. Attualmente
nella politica criminale ci si muove fra questi due poli. La questione
è alla fine quella di sapere quale sia la migliore legislazione per
lottare contro il crimine, nel rispetto dei diritti fondamentali dei
cittadini. Quello a cui dobbiamo aspirare è uno strumentario penale
che permetta di diminuire la criminalità, e per fare questo, con
Beccaria, resto dell'avviso che, più che la severità della pena,
conta la sua certezza
e celerità».
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