Da: La regione 24.12.10 pag 15
Condannato ma per molta meno coca
Quattro anni e mezzo al broker delle bolas: sanzione per 2,4 dei 7,7 chili ricostruiti dall’Accusa. E niente riciclaggio
MA.MO.Non ha retto del tutto al giudizio della corte delle assise criminali presieduta dal giudice Claudio Zali la ricostruzione fatta dagli inquirenti dei quantitativi di cocaina trafficati sul piano internazionale e fatti smerciare in Ticino dall’imputato nigeriano Osinachi Nnamoko condannato ieri a quattro anni e mezzo di carcere per ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. È stato invece prosciolto dal reato di riciclaggio contenuto nell’atto d’accusa: il denaro provento dei traffici è stato infatti spedito in Africa non per essere usato per altri scopi ma per alimentare il traffico di droga verso l’Europa.
In mattinata l’avvocato difensore Yasar Ravi, ritenendo che gli indizi raccolti non potessero rappresentare una prova a carico, aveva chiesto il proscioglimento. O in via subordinata una condanna non superiore ai due anni. Mercoledì il procuratore pubblico Antonio Perugini aveva invece proposto per il 30enne domiciliato a Bellinzona una pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per un quantitativo complessivo di droga pari a 7,73 kg. In sostanza 1,73 kg si riferivano ai primi sei mesi del 2010 fino al giorno dell’arresto scattato lo scorso 17 giugno a Monte Carasso. Mesi durante i quali la polizia ha potuto da una parte intercettare e far trascrivere migliaia di sue telefonate con le quali gestiva i traffici, dall’altra raccogliere la testimonianza di due donne da lui ingaggiate per il trasporto della sostanza. Ne è uscito un quadro assai dettagliato che l’Accusa ha in modo proporzionale ‘spalmato’ sui due anni precedenti, il 2008 e il 2009, durante i quali Nnamoko si è pure dato ai traffici di cocaina senza però che gli inquirenti siano riusciti a ricostruire e catalogare dettagli e circostanze.
Un vuoto di prove certe che ha pesato sul quantitativo di stupefacente riconosciuto dalla corte (un terzo del totale proposto dal pp Perugini): un solo chilo anziché i sei ipotizzati per gli anni 2008 e 2009; e pure limato quello del 2010, sceso da 7 a 4 etti per una delle due corriere già condannate e che lo avevano tirato in ballo (confermati invece i 4 etti della seconda corriera e i 630 grammi di un terzo non intercettato). In tutto 2,43 kg.
Su questo punto la corte ha fatto proprie le critiche della difesa. Tuttavia, come s’è visto, la pena irrogata non è scesa di molto. Buona parte dell’impianto accusatorio è stato confermato laddove l’imputato viene definito una pedina importante in Ticino della ‘Nigerian Connection’. Il giudice Zali nel pronunciare la sentenza ha rilevato che col ruolo di piazzista, o anche detto di ‘broker delle bolas’ che mai ha toccato la cocaina fatta smerciare ad altri, Nnamoko « si è posto al di sopra del livello degli spacciatori suoi connazionali » che in qualità di richiedenti l’asilo vengono spediti in strada con le bolas ben sapendo di avere zero possibilità di restare in Svizzera una volta arrestati. Per contro l’agire dell’imputato « si è rivelato particolarmente grave penalmente perché ha iniziato a trafficare stupefacente quando non ne aveva la necessità » essendosi sposato con una cittadina svizzera e avendo trovato delle occupazioni professionali.
La conferma della sua colpa – ha rimarcato Zali – poggia su tre pilastri: la chiamata di correo fatta dalle due corriere, i flussi di denaro (anche verso la Nigeria) a lui riconducibili e spiegabili solo con un traffico di cocaina, e le intercettazioni. Il difensore aveva messo in serio dubbio la validità di queste ultime dal momento che il loro contenuto è stato in un primo momento riassunto in tedesco dalla lingua igbo dell’imputato, e poi tradotto in italiano. La corte ha riconosciuto i limiti del sistema usato ma al contempo si è detta certa che nel loro complesso le intercettazioni riguardano contatti riferiti a traffici di cocaina.
Prendendo la parola al termine dell’arringa difensiva, ieri mattina Nnamoko ha negato di essere una pedina del traffico internazionale di droga: « Il procuratore sbaglia a considerarmi un boss della coca ». Nel commisurare la pena la corte ha infine ritenuto che l’imputato non si sia minimamente pentito né abbia avuto una minima presa di coscienza delle sue colpe.
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