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Prima e seconda istanza sotto lo stesso tetto istituzionale ‘Spero che quel nodo venga sciolto"

Da: La regione, 24.5.11 pag 4

Prima e seconda istanza sotto lo stesso tetto istituzionale

‘Spero che quel nodo venga finalmente sciolto’

A.MA.
Coabitazioni

Giudice Roggero-Will, Tribunale penale cantonale e Corte di appello penale sono, istituzionalmente parlando, sotto lo stesso tetto. Quello del Tribunale di appello. Una situazione che lei ha ancora evidenziato, con toni critici, alla cerimonia per l’inaugurazione dell’aula dove terrete i dibattimenti.

«Il tema non è nuovo, se ne discute da almeno una quarantina d’anni. Personalmente mi auguro che questo nodo venga finalmente sciolto e al più presto, poiché ritengo – e mi sembra di non essere la sola a pensarla così – che questa coabitazione fra autorità giudicante di primo grado e autorità giudicante di secondo grado sia altamente inopportuna».

Il Tribunale penale cantonale ha sede a Lugano, la Corte di appello e di revisione penale per il momento a Locarno, nel Palazzo del Pretorio. La coabitazione è istituzionale ma non logistica...

«Non lo è adesso, ma lo è stato fino allo scorso anno quando c’era la Corte di Cassazione e revisione penale, che aveva sede a Lugano. Non c’è più una coabitazione logistica e questo va bene, il problema però è soprattutto istituzionale».

Per quale o quali motivi?

«Perché i membri del Tribunale penale cantonale e i membri della Corte d’appello penale continuano a far parte dello stesso tribunale, a formare insieme il plenum del Tribunale di appello e, quando è necessario, a costituire insieme commissioni varie. Insomma: i membri della prima e della seconda istanza penale continuano a essere colleghi con i rapporti più o meno stretti – professionali, ma pure personali – che una tale situazione comporta. È dunque una coabitazione istituzionale suscettibile di minare il principio dell’indipendenza dei tribunali fra di loro e, di conseguenza, il principio dell’imparzialità dei giudici».

Addirittura?

«Credo che tutti vedano che c’è qualcosa che non funziona nel fatto che io, giudice della Corte di appello penale, sono collega del giudice di primo grado che ha emanato la sentenza che dovrò poi, in caso di ricorso, verificare. D’altronde questa coabitazione della prima e della seconda istanza è un’anomalia non solo concettuale e di principio. È un’anomalia anche nell’organizzazione giudiziaria ticinese: in ambito civile, infatti, le preture e gli altri tribunali di prima istanza non fanno parte del Tribunale di appello».

Chi allora, secondo lei, dovrebbe uscire dal Tribunale di appello?

«La risposta è obbligata. Deve uscire quel tribunale che non è d’appello. Detto altrimenti: deve uscire il Tribunale penale cantonale, che è un tribunale di primo grado. Il quale potrebbe andare a formare, con la Pretura penale, un Tribunale penale cantonale di prima istanza. In questo modo non solo si correggerebbe un errore dell’organizzazione giudiziaria ticinese, ma si ottimizzerebbero anche le risorse». 

 

Appello penale, a giugno si comincia

Aggiornati i primi due dibattimenti. La presidente della nuova corte Roggero-Will: ecco come si procederà

di Andrea Manna
Aula e uffici a Locarno TI-PRESS
TI-PRESS La giudice Giovanna Roggero-Will

Al Palazzo del Pretorio di Locarno l’aula penale è pronta – è stata inaugurata agli inizi di aprile – e il primo dibattimento si svolgerà l’8 giugno. Cui ne seguirà un altro già due giorni dopo. Lo fa sapere, interpellata dalla “Regione Ticino”, la giudice Giovanna Roggero-Will . Salvo rinvii, saranno i primi due dibattimenti (pubblici) davanti ai tre giudici della Corte di appello e di revisione penale, la nuova autorità giudiziaria ticinese ‘imposta’ da Berna. Autorità giudiziaria in funzione dal 1° gennaio di quest’anno, quando è entrato in vigore il codice di procedura penale unificato sul piano federale.

Cinque mesi senza processi in appello, ma di certo il lavoro non è mancato, e non manca, alla corte presieduta da Roggero-Will. « Stiamo terminando di evadere i ricorsi – gli ultimi ci sono stati inoltrati a fine febbraio – contro sentenze emanate dalle autorità giudicanti di primo grado, vale a dire Tribunale penale cantonale e Pretura penale, prima dello scorso 31 dicembre – spiega il magistrato –. E li trattiamo, come stabilisce la legge, con il potere di apprezzamento che aveva la precedente istanza ricorsuale cantonale in materia penale, ossia la Corte di cassazione e revisione penale. In pratica, verifichiamo liberamente l’applicazione del diritto mentre possiamo modificare l’accertamento dei fatti soltanto se il primo giudice è incorso in arbitrio, cioè se ha sbagliato in modo macroscopico. E in tale esame dobbiamo fondarci sulle prove assunte in precedenza, poiché la Cassazione non può né riassumere prove già assunte in precedenza né assumerne di nuove. Del resto la procedura per cassazione è, di regola, una procedura scritta: il dibattimento viene indetto solo se le parti lo chiedono ».

Da giugno invece la corte che lei dirige giudicherà a tutti gli effetti come Corte d’appello penale...

«Il prossimo mese contiamo infatti di celebrare i primi dibattimenti. Dibattimenti innescati da ricorsi presentati contro sentenze pronunciate in primo grado dopo l’introduzione del nuovo diritto processuale penale, dunque dopo il 1° gennaio. Le nostre sentenze potranno essere impugnate dinanzi al Tribunale federale».

In appello vi sarà sempre un dibattimento pubblico?

«La regola vuole che l’appello venga trattato in procedura orale e questa procedura comporta – ogni volta – un pubblico dibattimento nel quale il procuratore pubblico, l’accusatore privato (come si chiama ora la parte civile) e l’imputato potranno far valere oralmente le loro ragioni. In sostanza, il dibattimento si svolgerà così come si svolge in prima sede, ovvero davanti alla Pretura penale o al Tribunale penale cantonale. Potrà essere celebrato a porte chiuse se l’interesse della vittima, per esempio della vittima di reati sessuali, lo richiede. Aggiungo che, come già avviene per quelle dei processi davanti alle corti del Tribunale penale cantonale, anche le date dei dibattimenti in appello saranno rese note attraverso il sito Internet dell’Amministrazione cantonale».

Questo per quel che riguarda il dibattimento in generale, ma il processo di primo grado verrà rifatto ogni volta?

«Non sempre e non necessariamente. L’oggetto del procedimento di appello dipende, dapprima, dal contenuto dell’impugnativa. Dipende, in altre parole, da cosa contesta il ricorrente: tutta la sentenza di primo grado o una sua parte? Se la sentenza viene impugnata integralmente, si può dire che vi sarà una sorta di rifacimento del processo, con l’assunzione di prove in aula quando questo si rivelerà necessario per l’accertamento della verità e, alla fine, con una sentenza che sostituirà quella resa dal tribunale di primo grado. Qualora, per contro, venga contestata una parte della sentenza di primo grado – per esempio solo la commisurazione della pena – la procedura d’appello sarà allora limitata a quell’aspetto, partendo dai fatti accertati in prima sede» .

In tal caso come vi muoverete?

«Valuteremo unicamente gli aspetti rilevanti per la quantificazione della pena sulla base degli atti e dell’audizione delle parti e in particolare dell’imputato. Se non sarà strettamente necessario, non si assumeranno prove».

Se del verdetto di primo grado verrà contestato anche l’accertamento dei fatti?

«Verificheremo liberamente la valutazione delle prove fatta dalla corte di primo grado. Potremo, a determinate condizioni, riassumere prove che sono state assunte in precedenza: per esempio, potremo procedere all’audizione di testi sentiti dal tribunale di prima istanza o interrogare nuovamente periti. E potremo, se ciò si rivelerà necessario per l’accertamento della verità materiale, assumere nuove prove».

Di regola, ha ricordato, gli appelli verranno trattati con procedura orale. Eccezioni?

«In alcuni casi la Corte potrà decidere di trattare gli appelli in procedura scritta. Per esempio quando l’appello concerne solo questioni di diritto. Previo consenso delle parti, potrà essere adottata la procedura scritta anche quando la sentenza contestata è stata emanata da un giudice unico e nei casi in cui la presenza degli imputati non è necessaria».

Sulla durata dei dibattimenti cosa può dirci?

«La durata dipenderà ovviamente dalla fattispecie oggetto del processo. Cercheremo comunque, come mi sembra stia facendo il Tribunale penale cantonale, di attenerci ancora al principio dell’unità temporale del dibattimento, portandolo a termine senza interruzioni di rilievo, con l’obiettivo di giungere a sentenza nel minor tempo possibile».

Giudici popolari: il Consiglio di Stato propone di inserire gli assessori giurati anche nel collegio giudicante della Corte d’appello penale, se erano presenti al processo di primo grado. È d’accordo?

«No. Intendiamoci: non sono contraria di principio alla presenza dei giurati nelle corti, il problema è che la figura del giudice popolare è incompatibile con le esigenze e i tempi della nuova procedura penale. Il codice federale entrato in vigore il 1° gennaio non è stato concepito in funzione di un intervento anche degli assessori giurati. A differenza di prima i giudici popolari dovrebbero conoscere – e molto bene – gli atti del procedimento prima di entrare in aula, ovvero prima del processo. E le assicuro che non è una passeggiata. Non lo è per i magistrati, figuriamoci per un giudice non professionista. Temo che la presenza dei giurati anche in appello allungherà i tempi di preparazione del dibattimento, procrastinandone l’inizio».

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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