Da: CdT 27.8.10 pag 7
Coi nuovi Codici difese più efficaci
Il penalista Elio Brunetti: «Validi strumenti a tutela del cittadino»
Le
norme sanciranno un importante rafforzamento dei diritti di chi finisce
nelle maglie della legge nelle delicate fasi iniziali del procedimento
rendendolo concreto ed efficace, in particolare durante l'arresto
provvisorio
«Che non sia un festival per i delinquenti»: così si era espresso tempo
fa sul nostro giornale l'ex procuratore pubblico Paolo Bernasconi
parlando dei nuovi Codici penali svizzeri, definiti troppo «buonisti».
Il pp Antonio Perugini, invece, in un'altra intervista concessa al
CdT, riferendosi sempre alla nuova procedura penale (CPP) federale che
entrerà in vigore l'anno prossimo ed al pericolo di infiltrazioni
mafiose in Ticino aveva detto, tra l'altro: «Se il nuovo Codice di
procedura penale federale, per certi aspetti, potrebbe non dico
favorire, ma perlomeno rendere meno ardua la penetrazione territoriale
di questi fenomeni, credo anche che la nostra tradizione giuridica e
culturale e l'accortezza dei nostri Tribunali, abbiano sviluppato
sufficienti anticorpi per riconoscere celermente i casi di garanzia
dei diritti dagli abusi che taluni
ne vorrebbero attuare». Adesso la
parola passa all'avvocato Elio Brunetti , penalista.
«Con l'entrata in vigore il 1. gennaio
2011 del nuovo Codice di
procedura penale federale - spiega - vi saranno alcune importanti
implicazioni procedurali a livello di apertura del procedimento, di
svolgimento dell'inchiesta e di chiusura dell'istruzione.
«L'apertura dell'istruzione da parte del pubblico ministero - continua
- sarà, come del resto attualmente,
subordinata all'esistenza di
sufficienti indizi di reato emergenti da informazioni o rapporti di
Polizia o denuncia. La decisione preliminare di avvio oppure di
archiviazione del procedimento penale dovrà avvenire a condizione che
gli elementi desumibili dagli atti permettano di ipotizzare
rispettivamente di escludere un sospetto di reato. Con il nuovo Codice
di procedura penale federale vi è quindi una sostanziale
modifica
dell'impostazione
del processo decisionale nel senso che gli indizi di
reato dovranno essere sufficienti dal profilo della configurazione
giuridica e non fattuale: tuttavia in caso di dubbio l'istruzione dovrà
essere aperta. In altri termini, il Pubblico ministero dovrà
analizzare la possibile configurazione giuridica della notizia di reato
e non tanto la plausibilità dei sospetti.
Lo svolgimento dell'istruzione
è però strutturato conformemente
alla
prassi attuale, con raccolta di prove da parte del pubblico ministero e
facoltà di delega a suoi collaboratori o di mandato alla Polizia».
Quali le principali novità?
Una
delle innovazioni principali del nuovo Codice consiste nella
limitazione delle indagini preliminari
e pertanto nell'anticipazione
della fase istruttoria con conseguente modifica della nozione
di
imputato, abolendo la distinzione attuale tra accusato e indiziato. Con
ciò il nuovo Codice anticipa l'esercizio dei diritti connessi alla
veste di imputato sin dall'inizio del procedimento. Significativa è
l'introduzione del diritto del difensore di presenziare a tutti gli
interrogatori di Polizia dell'imputato e di porre domande
(cosiddetto
«avvocato della prima ora»). La nuova procedura
sancisce, inoltre, il
diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore in tutte le
fasi del procedimento, il diritto di tacere e
l'obbligo per l'autorità inquirente di fornire all'imputato talune
informazioni anche durante la procedura investigativa di Polizia».
E i diritti della difesa?
«Le
nuove norme sanciranno pertanto un importante rafforzamento dei
diritti della difesa nelle delicate fasi iniziali del procedimento
penale rendendola concreta ed efficace, in particolare anche nel caso
dell'arresto provvisorio, la cui durata è limitata al massimo a 24 ore.
In proposito, occorre tuttavia precisare che la Polizia non sarà
obbligata a convocare o a invitare spontaneamente un avvocato, anche
qualora fosse a conoscenza
del fatto che questi, normalmente,
difende l'imputato. Spetterà quindi al difensore, rispettivamente
all'imputato, far valere tale diritto. In ogni caso, il diritto del
difensore di partecipare agli interrogatori di Polizia è limitato
agli interrogatori del suo mandante, mentre non può invece partecipare
ad altri interrogatori come ad esempio quelli delle persone informate
sui fatti o di eventuali coimputati».
Come saranno i colloqui tra indagato e difensore?
«Alfine
di rafforzare ulteriormente la posizione della difesa il nuovo Codice
garantisce all'imputato il diritto di conferire liberamente
con il difensore già in stato di arresto provvisorio. Tale misura,
strettamente connessa con l'interrogatorio,
costituisce il corollario
necessario del diritto del difensore
di essere presente già al primo
interrogatorio di Polizia. La possibilità di conferire liberamente
tra
avvocato difensore e accusato risulta, infatti, funzionale
all'esercizio dei diritti della difesa ed in particolare di quello di
porre domande».
Avvocato, la difesa ha allora acquisito davvero numerosi vantaggi rispetto al passato. È vero?
«La
garanzia dell'esercizio dei diritti connessi alla veste di imputato
sin dall'inizio del procedimento
non va intesa come una possibile
fonte di abuso da parte della difesa, ma come l'affermazione di un
efficace strumento di tutela del cittadino nei confronti dell'azione
penale condotta dallo Stato». e.ga
Commenti