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Coi nuovi Codici difese più efficaci. «Validi strumenti a tutela del cittadino»

Da: CdT 27.8.10 pag 7

Coi nuovi Codici difese più efficaci
Il penalista Elio Brunetti: «Validi strumenti a tutela del cittadino»

Le norme sanciranno un importante rafforzamento dei diritti di chi finisce nelle maglie della legge nelle delica­te fasi iniziali del procedimento rendendolo concreto ed efficace, in particolare durante l'arresto provvisorio

 
«Che non sia un festival per i delinquenti»: così si era espresso tempo fa sul nostro giornale l'ex procuratore pubblico Paolo Ber­nasconi parlando dei nuovi Co­dici penali svizzeri, definiti trop­po «buonisti». Il pp Antonio Pe­rugini, invece, in un'altra intervi­sta concessa al CdT, riferendosi sempre alla nuova procedura pe­nale (CPP) federale che entrerà in vigore l'anno prossimo ed al pericolo di infiltrazioni mafiose in Ticino aveva detto, tra l'altro: «Se il nuovo Codice di procedura penale federale, per certi aspet­ti, potrebbe non dico favorire, ma perlomeno rendere meno ardua la penetrazione territoriale di questi fenomeni, credo anche che la nostra tradizione giuridica e culturale e l'accortezza dei nostri Tribunali, abbiano sviluppato sufficienti anticorpi per ricono­scere celermente i casi di garan­zia dei diritti dagli abusi che ta­luni ne vorrebbero attuare». Adesso la parola passa all'avvo­cato Elio Brunetti , penalista.
«Con l'entrata in vigore il 1. gen­naio 2011 del nuovo Codice di procedura penale federale - spie­ga - vi saranno alcune importan­ti implicazioni procedurali a li­vello di apertura del procedimen­to, di svolgimento dell'inchiesta e di chiusura dell'istruzione.
«L'apertura dell'istruzione da par­te del pubblico ministero - conti­nua - sarà, come del resto attual­mente, subordinata all'esistenza di sufficienti indizi di reato emer­genti da informazioni o rapporti di Polizia o denuncia. La decisio­ne preliminare di avvio oppure di archiviazione del procedimento penale dovrà avvenire a condi­zione che gli elementi desumibi­li dagli atti permettano di ipotiz­zare rispettivamente di esclude­re un sospetto di reato. Con il nuovo Codice di procedura pe­nale federale vi è quindi una so­stanziale modifica dell'imposta­zione del processo decisionale nel senso che gli indizi di reato dovranno essere sufficienti dal profilo della configurazione giu­ridica e non fattuale: tuttavia in caso di dubbio l'istruzione dovrà essere aperta. In altri termini, il Pubblico ministero dovrà analiz­zare la possibile configurazione giuridica della notizia di reato e
non tanto la plausibilità dei so­spetti. Lo svolgimento dell'istru­zione è però strutturato confor­memente alla prassi attuale, con raccolta di prove da parte del pubblico ministero e facoltà di delega a suoi collaboratori o di mandato alla Polizia».
Quali le principali novità?

Una delle innovazioni principa­li del nuovo Codice consiste nel­la limitazione delle indagini pre­liminari e pertanto nell'anticipa­zione della fase istruttoria con conseguente modifica della no­zione di imputato, abolendo la distinzione attuale tra accusato e indiziato. Con ciò il nuovo Co­dice anticipa l'esercizio dei dirit­ti connessi alla veste di imputato sin dall'inizio del procedimento. Significativa è l'introduzione del diritto del difensore di presen­ziare a tutti gli interrogatori di Po­lizia dell'imputato e di porre do­mande (cosiddetto «avvocato della prima ora»). La nuova pro­cedura sancisce, inoltre, il diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore in tutte le fasi del procedimento, il diritto di tace­
re e l'obbligo per l'autorità inqui­rente di fornire all'imputato ta­lune informazioni anche duran­te la procedura investigativa di Polizia».
E i diritti della difesa?

«Le nuove norme sanciranno per­tanto un importante rafforzamen­to dei diritti della difesa nelle de­licate fasi iniziali del procedimen­to penale rendendola concreta ed efficace, in particolare anche nel caso dell'arresto provvisorio, la cui durata è limitata al massimo a 24 ore. In proposito, occorre tut­tavia precisare che la Polizia non sarà obbligata a convocare o a in­vitare spontaneamente un avvo­cato, anche qualora fosse a cono­scenza del fatto che questi, nor­malmente, difende l'imputato. Spetterà quindi al difensore, ri­spettivamente all'imputato, far valere tale diritto. In ogni caso, il diritto del difensore di partecipa­re agli interrogatori di Polizia è li­mitato agli interrogatori del suo mandante, mentre non può inve­ce partecipare ad altri interroga­tori come ad esempio quelli del­le persone informate sui fatti o di eventuali coimputati».

Come saranno i colloqui tra indaga­to e difensore?

«Alfine di rafforzare ulteriormen­te la posizione della difesa il nuo­vo Codice garantisce all'imputa­to il diritto di conferire liberamen­
te con il difensore già in stato di arresto provvisorio. Tale misura, strettamente connessa con l'in­terrogatorio, costituisce il corolla­rio necessario del diritto del di­fensore di essere presente già al primo interrogatorio di Polizia. La possibilità di conferire libera­mente tra avvocato difensore e accusato risulta, infatti, funzio­nale all'esercizio dei diritti della difesa ed in particolare di quello di porre domande».

Avvocato, la difesa ha allora acquisi­to davvero numerosi vantaggi rispet­to al passato. È vero?

«La garanzia dell'esercizio dei di­ritti connessi alla veste di impu­tato sin dall'inizio del procedi­mento non va intesa come una possibile fonte di abuso da parte della difesa, ma come l'afferma­zione di un efficace strumento di tutela del cittadino nei confron­ti dell'azione penale condotta dallo Stato».
e.ga

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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