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I tribunali devono ispirare fiducia al cittadino. Principi legali fondamentali.

In una società democratica, i tribunali devono ispirare fiducia al pubblico (sentenza n. 33958/96 del 21 dicembre 1998 della Corte europea dei diritti dell’uomo in re Wettstein c. Svizzera, riassunta in: SJ 123/2001 pag. 455; T.d.A. pronuncia 21 aprile 2008 inc. n. 11.2007.92).

La fiducia nell’applicazione del diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato (art. 5 cpv. 1 Cost. fed.); gli organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost. fed.); la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale (art. 5 cpv. 4 Cost. fed.).

Tutti sono uguali davanti alla legge (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). Nessuno può essere discriminato, a causa dell’età (art. 8 cpv. 2 Cost. fed.).

Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia (art. 8 cpv. 3 Cost. fed.).

I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedisce allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli (RS 0.101.07 Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 5 Eguaglianza tra coniugi).

Ognuno ha diritto di essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (art. 9 Cost. fed.).

Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento (art. 10 cpv. 2 Cost. fed.).

I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo (art. 11 cpv. 1 Cost. fed.). Nei limiti delle loro capacità esercitano autonomamente i loro diritti (art. 11 cpv. 2 Cost. fed.). Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa (art. 12 Cost. fed.).

In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost. fed.). Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti (art. 29 cpv. 3 Cost. fed.).

Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost. fed.). Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi. Le autorità devono prendere atto delle petizioni (art. 33 cpv. 1 e 2 Cost. fed.).

I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico.

Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 1, 2 e 3 Cost. fed.).

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile (art. 36 cpv. 1 Cost. fed.).

Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (art. 36 cpv. 2 Cost. fed.). Esse devono essere proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost. fed.).

I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 cpv. 4 Cost. fed.). Tra gli obiettivi sociali e a complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché (art. 41 cpv. 1 Cost. fed.):

- la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini (art. 41 lett. c Cost. fed.);

- i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità (art. 41 lett. f Cost. fed.);

- i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica (art. 41 lett. g Cost. fed.).

La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili (art. 41 cpv. 3 Cost. fed.).

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Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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