Codice civile svizzero (RS 210)
Art. 297
II. Genitori coniugati
1 Durante il matrimonio i genitori esercitano insieme l'autorità parentale.
2 In caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, il giudice può attribuire l'autorità parentale a uno solo di essi.
3 Dopo la morte di uno dei coniugi, l'autorità parentale compete al superstite; in caso di divorzio, il giudice l'attribuisce secondo le disposizioni sul divorzio.
Art. 298
III. Genitori non coniugati
1. In genere
1 Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre.
2 Se la madre è minorenne, interdetta, deceduta o privata dell'autorità parentale, l'autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
Art. 298a
2. Autorità parentale in comune
1 A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.
2 A richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, l'autorità di vigilanza sulle tutele modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.
Art. 133
F. Figli
I. Diritti e doveri dei genitori
1 Il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali nonché il contributo di mantenimento dell'altro genitore. Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.
2 Per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la regolamentazione delle relazioni personali, il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio; prende in considerazione una richiesta comune dei genitori e, nella misura del possibile, il parere del figlio.
3 A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento.
Art. 134
II. Modificazione delle circostanze
1 A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.
2 Le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.
3 Se i genitori sono d'accordo oppure se uno di loro è deceduto, l'autorità tutoria è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio.
4 Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali; negli altri casi l'autorità tutoria decide della modifica delle relazioni personali.
Art. 144
J. Figli
I. Audizione
1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
2 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
Art. 145
II. Accertamento dei fatti
1 Il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta le prove secondo libero convincimento.
2 Se necessario fa capo a periti e si informa presso l'autorità tutoria o presso un servizio di assistenza della gioventù.
Art. 146
III. Rappresentanza del figlio
1. Requisiti
1 Per motivi gravi, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato al processo da un curatore.
2 Esamina se debba essere istituita una curatela in particolare nei seguenti casi:
1.
i genitori propongono conclusioni differenti in merito all'attribuzione dell'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali;
2.
l'autorità tutoria lo richiede;
3.
l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa l'attribuzione dell'autorità parentale o circa le relazioni personali oppure danno motivo di prospettare misure di protezione del figlio.
3 La curatela va ordinata su richiesta del figlio capace di discernimento.
Art. 274
2. Limiti
1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.
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