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Fiscalità: Losanna bacchetta il Ticino!

Da: La regione 20.10.10 pag 9

Fisco, la sentenza che non t’aspetti. Anche chi è tassato alla fonte potrebbe detrarre i contributi del 3° pilastro. Losanna bacchetta il Ticino

GENE

Bellinzona – Nuova tegola fiscale per la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino. Dopo la sentenza del Tribunale federale sull’accoglimento di un ricorso di un lavoratore frontaliere che si è visto riconoscere dall’alta Corte il diritto a dedurre dal proprio reddito le spese di viaggio, ne è arrivata un’altra sulla possibilità di dedurre, anche per chi è tassato alla fonte (frontalieri, ma non solo), i contributi versati a un’istituzione di previdenza vincolata individuale (il cosiddetto terzo pilastro).

Del primo caso si è occupato nelle settimane scorse il Giornale del popolo . Una vicenda di una portata tale che ha fatto dire al direttore della Divisione delle contribuzioni del Dfe, Lino Ramelli, che per porre rimedio ed evitare quindi una disparità di trattamento tra chi è tassato alla fonte e chi ogni anno presenta la dichiarazione d’imposta, ci sarebbe bisogno di aumentare in modo massiccio il numero di tassatori dei vari Uffici locali di tassazione per far fronte alle oltre 40 mila nuove dichiarazioni, quelle dei frontalieri.

Ma veniamo alla nuova sentenza che rischia di creare un nuovo ‘caso’.

Un cittadino italiano, dimorante nel Cantone Ticino, ma con moglie e figli residenti in provincia di Udine nel febbraio 2007 ha presentato un’istanza all’Ufficio delle imposte alla fonte per il riconoscimento delle deduzioni per contributi da lui versati alla previdenza individuale vincolata (3° pilastro) e per interessi passivi, non considerate nelle aliquote per l’anno 2006. Il 23 ottobre 2007, l’Ufficio delle imposte alla fonte ha respinto l’istanza rilevando che le sole deduzioni ammesse in questo ambito erano quelle che presentavano una relazione diretta con i redditi tassati alla fonte, in quanto il cittadino italiano non aveva né domicilio né dimora fiscale in Svizzera e vi era quindi solo limitatamente imponibile. Nel giugno del 2008 il medesimo Ufficio ha respinto un nuovo reclamo in tal senso. Il cittadino italiano, attivo in una ditta di costruzioni e rappresentato in questa vertenza dal sindacato Ocst, non si è perso d’animo e si è rivolto alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello la quale, con sentenza del 25 novembre 2009, ha accolto il gravame e rinviato l’incarto all’istanza precedente per una nuova decisione. Interessanti le motivazioni della corte cantonale che osservava che, « in linea di principio, non si può considerare discriminatorio un diverso trattamento fiscale dei residenti e dei non residenti, così come effettivamente previsto anche nel caso in esame riguardo alle deduzioni richieste ».

Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, oggi Corte di giustizia dell’Unione europea, essa ha però aggiunto che « un diverso trattamento del non residente che non consegue redditi significativi nel suo Stato di residenza dev’essere considerato discriminante ».

Di conseguenza ha rilevato che, quando un contribuente assoggettato alla fonte consegue almeno il 90% del suo reddito complessivo in Svizzera, l’autorità fiscale ha anch’essa il dovere di rimuovere la discriminazione determinata dalla sua imposizione alla fonte, per esempio considerando i contributi alla previdenza individuale vincolata e gli interessi passivi nella determinazione dell’aliquota applicabile al reddito imponibile, nell’ambito di una sua rettifica. Contro tale sentenza la Divisione delle contribuzioni ha ricorso ovviamente al Tribunale federale di Losanna.

La decisione dell’alta Corte è però sostanzialmente la medesima della Camera tributaria. La Divisione delle contribuzioni deve quindi verificare se il lavoratore abbia conseguito nel periodo in questione almeno il 90% del suo reddito complessivo in Svizzera e, in caso affermativo, decidere in quale modo rimuovere la discriminazione determinata dalla sua imposizione alla fonte, così che la richiesta di deduzioni da lui avanzata possa venire trattata applicando i medesimi criteri validi per un residente, giusta la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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