Da: www.tio.ch 28.10.10
TICINO
Caso Donati, nessuna inchiesta sulla fuga di notizie. Il Cds: "Situazione preoccupante"
BELLINZONA - Riccardo Calastri con una interrogazione sollevava
un problema che ciclicamente pone interrogativi sulla etica e
sull'opportunità di rivelare l'identità del denunciato e della vittima
in relazione a un presunto caso di violenza carnale. Il gran consigliere Riccardo Calastri del PLRT chiedeva al Consiglio di Stato intendesse avviare una inchiesta in relazione alle fughe di notizie nel caso rivelato dalla TSI il 13 settembre 2010. Il nome del medico locarnese, Riccardo Donati, accusato di violenza carnale e poi scarcerato il 14 ottobre, fu reso noto e diffuso mezzo stampa . Il Consiglio di Stato ha risposto in data 19 ottobre spiegando che "dai dati raccolti, è emerso che le informazioni sono state accessibili a un numero elevato di persone, funzionari del Ministero pubblico e della Polizia cantonale, diretti interessati ed eventuali parenti o consulenti, personale medico e paramedico coinvolto nel caso. Di conseguenza - si legge nella risposta - non è possibile identificare la fonte delle notizie giornalistiche e determinare se esse provengano da una persona tenuta al rispetto del segreto d'ufficio. Inoltre, la protezione della fonte del giornalista, prevista dalla legge, non permette l'adozione di provvedimenti coercitivi per l'identificazione dell'informatore e per stabilire se esso sia o no tenuto al rispetto del segreto d'ufficio". Calastri poi ha chiesto in che modo intende agire il Consiglio di Stato il fenomeno delle fughe di notizie dalla Magistratura. In questo caso il Governo ammette la sua preoccupazione. Il fenomeno crea problemi sia "dal profilo del segreto istruttorio sia della tutela delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Essa dipende però anche dalle esigenze di accessibilità dei dati all'interno del Ministero pubblico e della polizia cantonale, come peraltro è già stato messo in evidenza in precedenti occasion"i.
Il Governo ricorda poi che dal 1° gennaio del 2011, con l'arrivo
della nuova legge la vittima sarà protetta in modo rigorosa: In
questo'ottica, infatti, l'art. 74 cpv. 4 del Codice di diritto
processuale penale svizzero stabilisce che qualora sia coinvolta una
vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura
giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità l'identità o informazioni
che ne consentano l'identificazione soltanto se la collaborazione della
popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di
indiziati, oppure se la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti, vi
acconsentono". |
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