Da: Corriere del Ticino, 26.03.08, pag. 8
Restituzione archivi DFE, ricorso inammissibile. Il TF non è competente
Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso di Marina Masoni contro la richiesta del Governo di restituire l’archivio del DFE – Anche perché quest’ultima non aveva il carattere di una decisione impugnabile.
Dopo il TRAM, che si era dichiarato incompetente, anche il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso di Marina Masoni contro la richiesta del Governo di restituire l’archivio di direzione del DFE. Il gravame presentato dall’ex consigliera di Stato è stato definito inammissibile dall’Alta Corte, che afferma di non poter esaminare, con sufficiente cognizione di causa, un’eventuale propria competenza «e segnatamente se si sia in presenza di un ricorso in materia di diritto pubblico o in materia civile o in materia penale o di un eventuale ricorso sussidiario in materia costituzionale».
Detto in altri termini: la richiesta del Governo di entrare in possesso dell’archivio non costituisce una decisione impugnabile, presa sulla base di una legge specifica, e quindi l’autorità giudiziaria non è in grado di determinare se sia competente per decidere. Di fatto la decisione dell’Alta Corte (pubblicata integralmente ieri sul sito del Tribunale federale) non dovrebbe avere alcun effetto pratico e non cambia le coordinate della vertenza fra il Consiglio di Stato e l’ex direttrice del DFE.
Tutto aveva avuto inizio in dicembre, quando il Governo aveva intimato per raccomandata a Masoni di restituire tutti gli incarti depositati nei locali della direzione e che lei aveva portato con sé nel trasloco effettuato due giorni prima delle elezioni cantonali. Tali incarti, secondo l’Esecutivo, appartengono allo Stato, mentre secondo Masoni si tratta di materiale privato e di copie di documenti i cui originali si trovano negli uffici competenti.
Andato a monte il tentativo di mediazione tramite il presidente del TRAM Lorenzo Anastasi, il 5 marzo l’Esecutivo aveva scritto nuovamente a Marina Masoni ingiungendole di restituire gli incarti nel giro di dieci giorni; quest’ultima, da parte sua, aveva ribadito la propria disponibilità a un esame congiunto per stabilire quali documenti «privati» occorressero agli ex colleghi «per colmare lacune dovute forse a passaggi di incartamenti fra più uffici competenti».
Il Tribunale federale ha rimproverato a Masoni di non averlo sollecitato tempestivamente (una volta che il TRAM si era dichiarato incompetente) se riteneva che lo scritto governativo fosse impugnabile. Al tempo stesso però afferma di non comprendere su quali norme legali sarebbe fondato l’invito governativo.
Nell’ipotesi in cui la mancata produzione dell’archivio abbia cagionato un danno, potrebbe essere applicabile la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici. Se invece la questione attiene al diritto di proprietà, la causa potrebbe rivestire una valenza civile. Inoltre, rileva il TF, non è dato sapere se si è in presenza o meno di una decisione cantonale di ultima istanza. In pratica si ritorna ai piedi della scala.
gi.ga.
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