Da: CdT 10.8.11 pag 7
L'INTERVISTA ■ MARIO POSTIZZI
Uno spazio più limitato per il giornalismo
Nuovo Codice di diritto processuale penale e pubblicazione dei nomi delle vittime di reati
A CURA DI
FABIO PONTIGGIA
■ Nell'intervista pubblicata dal «Corriere del Ticino» il 18 luglio scorso, il procurato re generale John Noseda chiariva le impli cazioni del nuovo Codice di diritto proces suale penale svizzero in merito alla pub blicazione dei nomi delle vittime di reati, proponendo un'interpretazione molto restrittiva dell'art. 74 CPP. Oggi diamo la pa rola a Mario Postizzi , avvocato.
Il nuovo diritto processuale limita ancor più le possibilità di informazione da par te dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fatti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfatizzato?
«La domanda va inserita in un preciso con testo. Il nuovo Codice è più restrittivo sul tema “media-giustizia”. Il legislatore fede rale ha voluto delineare regole precise, con il chiaro intento di disciplinare in modo ri goroso il complesso processuale. Secon do questo orientamento, la materia me diatica non è lasciata alla discrezionalità delle parti o alle consuetudini locali. Per chi era abituato ad altro sistema, mi riferi sco alla prassi ticinese, questa soluzione costituisce una perdita di campo operati vo per il giornalista».
L'articolo 74 del nuovo Codice è tassati vo in merito all'identità delle vittime. Quest'ultima può essere rivelata sulla stam pa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimi ni oppure se la vittima stessa o i suoi pa renti danno il loro consenso. Questo va le anche per persone note o che rivesto no cariche pubbliche?
«Il principio di non divulgare l'identità o in formazioni che consentano l'identificazio ne della vittima non rappresenta una novi tà assoluta. Una traccia era presente nella Legge federale concernente l'aiuto alle vit time di reati, ora abrogato a seguito dell'in troduzione del nuovo Codice. Le condizioni per autorizzare la divulgazione dell'iden tità sono espressamente indicate nella leg ge. Non risulta alcuna riserva per le perso ne note o che rivestono cariche pubbliche. Se il legislatore avesse voluto creare un'ec cezione, la norma indicherebbe in modo espresso tale circostanza. Non mi addentro su tematiche al di fuori della logica proces suale, ad esempio la protezione dei dati per sonali della vittima. Per l'imputato non va le la regola del divieto di identificazione. La norma richiede semplicemente il rispetto del principio della presunzione d'innocen za e della proporzionalità».
Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e perire, radio, tv, internet e giornali non potrebbero fare il suo nome senza prima ot tenere il consenso di sua moglie. Condi vide questa impostazione?
«Nella drammatica ipotesi di un inciden te letale, non mi sembra si possa a priori trascurare la posizione e i diritti dei con giunti. L'aspetto significativo mi sembra, in un'ottica processuale, essere un altro. L'art. 74 del Codice di diritto processuale penale configura una deroga dell'art. 73 che disciplina il segreto istruttorio. Nel ca so di un incidente accorrono diverse per sone sul posto. Il giornalista acquisisce l'in formazione al di fuori dello scenario pro cessuale e da una notizia di un incidente non di un procedimento penale. L'esem pio fatto dal procuratore generale, a mio giudizio, non rientra in un contesto di se greto istruttorio».
Non vi è comunque, in tale ipotesi e in al tre paragonabili (morte di un consiglie re di Stato, di un deputato) un interesse pubblico preponderante ad informare correttamente e tempestivamente il pub blico, indipendentemente dal consenso dei parenti? Questo interesse pubblico non deve prevalere su un'applicazione restrittiva dell'articolo 74 del Codice?
«Bisogna nuovamente entrare in una di namica processuale. La regola è il segreto istruttorio; l'eccezione è rappresentata dal l'informazione del pubblico. Il segreto d'uf ficio è imposto alle autorità penali e ai lo ro collaboratori. Solo in via eccezionale, può essere esteso all'accusatore privato o ad altri partecipanti, se lo scopo del pro cedimento o un interesse privato lo richie de. Determinante non è l'interesse pub blico preponderante, bensì la corretta e realistica lettura della norma polarizzata sul segreto istruttorio. D'altronde, per il Tri bunale federale, nell'ambito della fattispe cie di violazione del segreto istruttorio, non è rilevante l'aspetto dell'interesse di terzi e del pubblico alla divulgazione».
Un giornalista e una testata che optasse ro per la prevalenza dell'interesse pub blico, cosa potrebbero rischiare dal pun to di vista legale?
«Una sanzione per inosservanza dell'art. 74 è possibile nel caso di violazione del se greto d'ufficio. Autore del reato può esse re solo un'autorità. A un giornalista può, semmai, essere imputata l'istigazione a commettere questo reato. È ipotizzabile una sanzione per pubblicazione di delibe razioni ufficiali segrete, che può essere commessa anche da un terzo. Non riesco ad immaginarmi un discorso di disappro vazione fondato sull'art. 74, nel caso in cui il giornalista abbia acquisito l'informazio ne nel corso di un incidente o di un fatto pubblico vissuto direttamente».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribu nale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo aspetto?
«Il Codice di diritto processuale penale ha bisogno di un periodo di assestamento. Sa rà importante la giurisprudenza del Tri bunale federale su singole situazioni o nel caso di posizioni contrastanti. Ribadisco il concetto già affermato. Chi dirige il pro cedimento può obbligare a serbare il se greto. Il mancato rispetto di questo obbli go può determinare il reato di disobbe dienza a decisione dell'autorità. In questo contesto, pure la divulgazione dell'identi tà della vittima può realizzare una viola zione del segreto istruttorio. Va precisato che il concetto di “vittima” è più ristretto rispetto a quello di “parte danneggiata”».
È forse necessario pensare ad una corre zione dell'articolo del Codice?
«Una correzione dell'articolo prima che il Tribunale federale abbia interpretato la sua portata non mi sembra realistica».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza italiana.
«Anche per i giornali stranieri valgono gli stessi presupposti. La domanda resta la stessa: la divulgazione costituisce una vio lazione del segreto istruttorio? Si ritorna al concetto di segreto e non a quello di inte resse preponderante».
Ritiene che nella nostra realtà, svizzera e ticinese, fosse proprio necessario strin gere ulteriormente i bulloni dell'infor mazione? Vi è stato un degrado in questo ambito specifico tale da giustificare que sto cambiamento restrittivo?
«Il Codice di diritto processuale penale non va considerato nel ristretto ambito ti cinese. Siamo confrontati con una norma tiva federale che ha cercato di recepire le regole esistenti nei vari Cantoni. Ci posso no essere situazioni più restrittive rispet to al passato. Si è voluto trovare una solu zione adeguata, partendo dal criterio “re gola-eccezione”. Per regola si deve inten dere l'obbligo del segreto; per eccezione quanto espresso nell'art. 74. La soluzione non è determinata da un degrado giorna listico. Va rilevato che la modalità della co municazione è aspetto organizzativo di competenza cantonale. Mi riferisco ai con tatti tra giornalisti e autorità».
Per il giornalista abituato alla prassi ticinese la norma è una perdita di campo operativo La morte di un magistrato in un incidente non rientra in un contesto di segreto istruttorio

VITTIME PROTETTE Il nuovo CPP è più restrittivo per la stampa. In piccolo l'avv. Mario Postizzi.(fotogonnella e Crinari)
Commenti