Da: CdT 12.8.11 pag 9
L'INTERVISTA ■ GUIDO CORTI«Sull'identità delle vittime la norma è troppo rigida»
Il consulente giuridico del Consiglio di Stato e l'applicabilità del divieto di fare nomi
A CURA DI
FABIO PONTIGGIA
■ Il Codice di diritto processuale penale svizzero è particolarmente restrittivo per quanto concerne l'informazione del pub blico sulle persone coinvolte in procedi menti penali. L'articolo 74 CPP stabilisce tra l'altro che «la polizia, senza far nomi, può (...) informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati» e che il pub blico «è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati». Proble matico risulta essere, per la sua rigidità, il capoverso che disciplina la pubblicazione dell'identità delle vittime (vedi scheda in basso). Su questi aspetti, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dal procuratore ge nerale John Noseda al nostro giornale (cfr. CdT del 18 luglio), abbiamo interpellato alcuni addetti ai lavori per chiarire l'effet tiva portata della normativa in relazione al diritto/dovere di informazione. Dopo Mi chele Albertini, incaricato cantonale del la protezione dei dati, e Mario Postizzi, av vocato, interviene oggi Guido Corti , con sulente giuridico del Consiglio di Stato.
Il nuovo diritto processuale svizzero li mita ancor più le possibilità di informa zione da parte dei media sulle persone coinvolte in inchieste giudiziarie o in fat ti di cronaca nera. È un problema reale o secondo lei viene eccessivamente enfa tizzato?
«La tutela di persone particolarmente esposte può difficilmente essere contesta ta: basti pensare ai minorenni, alle vittime di certi reati, ai testi o ai familiari di indi ziati, incolpati e accusati. Un'informazio ne pubblica affrettata da parte della stam pa può nuocere non solo alla personalità degli interessati, ma anche alle esigenze dell'inchiesta. In sostanza, il problema è reale, ma è stato affrontato dal legislatore in modo univoco ed assoluto, senza le ne cessarie sfumature».
L'articolo 74 del nuovo Codice è tassati vo in merito all'identità delle vittime. Quest'ultima può essere rivelata sulla stam pa solo se è necessaria la collaborazione della popolazione per far luce sui crimi ni oppure se la vittima stessa o i suoi pa renti danno il loro consenso. Questo va le anche per persone note o che rivesto no cariche pubbliche?
«L'art. 74 CPP è molto restrittivo e non am mette eccezioni neppure se la vittima è per sona nota o riveste una carica pubblica: paradossalmente, la divulgazione del l'identità di una persona o di informazio ni che ne consentano l'identificazione non potrebbe intervenire neppure quando tut ti o quasi conoscono il nome della vittima! È questo - in fondo - il difetto del sistema, che non ha voluto consentire eccezioni in presenza di un interesse pubblico o anche privato che obiettivamente, fosse solo per evitare le solite speculazioni, le potrebbe giustificare».
Il procuratore generale John Noseda ha fatto un esempio molto esplicito: se lui dovesse essere travolto da un'auto e pe rire, radio, tv, internet e giornali non potrebbero fare il suo nome senza prima ot tenere il consenso di sua moglie. Condi vide questa impostazione?
«L'impostazione risponde al testo della norma, ma non tiene conto della realtà del le cose: in un caso per fortuna immagina rio come questo, l'impossibilità, concreta, di fare il nome del PG costituisce una vera e propria finzione».
Non vi è, in questa ipotesi e in altre para gonabili (morte di un consigliere di Sta to, di un deputato) un interesse pubbli co preponderante ad informare corret tamente e tempestivamente il pubblico, indipendentemente dal consenso dei pa renti? Questo interesse pubblico non de ve prevalere su un'applicazione restritti va dell'articolo 74 del Codice?
«Tutti beneficiano dei diritti della perso nalità e della loro protezione. Ma lo Sta to in generale deve anche perseguire l'in teresse pubblico nel rispetto del princi pio della proporzionalità. Ora, la pubbli cazione dei dati di una persona conosciu ta da tutti (politico, magistrato, alto fun zionario, personaggio del mondo econo mico, sportivo, dello spettacolo, ecc.) ri sponde a mio avviso ad un interesse pub blico (e magari anche privato) sufficien temente importante ed è sorretta da uno scopo legittimo. Purtroppo, l'art. 74 cpv. 4 CPP è tassativo e non sembra lasciare spazio ad una ponderazione degli inte ressi in gioco».
Un giornalista e una testata che optasse ro per la prevalenza dell'interesse pub blico, cosa potrebbero rischiare dal pun to di vista legale?
«Se va male, un procedimento penale per pubblicazione di deliberazioni ufficiali se grete e probabilmente anche un procedi mento civile per lesione dei diritti della per sonalità».
È auspicabile che una testata rischi su un caso e vada, se necessario, fino al Tribunale federale per fare in modo che vi sia giurisprudenza su questo specifico aspet to? Oppure è necessario pensare ad una correzione dell'articolo del Codice?
«Una testata può evidentemente assume re il rischio, anche perché i tribunali e so prattutto il Tribunale federale sono lì an che per quello! Tuttavia, avuto riguardo al testo chiaro ma restrittivo della norma e ai materiali legislativi, le chances non sembrano essere molte. A sostegno della pubblicazione di determinate informa zioni, sarebbe preferibile attenuare e pre cisare la norma di legge, dopo averne con statato le difficoltà di applicazione. A po chi mesi dall'entrata in vigore del nuovo CPP, la dottrina già rileva infatti che il ri spetto dell'art. 74 cpv. 4 non sarà sconta to, soprattutto nei casi che suscitano cla more, e che la stampa potrà essere con frontata in futuro con situazioni spesso problematiche».
Per la stampa ticinese vi è anche il pro blema della concorrenza della stampa italiana: nell'ipotesi fatta prima, il «Cor riere della Sera» pubblicherebbe il nome di John Noseda mentre il «Corriere del Ticino'» non potrebbe pubblicarlo. È ac cettabile una situazione del genere?
«Malgrado il rispetto e la stima che ho per il nostro procuratore generale, penso che il “Corriere della Sera” pubblicherebbe il suo nome soprattutto se dovesse aprire un procedimento penale contro … un politi co italiano o contro una star del pallone! Al di là della battuta, non conosco le leggi vigenti in Italia ed in particolare le norme deontologiche dei giornalisti: in generale, comunque, la stampa italiana non sembra porsi grandi limiti nella pubblicazione di nomi e informazioni che incidono profon damente nella personalità degli imputati, delle vittime e dei loro familiari».
Ritiene che nella nostra realtà fosse pro prio necessario stringere ulteriormente i bulloni dell'informazione? Vi è stato un degrado in questo ambito specifico tale da giustificare questo cambiamento?
«Non mi sembra che, da noi, i bulloni del l'informazione siano stati eccessivamen te e sistematicamente allentati. Al di là del le persone particolarmente esposte, che meritano una protezione accresciuta, e delle esigenze preminenti dell'inchiesta, che devono essere tutelate, la portata del l'art. 74 CPP mi sembra troppo assoluta e già per questo motivo, quindi, discutibile. Una norma importante che disciplina l'in formazione del pubblico nell'ambito dei procedimenti penali dovrebbe tener con to della natura dei reati e consentire inol tre di privilegiare l'informazione nell'inte resse pubblico ed anche, quasi parados salmente, nell'interesse privato di una per sona conosciuta da tutti».
Il problema è reale, ma è stato affrontato dal legislatore in modo univoco e assoluto Stimo il pg Noseda, ma il «Cor riere della Sera» pubblichereb be certamente il suo nome

DOVE PUÒ ARRIVARE LA STAMPA? In piccolo, Guido Corti, consulente giuridico del Governo.(Foto Maffi e Demaldi)
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