|
Danneggiamenti ( soprattutto graffiti non autorizzati), vie di fatto e
insulti. Sono i principali reati al centro delle ventidue procedure
di mediazione avviate in Ticino, col consenso delle parti, dalla
magistratura dei minorenni nel 2007. Ovvero nel primo anno
d’applicazione di una delle novità di peso della Legge federale sul
diritto penale minorile: la mediazione. Che se riesce porta
all’archiviazione dell’inchiesta. La magistratura, afferma infatti la
legge, “ abbandona definitivamente” il procedimento penale “se grazie
alla mediazione si è giunti a un accordo” tra il danneggiato e il
minore autore del reato. All’istituto della mediazione è possibile far
capo ma a precise condizioni e una di queste è che non deve esserci di
mezzo “un
crimine punibile prevedibilmente con una privazione della libertà
senza condizionale”, recita ancora la normativa federale in vigore
dal gennaio dello scorso anno. Insomma niente mediazione per i reati
gravi. Nel frattempo otto delle citate ventidue procedure (relative ad
altrettanti minori autori di reati) si sono chiuse con una convenzione
fra le parti, fa sapere dal Palazzo di giustizia di Lugano il
magistrato dei minorenni. «
Quanto alle altre quattordici
– aggiunge
Reto Medici
–
siamo in attesa di conoscerne l’esito
». Il o gli incontri fra il minore e la parte lesa avvengono alla
presenza di un mediatore, una figura esterna alla magistratura, «
che si adopera perché autore e vittima del reato giungano a un accordo
». In cosa può
consistere quest’ultimo? «
Nelle otto convenzioni sin qui ‘stipulate’ c’è un po’ di tutto:
dalle scuse a un periodo di lavoro non retribuito svolto dal minorenne
in un ente pubblico, al risarcimento del danno
» spiega il magistrato: «
Le parti, con l’intervento del mediatore, sono libere di definire il contenuto dell’accordo
».
In Ticino i mediatori a disposizione della Magistratura dei minorenni sono attualmente dieci. «
I primi otto, reduci fra l’altro da un corso tenutosi alla Supsi e
organizzato dall’Associazione ticinese per la mediazione in
collaborazione con la Divisione giustizia del Dipartimento delle
istituzioni, hanno prestato giuramento o promessa davanti al
sottoscritto e al mio sostituto, come d’altronde prevede il
“Regolamento sulla mediazione
penale minorile” elaborato dal Consiglio di Stato, nel giugno scorso
– ricorda Medici –.
In settembre abbiamo cominciato con le procedure di mediazione
». Per stabilire se un caso può ‘finire’ in mediazione «
io e la collega
Fabiola Gnesa,
sostituto magistrato dei minorenni, verifichiamo anzitutto se ci
sono i presupposti indicati dalla legge federale; qualora siano dati
(fatti e responsabilità sono stati chiariti, non si è in presenza di
un reato grave...) interpelliamo allora le parti proponendo loro la
procedura di mediazione
» . Hanno un mese di tempo per rispondere. «
Se accettano
– riprende Medici –
trasmettiamo il dossier al mediatore il quale convoca poi le parti:
i colloqui si tengono in uno spazio per così dire neutro, in ogni caso
non nei
nostri uffici
». Se «
entro sei mesi la mediazione ha successo la Magistratura dei
minorenni, visto l’accordo raggiunto, rinuncia a formulare la pena
nei riguardi del minore che ha commesso il reato impegnandosi
comunque a vigilare sul rispetto della convenzione; in caso di esito
negativo della mediazione l’inchiesta penale riprende
».
Nelle otto procedure già sfociate in un accordo le parti lese erano persone maggiorenni («
nelle restanti quattordici pendenti c’è anche qualche minore
»). L’età degli autori del reato? «
Tra i 15 e i 18 anni
».
Sottolinea il magistrato dei minorenni: «
Credo che la mediazione sia un valido antidoto alla recidiva:
incontrando e in particolare ascoltando la persona alla quale ha
cagionato un danno il minore prende infatti coscienza delle conseguenze
del suo gesto
» . Dall’inizio dell’anno la magistratura ha proposto la procedura di mediazione per altri due casi. «
Aspettiamo una risposta dalle parti
», dice Medici.
A.MA.
|
Commenti