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Alcune basi giuridiche per la CH (di fatto non applicate) per le pari opportunità tra madre e padre

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984 e Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988

http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_101_07/index.html

Art. 5 Eguaglianza tra coniugi

I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989)

http://www.admin.ch/ch/i/as/1998/2055.pdf

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Costituzione Federale svizzera

Art. 8 Costituzione Federale svizzera

Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza,
del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle
convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o
psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e
di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei
disabili.

Art. 11 Costituzione Federale svizzera

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità
e del loro sviluppo.
2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Codice Civile svizzero

Art. 274 Codice Civile svizzero

1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica
il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per
altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può
prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue
appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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