Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984 e Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988
http://www.admin.ch/ch/i/rs/0_101_07/index.html
Art. 5 Eguaglianza tra coniugi
I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.
Convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989)
http://www.admin.ch/ch/i/as/1998/2055.pdf
Art. 2
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Art. 3
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Costituzione Federale svizzera
Art. 8 Costituzione Federale svizzera
Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza,
del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle
convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o
psichiche.
3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e
di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo
e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei
disabili.
Art. 11 Costituzione Federale svizzera
Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità
e del loro sviluppo.
2 Nei
limiti
delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
Codice Civile svizzero
Art. 274 Codice Civile svizzero
1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del
figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.
2 Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica
il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per
altri gravi motivi.
3 Se i genitori hanno acconsentito all’adozione del figlio o se si può
prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue
appena il figlio sia collocato in vista d’adozione.
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