Le commissioni extraparlamentari svolgono
due funzioni principali. In primo luogo, sono un organo di milizia che
completa l’Amministrazione federale nei settori in cui le mancano le
conoscenze specifiche. L’Amministrazione beneficia così di conoscenze
specialistiche che altrimenti dovrebbe ottenere allargando l’apparato
amministrativo o investendo in costosi mandati ad esperti. In tal modo,
anche la collettività trae vantaggio dalle competenze di specialisti.
Nuove commissioni extraparlamentari sono generalmente istituite quando
lo Stato deve assumere nuovi compiti e non dispone al suo interno delle
conoscenze specialistiche necessarie.
In secondo luogo, le commissioni extraparlamentari sono uno strumento efficace per rappresentare gli interessi delle organizzazioni politiche, economiche e sociali nonché una possibilità di influenzare in modo più o meno diretto le attività dell’Amministrazione. Al contempo, contribuiscono al raggiungimento di compromessi nelle questioni che vanno oltre la mera rappresentanza di interessi. Sotto questo profilo, le commissioni extraparlamentari possono essere considerate come uno strumento della democrazia partecipativa; per questo motivo vantano di una lunga tradizione nel nostro sistema politico basato sul compromesso e il consenso.
Di che si tratta?
Le commissioni extraparlamentari svolgono
due funzioni principali. In primo luogo, sono un organo di milizia che
completa l’Amministrazione federale nei settori in cui le mancano le
conoscenze specifiche. L’Amministrazione beneficia così di conoscenze
specialistiche che altrimenti dovrebbe ottenere allargando l’apparato
amministrativo o investendo in costosi mandati ad esperti. In tal modo,
anche la collettività trae vantaggio dalle competenze di specialisti.
Nuove commissioni extraparlamentari sono generalmente istituite quando
lo Stato deve assumere nuovi compiti e non dispone al suo interno delle
conoscenze specialistiche necessarie.
In secondo luogo, le commissioni extraparlamentari sono uno strumento efficace per rappresentare gli interessi delle organizzazioni politiche, economiche e sociali nonché una possibilità di influenzare in modo più o meno diretto le attività dell’Amministrazione. Al contempo, contribuiscono al raggiungimento di compromessi nelle questioni che vanno oltre la mera rappresentanza di interessi. Sotto questo profilo, le commissioni extraparlamentari possono essere considerate come uno strumento della democrazia partecipativa; per questo motivo vantano di una lunga tradizione nel nostro sistema politico basato sul compromesso e il consenso.
In secondo luogo, le commissioni extraparlamentari sono uno strumento efficace per rappresentare gli interessi delle organizzazioni politiche, economiche e sociali nonché una possibilità di influenzare in modo più o meno diretto le attività dell’Amministrazione. Al contempo, contribuiscono al raggiungimento di compromessi nelle questioni che vanno oltre la mera rappresentanza di interessi. Sotto questo profilo, le commissioni extraparlamentari possono essere considerate come uno strumento della democrazia partecipativa; per questo motivo vantano di una lunga tradizione nel nostro sistema politico basato sul compromesso e il consenso.
Nuova normativa
a) Situazione iniziale
Il 7 settembre 2005, nell’ambito della
riforma dell’Amministrazione federale (progetto trasversale 9), il
Consiglio federale ha deciso di avviare un riesame delle commissioni
extraparlamentari della Confederazione. In una prima fase, l’esecutivo
ha invitato i dipartimenti a procedere a una verifica delle commissioni
esistenti, disponendo di ridurre di circa un terzo il loro numero e
incaricando la Cancelleria federale di coordinare i lavori e presentare
altre proposte.
b) Disciplina unitaria per le commissioni extraparlamentari
In una seconda fase la Cancelleria federale
è stata incaricata di elaborare l'avamprogetto di revisione parziale
della legge federale sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA; RS 172.010) e il relativo
progetto per la consultazione, al fine di definire le basi legali in
materia di commissioni extraparlamentari. Conformemente alla decisione
del Consiglio federale del 29 novembre 2006 la Cancelleria federale ha
in seguito avviato la procedura di consultazione, conclusasi il 15 marzo
2007. I punti principali del progetto e le modifiche proposte sono
stati accolti favorevolmente dalla grande maggioranza dei partecipanti
alla consultazione. La necessità di una nuova normativa, la disciplina
proposta e gli obiettivi del progetto non sono stati messi in
discussione. Il 12 settembre 2007 il progetto è stato adottato dal
Consiglio federale all'attenzione del Parlamento (FF 2007 6027 e 6049).
Nella votazione finale del 20 marzo 2008 le Camere hanno approvato la
modifica della LOGA (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari;
FF 2008 1987, RU 2008 5941). Il termine di referendum è scaduto
inutilizzato il 10 luglio 2008.
Il 26 novembre 2008 il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della modifica della LOGA del 20 marzo 2008, fatto salvo l'articolo 57g. La modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, approvata il 25 novembre 1998, è entrata in vigore alla stessa data (OLOGA; RS 172.010.1; RU 2008 5949).
Il 26 novembre 2008 il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della modifica della LOGA del 20 marzo 2008, fatto salvo l'articolo 57g. La modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, approvata il 25 novembre 1998, è entrata in vigore alla stessa data (OLOGA; RS 172.010.1; RU 2008 5949).
c) Armonizzazione delle indennità per i membri delle commissioni extraparlamentari
In terzo luogo il Consiglio federale ha
incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare
direttive e criteri volti ad armonizzare le diarie e le indennità dei
membri delle commissioni extraparlamentari. In seno al DFF il progetto
corrispondente è stato messo a punto sotto la direzione dell'Ufficio
federale del personale (UFPER). La Cancelleria federale ha infine
integrato nell'OLOGA i criteri elaborati dall'UFPER nonché la relativa
classificazione delle singole commissioni.
L'entrata in vigore della modifica dell'OLOGA, decisa il 27 novembre 2009 dal Consiglio federale, e dell'articolo 57g della modifica del 20 marzo 2008 è stata fissata al 1° gennaio 2010. Contemporaneamente sono stati abrogati con effetto al 1° gennaio 2010 l'articolo 17 dell'ordinanza del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, rimasto ancora in vigore, e l'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.
Le commissioni extraparlamentari sono ora disciplinate globalmente nella LOGA e nell'OLOGA.
L'entrata in vigore della modifica dell'OLOGA, decisa il 27 novembre 2009 dal Consiglio federale, e dell'articolo 57g della modifica del 20 marzo 2008 è stata fissata al 1° gennaio 2010. Contemporaneamente sono stati abrogati con effetto al 1° gennaio 2010 l'articolo 17 dell'ordinanza del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, rimasto ancora in vigore, e l'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.
Le commissioni extraparlamentari sono ora disciplinate globalmente nella LOGA e nell'OLOGA.
I commenti sono disponibili in tedesco e francese
Rinnovo integrale
Nell’ambito delle elezioni per il rinnovo
integrale delle commissioni extraparlamentari la Cancelleria federale ha
il compito di garantire il coordinamento dei lavori preliminari con i
dipartimenti, di sottoporre proposte al Consiglio federale e di
presentare successivamente un rapporto al Parlamento. A tal fine è
autorizzata a emanare le corrispondenti istruzioni (art. 8h OLOGA).
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