Da: CdT, 12.4.13 pag 44
L'OPINIONE ■ ROBERTO FLAMMINII*
Il «supremo bene del minore»
YXZ Alla coppia in procinto di sposarsi, fra gli altri, vien letto l'articolo 159 del Codice civile svizzero. Gli viene detto che con il matrimonio gli sposi si promettono «fedeltà ed assistenza» ben sapendo che, per inosservanza di quanto promesso, in caso di adulterio, l'autorità non interverrà affatto a protezione dell'unione coniugale. Gli articoli 331, 332, 333 e 334 del CCS fanno riferimento ad una «autorità domestica» e ad un «capo famiglia» ben sapendo che l'autorità domestica in regime di matrimonio non esiste più perché condivisa e che un «capo famiglia» prende ad esistere soltanto con la rottura del matrimonio e solamente per il genitore che riceve l'affidamento dei figli, 95 volte su 100 la madre. Il diritto di famiglia con il divorzio, oltre ad aver ratificato l'instabilità e la provvisorietà della famiglia, ha confermato la reversibilità e la precarietà del matrimonio che, come ricorda il termine, allude ai diritti della madre, mentre patrimonio è inerente l'amministrazione delle risorse economiche. Infatti, al padre separato questo rimane, i doveri cioè di dividere i propri guadagni, le proprie risorse economiche, versare alimenti, alle volte perfino a vita. Dall'antico Paterfamilias al post-sessantottino post-moderno Zimbellusfamilias. Non pare proprio un gran passaggio. Se si desiderasse ripristinare un certo equilibrio nel trattamento fra madre e padre separati, occorrerebbe in primis abolire quello che alcuni hanno definito il «castigo della separazione» inflitto ai padri. Padri separati e divorziati che, per consolidata prassi giuridica finiscono per venire accodati alla sempre più lunga fila di genitori «non affidatari», fila di padri che con la separazione hanno perduto il diritto di coabitare con i propri figli, di potersene occupare adeguatamente attraverso l'educazione e l'accudimento, perché allontanati dai figli con la forza del diritto. A separazione avvenuta, con il puntello della legge, i figli figurano di fatto appartenere e rispondere esclusivamente alla madre che, grazie al diritto, riceve affidamento e custodia esclusiva della prole, di regola senza che i figli siano tempestivamente «ascoltati». Ci piace pensare ed affermare che i figli sono il frutto dell'amore, non di uno solo, ma di due genitori. A noi moderni, l'amore fatto di emozioni piacevoli ma effimere, di sentimenti che non durano più di tanto, appare oggi come il più «naturale»: tuttavia con il termine «natura» ci si riferisce all'istinto, all'impulsività, mentre l'amore dovrebbe invece essere istinto e cultura combinati, non disgiunti. La possibilità di amare, e di continuare a farlo, dovrebbe accordarsi e configurarsi attorno alle basi etiche e morali di chi ama. Ma esistono ancora queste basi etiche e morali? Ci si preoccupa di conservarle e di trasmetterle di generazione in generazione? Quando basi etiche e morali non sono presenti e non sono palesate mediante l'esempio, possiamo agire e decidere come lo fossero, senza conseguenze? Il Consiglio di Stato ritiene che i servizi per bambini, rispettivamente la presa a carico da parte di persone esterne alla famiglia (professioniste), vadano adeguatamente sostenuti da parte del Cantone. Perché non sostenere invece la presa a carico del bambino da parte del genitore, quindi anche da parte del padre? Negli anni in cui un bambino forma coi genitori la sua prima relazione umana che durerà nel tempo, scriveva Selma Fraiberg (eminente psicoterapeuta e psicoanalista infantile statunitense, scomparsa nel 1981) «quando l'amore, la fiducia, la gioia e l'autostima scaturiscono dall'amore nutritivo degli altri esseri umani, milioni di bambini piccoli imparano nel nostro paese ... che gli adulti sono intercambiabili, che l'amore è incostante, che l'attaccamento umano è un pericoloso investimento e che l'amore deve essere conservato gelosamente per il Sé al servizio della sopravvivenza». Il prezzo della separazione dal e dei genitori è spesso altissimo e senza un vero rimedio. Chi tiene ancora conto della fondamentale importanza per il bambino della continuità affettivo-relazionale con il genitore «non affidatario»? Sul sito internet del Dipartimento della Socialità e della Sanità, alla voce «Politica a favore delle famiglie», leggiamo: «La politica a favore della famiglia è un obiettivo sociale dell'ordinamento costituzionale federale e cantonale, un mezzo per promuovere pari opportunità di partenza a tutti i bambini, un diritto del bambino di crescere in condizioni dignitose e favorevoli al suo sviluppo. Per questo la revisione si inserisce in un più ampio progetto di politica familiare a livello cantonale e di promozione della parità tra donna e uomo «. Ma da chi e come sono tutelati i diritti del bambino nei casi di separazione assai numerosi e dunque non certo «trascurabili»? L'allontanamento e l'esclusione legalizzata del padre come può conciliarsi con «condizioni dignitose e favorevoli al suo sviluppo»? Chi confessa quanti uomini, quanti padri separati, hanno modo di contribuire partecipandovi attivamente all' «ampio progetto di politica familiare a livello cantonale e di promozione della parità tra donna e uomo»? A dispetto dell'importantissimo numero e della rilevanza sociale, la loro presenza e considerazione è pari a zero! Per essere padre non basta riconoscere legalmente il concepimento del figlio, l'evento naturale. Occorre mostrare attivamente la volontà di divenire padre facendolo, giorno dopo giorno, con perseveranza e continuità, con l'intenzione non solo di generare il figlio, ma di formare con lui un legame duraturo, autentico, stabile, di qualità. Perché allora l'attuale diritto del divorzio non lo prevede e non lo consente? Come mai l'Ufficio cantonale delle pari opportunità non interviene, come invece dovrebbe per suo mandato? Per quale motivo sono così pochi i politici che intervengono attivamente a favore dei figli per garantir loro la presenza del padre? Se è vero che in caso di separazione e divorzio tutte le parti coinvolte operano per il «supremo bene e nell'interesse massimo del minore», come è mai possibile che nel Codice civile svizzero ancora oggi, al libro secondo titolato «Del diritto di famiglia», ai minori non è neppure dedicato un misero capitoletto? Quando e chi concettualizzerà questo tanto declamato «bene del minore» per poter infine partire, trarvi ispirazione e tentare di realizzarlo effettivamente? Sono tutte questioni queste della massima urgenza ed importanza.
* educatore SUPSI

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