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Il «supremo bene del minore»

Da: CdT, 12.4.13 pag 44

L'OPINIONE ROBERTO FLAMMINII*
Il «supremo bene del minore»


YXZ
Alla coppia in procinto di sposar­si, fra gli altri, vien letto l'articolo 159 del Codice civile svizzero. Gli viene detto che con il ma­trimonio gli sposi si promettono «fedel­tà ed assistenza» ben sapendo che, per inosservanza di quanto promesso, in caso di adulterio, l'autorità non inter­verrà affatto a protezione dell'unione coniugale. Gli articoli 331, 332, 333 e 334 del CCS fanno riferimento ad una «autorità domestica» e ad un «capo fa­miglia» ben sapendo che l'autorità do­mestica in regime di matrimonio non esiste più perché condivisa e che un «ca­po famiglia» prende ad esistere soltanto con la rottura del matrimonio e sola­mente per il genitore che riceve l'affida­mento dei figli, 95 volte su 100 la madre. Il diritto di famiglia con il divorzio, oltre ad aver ratificato l'instabilità e la prov­visorietà della famiglia, ha confermato la reversibilità e la precarietà del matri­monio che, come ricorda il termine, al­lude ai diritti della madre, mentre patri­monio è inerente l'amministrazione delle risorse economiche. Infatti, al pa­dre separato questo rimane, i doveri cioè di dividere i propri guadagni, le proprie risorse economiche, versare ali­menti, alle volte perfino a vita. Dall'an­tico Paterfamilias al post-sessantottino post-moderno Zimbellusfamilias. Non pare proprio un gran passaggio. Se si desiderasse ripristinare un certo equili­brio nel trattamento fra madre e padre separati, occorrerebbe in primis abolire quello che alcuni hanno definito il «ca­stigo della separazione» inflitto ai pa­dri. Padri separati e divorziati che, per consolidata prassi giuridica finiscono per venire accodati alla sempre più lun­ga fila di genitori «non affidatari», fila di padri che con la separazione hanno perduto il diritto di coabitare con i pro­pri figli, di potersene occupare adegua­tamente attraverso l'educazione e l'ac­cudimento, perché allontanati dai figli con la forza del diritto. A separazione avvenuta, con il puntello della legge, i figli figurano di fatto appartenere e ri­spondere esclusivamente alla madre che, grazie al diritto, riceve affidamento e custodia esclusiva della prole, di rego­la senza che i figli siano tempestivamen­te «ascoltati». Ci piace pensare ed affer­mare che i figli sono il frutto dell'amore, non di uno solo, ma di due genitori. A noi moderni, l'amore fatto di emozioni piacevoli ma effimere, di sentimenti che non durano più di tanto, appare oggi come il più «naturale»: tuttavia con il termine «natura» ci si riferisce all'istin­to, all'impulsività, mentre l'amore do­vrebbe invece essere istinto e cultura combinati, non disgiunti. La possibilità di amare, e di continuare a farlo, do­vrebbe accordarsi e configurarsi attorno alle basi etiche e morali di chi ama. Ma esistono ancora queste basi etiche e mo­rali? Ci si preoccupa di conservarle e di trasmetterle di generazione in genera­zione? Quando basi etiche e morali non sono presenti e non sono palesate me­diante l'esempio, possiamo agire e deci­dere come lo fossero, senza conseguen­ze? Il Consiglio di Stato ritiene che i servizi per bambini, rispettivamente la presa a carico da parte di persone ester­ne alla famiglia (professioniste), vadano adeguatamente sostenuti da parte del Cantone. Perché non sostenere invece la presa a carico del bambino da parte del genitore, quindi anche da parte del pa­dre? Negli anni in cui un bambino for­ma coi genitori la sua prima relazione umana che durerà nel tempo, scriveva Selma Fraiberg (eminente psicoterapeu­ta e psicoanalista infantile statunitense, scomparsa nel 1981) «quando l'amore, la fiducia, la gioia e l'autostima scaturi­scono dall'amore nutritivo degli altri esseri umani, milioni di bambini piccoli imparano nel nostro paese ... che gli adulti sono intercambiabili, che l'amore è incostante, che l'attaccamento umano è un pericoloso investimento e che l'a­more deve essere conservato gelosamen­te per il Sé al servizio della sopravviven­za». Il prezzo della separazione dal e dei genitori è spesso altissimo e senza un vero rimedio. Chi tiene ancora conto della fondamentale importanza per il bambino della continuità affettivo-rela­zionale con il genitore «non affidata­rio»? Sul sito internet del Dipartimento della Socialità e della Sanità, alla voce «Politica a favore delle famiglie», leggia­mo: «La politica a favore della famiglia è un obiettivo sociale dell'ordinamento costituzionale federale e cantonale, un mezzo per promuovere pari opportuni­tà di partenza a tutti i bambini, un di­ritto del bambino di crescere in condi­zioni dignitose e favorevoli al suo svi­luppo. Per questo la revisione si inserisce in un più ampio progetto di politica fa­miliare a livello cantonale e di promo­zione della parità tra donna e uomo «. Ma da chi e come sono tutelati i diritti del bambino nei casi di separazione as­sai numerosi e dunque non certo «tra­scurabili»? L'allontanamento e l'esclu­sione legalizzata del padre come può conciliarsi con «condizioni dignitose e favorevoli al suo sviluppo»? Chi confes­sa quanti uomini, quanti padri separa­ti, hanno modo di contribuire parteci­pandovi attivamente all' «ampio pro­getto di politica familiare a livello can­tonale e di promozione della parità tra donna e uomo»? A dispetto dell'impor­tantissimo numero e della rilevanza so­ciale, la loro presenza e considerazione è pari a zero! Per essere padre non basta riconoscere legalmente il concepimento del figlio, l'evento naturale. Occorre mo­strare attivamente la volontà di divenire padre facendolo, giorno dopo giorno, con perseveranza e continuità, con l'in­tenzione non solo di generare il figlio, ma di formare con lui un legame dura­turo, autentico, stabile, di qualità. Per­ché allora l'attuale diritto del divorzio non lo prevede e non lo consente? Come mai l'Ufficio cantonale delle pari op­portunità non interviene, come invece dovrebbe per suo mandato? Per quale motivo sono così pochi i politici che in­tervengono attivamente a favore dei fi­gli per garantir loro la presenza del pa­dre? Se è vero che in caso di separazione e divorzio tutte le parti coinvolte opera­no per il «supremo bene e nell'interesse massimo del minore», come è mai pos­sibile che nel Codice civile svizzero an­cora oggi, al libro secondo titolato «Del diritto di famiglia», ai minori non è neppure dedicato un misero capitoletto? Quando e chi concettualizzerà questo tanto declamato «bene del minore» per poter infine partire, trarvi ispirazione e tentare di realizzarlo effettivamente? So­no tutte questioni queste della massima urgenza ed importanza.
* educatore SUPSI



Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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