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ARP2: autorità parentale congiunta negata (Parte 3)

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Da: Mattino della domenica, 26.7.15 pag 28, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri" 

Nel documento “ENTRATA IN VI­GORE DELLA REVISIONE DEL DIRITTO SULL’AUTORITÀ PA­RENTALE, RAPPORTO UFG” di maggio 2014 visionabile al link del­l’Ufficio federale di Giustizia e Po­lizia https://www.bj.admin.ch/ dam/data/bj/gesellschaft/gesetzge­bung/ archiv/elterlichesorge/ber-bj­i.pdf dam/data/bj/gesellschaft/gesetzge­bung/ archiv/elterlichesorge/ber-bj­i.pdf sono contenute lo spirito e le motivazioni di fondo delle recenti modifiche di legge concernenti l’autorità parentale entrate in vigore il 1 luglio 2014.

L’autorità parentale congiunta deve essere la regola

“Per svilupparsi armoniosamente il bambino ha bisogno di mantenere, nella misura del possibile, legami stretti con entrambi i genitori. Nell’interesse dei figli l’autorità pa­rentale congiunta deve perciò dive­nire la regola, anche in caso di genitori divorziati o non coniugati. (…) Un bambino deve avere il di­ritto d'intrattenere strette relazioni con ciascun genitore e cure ed edu­cazione organizzate da entrambi i genitori in maniera chiara e affida­bile. L'autorità parentale e la cura dei figli va disciplinato in modo tale che un bambino non abbia a subire pregiudizio a causa dello stato ci­vile dei genitori”. (estratto del Rap­porto UFG citato). Il legislatore, nel Messaggio concernente una modi­fica del Codice civile svizzero (Au­torità parentale) 11.070 del 16 no­vembre 2011 consultabile al link https://www.admin.ch/opc/it/ federal-gazette/2011/8025.pdf federal-gazette/2011/8025.pdf a pa­gina 16, prevedeva “l’autorità pa­rentale congiunta come regola. Al centro di tutte le considerazioni sul­l’autorità parentale vi è il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 D-CC). (…) Il figlio ha il diritto che i genitori si assumano congiuntamente la re­sponsabilità del suo sviluppo e della sua educazione. In questo contesto il padre e la madre vanno trattati allo stesso modo. Stabilendo l’autorità parentale congiunta come regola si intende anche esortare i giudici a considerare non solo la ri­partizione dei ruoli durante il ma­trimonio, bensì anche il loro possibile sviluppo dopo il divorzio. L’autorità parentale congiunta sarà la regola anche per i genitori non coniugati. Tuttavia nemmeno in fu­turo sarà attribuita «automatica­mente » a entrambi i genitori: se questi non riescono a trovare un ac­cordo sarà l’autorità di protezione dei minori a decidere in tal senso”.

Disposizioni transitorie

“L’articolo 12 capoversi 4 e 5 Ti­tolo finale nCC dà al genitore privo dell’autorità parentale la possibi­lità di richiedere l’autorità paren­tale congiunta entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo di­ritto. Il padre che non ha ottenuto l’autorità parentale perché non sposato con la madre del figlio può dunque rivolgersi all’ARP.

Il genitore privato dell’autorità pa­rentale con il divorzio, può rivol­gersi al giudice se il divorzio non risale a più di cinque anni dall’en­trata in vigore del nuovo diritto (cpv. 5). (…) Il giudice o «l’autorità di protezione dei minori decide come se i genitori avessero divor­ziato oppure il figlio fosse nato dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto»” (estratto del Rapporto UFG citato).

L’applicazione del nuovo diritto da parte della ARP2

Ecco come invece la ARP2 di Men­drisio applica il nuovo diritto sul­l’autorità parentale congiunta e la determinazione del domicilio dei figli da parte dei genitori: “Signor Truong Tan, con riferimento alla sua lettera del 23 giugno scorso, la informiamo che l'autorità di prote­zione o altra autorità giudiziaria hanno facoltà di impedire il trasfe­rimento di domicilio di un minore quando questo avviene palesemente contro la sua volontà, quando i suoi interessi non sono rispettati e ga­rantiti o quando il cam­biamento di domicilio impedirebbe di fatto la possibilità di incontrare regolarmente l'altro geni­tore. La consolidata giuri­sprudenza ha chiaramente stabilito che anche un tra­sferimento all'estero non è un motivo sufficiente per impedire il cambiamento di domicilio. Non vi sono pertanto le premesse per impedire il trasferimento da Maroggia a Cadenazzo come da lei richiesto. La nostra recente decisione di ripristino dei diritti di visita ha d'altronde stabi­lito che il luogo degli in­contri tra lei e sua figlia sarà almeno per il mo­mento Mendrisio. Se gli incontri con sua figlia sa­ranno positivi, nulla impe­dirà in futuro alla nuova Autorità di protezione che si occu­perà della bambina di decidere un diverso disciplinamento delle rela­zioni personali. Per quanto ri­guarda l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, tenuto conto che lei si è rifiutato di sottoporsi alla perizia relativa alle capacità genitoriali, la situazione che aveva già portato la nostra autorità a re­spingere un'identica sua domanda (nostra decisione n. 735 del 25.09.2014) non è di fatto mutata e non vi è dunque nessun nuovo e va­lido elemento per entrare nel merito di tale richiesta. Distinti saluti. Il presidente supplente: Avv. Gianluca Molina, Il segretario: Dario Leo”.

Non ci resta che pregare

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano ma liberaci dalle ARP. Amen.

Contatto:

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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