

Da: Mattino della domenica, 26.7.15 pag 28, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"
Nel documento “ENTRATA IN VIGORE DELLA REVISIONE DEL DIRITTO SULL’AUTORITÀ PARENTALE, RAPPORTO UFG” di maggio 2014 visionabile al link dell’Ufficio federale di Giustizia e Polizia https://www.bj.admin.ch/ dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/ archiv/elterlichesorge/ber-bji.pdf dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/ archiv/elterlichesorge/ber-bji.pdf sono contenute lo spirito e le motivazioni di fondo delle recenti modifiche di legge concernenti l’autorità parentale entrate in vigore il 1 luglio 2014.
L’autorità parentale congiunta deve essere la regola
“Per svilupparsi armoniosamente il bambino ha bisogno di mantenere, nella misura del possibile, legami stretti con entrambi i genitori. Nell’interesse dei figli l’autorità parentale congiunta deve perciò divenire la regola, anche in caso di genitori divorziati o non coniugati. (…) Un bambino deve avere il diritto d'intrattenere strette relazioni con ciascun genitore e cure ed educazione organizzate da entrambi i genitori in maniera chiara e affidabile. L'autorità parentale e la cura dei figli va disciplinato in modo tale che un bambino non abbia a subire pregiudizio a causa dello stato civile dei genitori”. (estratto del Rapporto UFG citato). Il legislatore, nel Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale) 11.070 del 16 novembre 2011 consultabile al link https://www.admin.ch/opc/it/ federal-gazette/2011/8025.pdf federal-gazette/2011/8025.pdf a pagina 16, prevedeva “l’autorità parentale congiunta come regola. Al centro di tutte le considerazioni sull’autorità parentale vi è il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 D-CC). (…) Il figlio ha il diritto che i genitori si assumano congiuntamente la responsabilità del suo sviluppo e della sua educazione. In questo contesto il padre e la madre vanno trattati allo stesso modo. Stabilendo l’autorità parentale congiunta come regola si intende anche esortare i giudici a considerare non solo la ripartizione dei ruoli durante il matrimonio, bensì anche il loro possibile sviluppo dopo il divorzio. L’autorità parentale congiunta sarà la regola anche per i genitori non coniugati. Tuttavia nemmeno in futuro sarà attribuita «automaticamente » a entrambi i genitori: se questi non riescono a trovare un accordo sarà l’autorità di protezione dei minori a decidere in tal senso”.
Disposizioni transitorie
“L’articolo 12 capoversi 4 e 5 Titolo finale nCC dà al genitore privo dell’autorità parentale la possibilità di richiedere l’autorità parentale congiunta entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Il padre che non ha ottenuto l’autorità parentale perché non sposato con la madre del figlio può dunque rivolgersi all’ARP.
Il genitore privato dell’autorità parentale con il divorzio, può rivolgersi al giudice se il divorzio non risale a più di cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo diritto (cpv. 5). (…) Il giudice o «l’autorità di protezione dei minori decide come se i genitori avessero divorziato oppure il figlio fosse nato dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto»” (estratto del Rapporto UFG citato).
L’applicazione del nuovo diritto da parte della ARP2
Ecco come invece la ARP2 di Mendrisio applica il nuovo diritto sull’autorità parentale congiunta e la determinazione del domicilio dei figli da parte dei genitori: “Signor Truong Tan, con riferimento alla sua lettera del 23 giugno scorso, la informiamo che l'autorità di protezione o altra autorità giudiziaria hanno facoltà di impedire il trasferimento di domicilio di un minore quando questo avviene palesemente contro la sua volontà, quando i suoi interessi non sono rispettati e garantiti o quando il cambiamento di domicilio impedirebbe di fatto la possibilità di incontrare regolarmente l'altro genitore. La consolidata giurisprudenza ha chiaramente stabilito che anche un trasferimento all'estero non è un motivo sufficiente per impedire il cambiamento di domicilio. Non vi sono pertanto le premesse per impedire il trasferimento da Maroggia a Cadenazzo come da lei richiesto. La nostra recente decisione di ripristino dei diritti di visita ha d'altronde stabilito che il luogo degli incontri tra lei e sua figlia sarà almeno per il momento Mendrisio. Se gli incontri con sua figlia saranno positivi, nulla impedirà in futuro alla nuova Autorità di protezione che si occuperà della bambina di decidere un diverso disciplinamento delle relazioni personali. Per quanto riguarda l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, tenuto conto che lei si è rifiutato di sottoporsi alla perizia relativa alle capacità genitoriali, la situazione che aveva già portato la nostra autorità a respingere un'identica sua domanda (nostra decisione n. 735 del 25.09.2014) non è di fatto mutata e non vi è dunque nessun nuovo e valido elemento per entrare nel merito di tale richiesta. Distinti saluti. Il presidente supplente: Avv. Gianluca Molina, Il segretario: Dario Leo”.
Non ci resta che pregare
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano ma liberaci dalle ARP. Amen.
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