
Da: Mattino della domenica, 04.10.15 pag 23, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"
La teoria
La Giudice Emanuela Epiney-Colombo del Tribunale di Appello nel suo libro “Il cittadino e l’autorità tutoria” scrive “Il diritto alla relazioni personali è garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 13 della Costituzione federale, che impongono allo Stato di rispettare la vita privata e familiare dei cittadini. Queste norme proteggono il cittadino dalle ingerenze dello Stato (effetto verticale) ma non permettono di garantire il diritto alle relazioni personali tra cittadini (effetto orizzontale). Dal profilo del diritto civile il diritto alle relazioni personali beneficia della protezione della personalità (art. 28 CC) ed è possibile chiedere il risarcimento del danno patito a chi lo ha violato. Il diritto penale protegge il titolare dell’autorità parentale o della custodia (art 220 CP) ma non offre una protezione al genitore che vuole esercitare il diritto di visita, se non tramite il reato di disobbedienza agli ordini dell’autorità (art. 292 CP) (pag 152)” Un padre che desidera vedere rispettati i diritti di visita coi suoi figli affidati alla madre ha dunque una sola tutela giuridica, l’articolo 292 “Disobbedienza a decisioni dell'autorità” del codice penale svizzero: “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.” Quindi ci sono due passi: il primo chiedere all’ARP o al Pretore di emettere le ordinanze concernenti i diritti di visita con la comminatoria penale dell’art. 292 CP, il secondo di sporgere querela penale contro la madre che impedisce le relazioni personali tra il padre e i figli comuni.
L’applicazione pratica
Una decisione dell’allora CTr6 di Agno stabiliva che era compito della madre portare i figli al domicilio del padre e di quest’ultimo riportarli a quello della madre. In diverse occasioni, la donna però non portava i figli all’ex marito e non lo avvisava per tempo facendo finta di nulla, di modo che alla fine i figli non sono stati con il padre come stabilito. L’uomo è venuto poi a conoscenza che alla moglie era stata ritirata la patente; di conseguenza riteneva era lei che avrebbe dovuto organizzarsi per portargli i figli. In alcune occasioni il padre ha preso e riportato egli stesso i figli. Tuttavia, davanti al persistere del comportamento della madre, il padre ha sporto denuncia penale contro di lei, come scrive l’avvocatessa Procuratrice pubblica, “in quanto la donna avrebbe impedito all’uomo di esercitare i diritti di visita così come stabiliti dalla decisione sulle relazioni personali emanata dall’allora CTR6 di Agno”.
Decisione della CTR impunemente non rispettata dalla madre
Interrogata dalla Procuratrice pubblica (PP) la madre ha affermato che “era stata impossibilitata ad accompagnare i figli dal padre e che il di lei (ndr: nuovo) marito, così come i di lei genitori, erano altresì impossibilitati per rispettivi impegni ad accompagnare i bambini”. La PP rileva che le comunicazioni dirette tra le parti sono inesistenti e il loro rapporto è litigioso. La PP rileva pure che il padre “era a conoscenza dell’oggettiva impossibilità della donna di accompagnare presso il di lui domicilio i comuni figli minorenni ed egli non ha fatto nulla per agevolare l’esercizio del proprio diritto di visita per il fine settimana del 8-10.05.2015 e questo nonostante egli abbia però dichiarato di essersi recato al domicilio della madre per prendere e riportare i figli il 10.04.2015, il 23.04.2015, il 23.05.2015 e il 19.06.2015 anche se per portarli sarebbe la madre a doversi occupare del loro trasporto. (… ) Infine, si rileva altresì che l’imputata, nonostante fosse consapevole che il qui accusatore privato era a conoscenza della di lei oggettiva impossibilità di portare i figli al domicilio del padre, ha cercato comunque di ovviare al problema chiedendo collaborazione a suo marito e ai suoi genitori, senza però trovare la loro disponibilità. Di conseguenza, il fatto che il padre non abbia potuto esercitare il diritto di visita in occasione del fine settimana del 08.05.2015 non è da imputare ad un atto intenzionale della donna, né ad una circostanza imprevedibile e/o sconosciuta allo stesso padre. Sulla scorta di quanto prevede, bisogna concludere che gli elementi costitutivi del reato in esame non sono adempiuti (…) non si fa luogo a procedimento penale”. La madre ha veramente fatto tutto quanto poteva per obbedire alla decisione della CTR6 (chiedere ai vicini, ad amici, accompagnare i figli in bus, col taxi, ecc.)? Guarda caso ha solo chiesto ai parenti stretti che ….avevano altri impegni! Se fosse stato il padre, e non la madre, ad essere imputato sarebbe stato assolto o condannato dalla PP?
Conclusioni
La giudice Epiney-Colombo nel succitato libro scrive concludendo che “La situazione legale attuale non è soddisfacente e in caso di un rifiuto ostinato del genitore affidatario alle relazioni personali il titolare del diritto di visita si trova disarmato.” (pag 153) Come si può constatare, non è difficile per una madre impedire impunemente ai propri figli di stare con il loro papà.
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