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Impedimento dei diritti di visita: art. 292 CP non applicato alla madre

bimbiombrellaschiena

Da: Mattino della domenica, 04.10.15 pag 23, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri" 

La teoria

La Giudice Emanuela Epiney-Co­lombo del Tribunale di Appello nel suo libro “Il cittadino e l’autorità tu­toria” scrive “Il diritto alla relazioni personali è garantito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 13 della Costituzione fede­rale, che impongono allo Stato di ri­spettare la vita privata e familiare dei cittadini. Queste norme proteggono il cittadino dalle ingerenze dello Stato (effetto verticale) ma non permettono di garantire il diritto alle relazioni per­sonali tra cittadini (effetto orizzon­tale). Dal profilo del diritto civile il diritto alle relazioni personali benefi­cia della protezione della personalità (art. 28 CC) ed è possibile chiedere il risarcimento del danno patito a chi lo ha violato. Il diritto penale protegge il titolare dell’autorità parentale o della custodia (art 220 CP) ma non offre una protezione al genitore che vuole esercitare il diritto di visita, se non tra­mite il reato di disobbedienza agli or­dini dell’autorità (art. 292 CP) (pag 152)” Un padre che desidera vedere rispettati i diritti di visita coi suoi figli affidati alla madre ha dunque una sola tutela giuridica, l’articolo 292 “Disob­bedienza a decisioni dell'autorità” del codice penale svizzero: “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.” Quindi ci sono due passi: il primo chiedere all’ARP o al Pretore di emettere le ordinanze concernenti i diritti di visita con la comminatoria penale dell’art. 292 CP, il secondo di sporgere querela penale contro la madre che impedisce le relazioni per­sonali tra il padre e i figli comuni.

L’applicazione pratica

Una decisione dell’allora CTr6 di Agno stabiliva che era compito della madre portare i figli al domicilio del padre e di quest’ultimo riportarli a quello della madre. In diverse occa­sioni, la donna però non portava i figli all’ex marito e non lo avvisava per tempo facendo finta di nulla, di modo che alla fine i figli non sono stati con il padre come stabilito. L’uomo è venuto poi a conoscenza che alla moglie era stata ritirata la patente; di conseguenza riteneva era lei che avrebbe dovuto organizzarsi per portargli i figli. In alcune occa­sioni il padre ha preso e riportato egli stesso i figli. Tuttavia, davanti al per­sistere del comportamento della madre, il padre ha sporto denuncia penale contro di lei, come scrive l’avvocatessa Procuratrice pubblica, “in quanto la donna avrebbe impe­dito all’uomo di esercitare i diritti di visita così come stabiliti dalla deci­sione sulle relazioni personali ema­nata dall’allora CTR6 di Agno”.

Decisione della CTR impunemente non rispettata dalla madre

Interrogata dalla Procuratrice pub­blica (PP) la madre ha affermato che “era stata impossibilitata ad accom­pagnare i figli dal padre e che il di lei (ndr: nuovo) marito, così come i di lei genitori, erano altresì impossibilitati per rispettivi impegni ad accompa­gnare i bambini”. La PP rileva che le comunicazioni dirette tra le parti sono inesistenti e il loro rapporto è liti­gioso. La PP rileva pure che il padre “era a conoscenza dell’oggettiva im­possibilità della donna di accompa­gnare presso il di lui domicilio i co­muni figli minorenni ed egli non ha fatto nulla per agevolare l’esercizio del proprio diritto di visita per il fine settimana del 8-10.05.2015 e questo nonostante egli abbia però dichiarato di essersi recato al domicilio della madre per prendere e riportare i figli il 10.04.2015, il 23.04.2015, il 23.05.2015 e il 19.06.2015 anche se per portarli sarebbe la madre a do­versi occupare del loro trasporto. (… ) Infine, si rileva altresì che l’impu­tata, nonostante fosse consapevole che il qui accusatore privato era a co­noscenza della di lei oggettiva impos­sibilità di portare i figli al domicilio del padre, ha cercato comunque di ovviare al problema chiedendo colla­borazione a suo marito e ai suoi geni­tori, senza però trovare la loro dispo­nibilità. Di conseguenza, il fatto che il padre non abbia potuto esercitare il diritto di visita in occasione del fine settimana del 08.05.2015 non è da imputare ad un atto intenzionale della donna, né ad una circostanza impre­vedibile e/o sconosciuta allo stesso padre. Sulla scorta di quanto prevede, bisogna concludere che gli elementi costitutivi del reato in esame non sono adempiuti (…) non si fa luogo a procedimento penale”. La madre ha veramente fatto tutto quanto poteva per obbedire alla decisione della CTR6 (chiedere ai vicini, ad amici, accompagnare i figli in bus, col taxi, ecc.)? Guarda caso ha solo chiesto ai parenti stretti che ….avevano altri im­pegni! Se fosse stato il padre, e non la madre, ad essere imputato sarebbe stato assolto o condannato dalla PP?

Conclusioni

La giudice Epiney-Colombo nel suc­citato libro scrive concludendo che “La situazione legale attuale non è soddisfacente e in caso di un rifiuto ostinato del genitore affidatario alle relazioni personali il titolare del di­ritto di visita si trova disarmato.” (pag 153) Come si può constatare, non è difficile per una madre impedire im­punemente ai propri figli di stare con il loro papà.

Contatto: ; Movimento Papageno, cp 1827 6830 Chiasso, ccp 65-103037-1

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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