Da: Mattino della domenica, 19.1.14 pag 29, papageno: in nome dei figli e dei futuri padri
Malapretura Ticinese: lesa l’immagine della giustizia.
Il Consiglio della magistratura deve agire d’ufficio
Come descritto nel sito www.ti.ch, al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giudiziarie a tempo parziale. I compiti del Consiglio della magistratura sono: esame del funzionamento della giustizia, con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato (che lo pubblica nei suoi rendiconti); la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi organizzativi; l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati; l'esonero dei magistrati quando per malattia o per altre cause non possono adempiere convenientemente i doveri della carica. Il Consiglio della magistratura (CdM) deve in ogni caso rispettare l'autonomia dei magistrati nelle loro decisioni. Non gli è perciò consentito d'interferire nelle cause giudiziarie. Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'esercizio della funzione o un comportamento offensivo della dignità della magistratura. Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo. Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione.
Superficialità, arbitrio e errori grossolani
Con preoccupante frequenza constatiamo che magistrati (pretori in particolare) svolgono i propri compiti con inaccettabile superficialità e commettendo grossolani errori, applicando in modo errato, finanche arbitrario, la legge e le procedure in vigore, danneggiando conseguentemente, sovente in modo grave e permanente, i cittadini e i minori coinvolti. Il buon funzionamento e l’immagine della giustizia non vengono affatto salvaguardati dall’agire inadempiente, offensivo e lesivo della dignità della magistratura di certi magistrati o pretori. Questo modo di agire di alcuni pretori ha come conseguenza l’inoltro di numerosi appelli, reclami e ricorsi al Tribunale d’appello cantonale (TA), il quale ne viene sommerso, al punto che i cittadini devono aspettare degli anni (talvolta fino a 4 anni) per ottenere una sentenza. Non sono rari i ricorsi per denegata giustizia inoltrati contro le preture o il TA medesimo, dopo anni di inutile attesa.
Di seguito uno di tanti altri esempi che esporremo in futuri articoli per illustrare concretamente quanto appena esposto.
Errori di calcolo intollerabili: 1 + 1 = 3 !!!!
Il pretore di Mendrisio Sud, avv. Enrico Pusterla, pretore attivo da oltre 25 anni, ha emesso una sentenza su una istanza di modifica di una convenzione di divorzio inoltrata da un papà, risposatosi, in disoccupazione e proprietario di un appartamento dato in affitto. Il pretore Pusterla ha calcolato in modo manifestamente errato il reddito del padre. Egli gli ha attribuito fr. 5176.- di reddito mensile e un fabbisogno di fr. 2355.-, gli ha negato l’assistenza giudiziaria (invece concessa alla ex moglie) e confermato gli alimenti della convenzione di divorzio, condannandolo a pagare per il figlio fr. 1100.- mensili fino ai 16 anni e fr. 1300.- dai 17. Essendo questi importi decisamente oltre le sue reali disponibilità, il padre ha dovuto inevitabilmente inoltrare appello. In riferimento alle giustificazioni, ai calcoli e alle conclusioni del pretore, ecco gli estratti della sentenza del tribunale di appello, giunta tempo dopo (N.B.: altri aspetti di questo caso verranno pubblicati in futuri articoli).
“Per quel che riguarda le sue entrate, l’appellante afferma che l’indennità di disoccupazione accertata dal pretore è lorda, poiché non tiene conto delle deduzioni sociali, e che dal reddito immobiliare di fr. 1300.mensili occorre dedurre gli interessi ipotecari (fr. 572.75), così come l’ammortamento (fr. 166.65) e le spese condominiali (fr. 250.-), ciò che riduce il provento netto a fr. 300.- mensili. (…) Il primo giudice ha accertato indennità di disoccupazione per fr. 3867.- (…) in realtà tale indennizzo soggiace alle deduzioni dei contributi sociali, inclusa la quota rischio della LPP. (…) Per quanto concerne il reddito immobiliare di fr. 1300.- mensili (…) il provento della sostanza riesce di fr. 310.- mensili (fr. 1300.- ./. fr. 572.75 ./. fr. 166.65 ./. fr. 250). Le entrate complessive dell’appellante ammontano perciò a fr. 3860.- mensili, esclusa la quota dell’assegno familiare per il figlio. (…) Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l’appellante fa valere di dover mantenere sé stesso e la seconda moglie (…) In definitiva il fabbisogno minimo di coppia ammonta a complessivi fr. 2920.- mensili (…) con una disponibilità di fr. 940.- mensili (fr. 3860.- ./. fr. 2920) l’appellante non risulta più in grado di far fronte al pagamento del contributo alimentare per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio.”
In conclusione, seguendo la logica esposta nella sentenza del pretore, le cifre cambiano considerevolmente: 3860 fr. di reddito anziché 5176.(ben 1316 fr. di reddito in più), 2920 fr. di fabbisogno minimo di coppia anziché 2355.- (ben 565.- fr. di spese in meno), 940.- fr. di disponibilità per far fronte ai contributi alimentari per il figlio anziché 1300.-. Da cui risulta che il pretore avv. Pusterla ha imputato a torto al nucleo del padre e della nuova moglie un reddito di 1316.- fr. in più e 565.- fr. di spese in meno, per una differenza complessiva di ben 1881.- fr. mensili calcolata in modo errato e a solo danno del nucleo paterno.
Conclusione
Quando deciderà, il CdM di dare avvio, in modo autonomo, ad una sorveglianza attiva finalizzata ad accertamenti d’ufficio nelle preture, magari su segnalazione dello stesso Tribunale d’Appello, al di là che le sentenze dei pretori siano o meno confermate per altri motivi? Non sono questi tipi di madornali errori intollerabili e lesivi del buon funzionamento, dell’immagine e della dignità della nostra magistratura? Perché i ticinesi e i residenti devono essere giudicati da pretori con un tale livello d’inadeguatezza e incompetenza professionale?
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