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Malapretura Ticinese: lesa l’immagine della giustizia

Errori reddito e spese Sentz TApretore avv enrico pusterla

Da: Mattino della domenica, 19.1.14 pag 29, papageno: in nome dei figli e dei futuri padri

Malapretura Ticinese: lesa l’immagine della giustizia


Il Consiglio della magistratura deve agire d’ufficio

Come descritto nel sito www.ti.ch, al Consiglio della magistratura è riser­vato il potere disciplinare e di sorve­glianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giu­diziarie a tempo parziale. I compiti del Consiglio della magistratura sono: esame del funzionamento della giustizia, con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato (che lo pubblica nei suoi ren­diconti); la segnalazione al Diparti­mento delle istituzioni di eventuali problemi organizzativi; l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati; l'esonero dei magi­strati quando per malattia o per altre cause non possono adempiere con­venientemente i doveri della carica. Il Consiglio della magistratura (CdM) deve in ogni caso rispettare l'autonomia dei magistrati nelle loro decisioni. Non gli è perciò consentito d'interferire nelle cause giudiziarie. Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine della giustizia. Un in­tervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'eserci­zio della funzione o un comporta­mento offensivo della dignità della magistratura. Il procedimento disci­plinare è avviato d'ufficio o su segna­lazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo. Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione.

Superficialità, arbitrio e errori grossolani

Con preoccupante frequenza consta­tiamo che magistrati (pretori in par­ticolare) svolgono i propri compiti con inaccettabile superficialità e commettendo grossolani errori, ap­plicando in modo errato, finanche ar­bitrario, la legge e le procedure in vigore, danneggiando conseguente­mente, sovente in modo grave e per­manente, i cittadini e i minori coin­volti. Il buon funzionamento e l’im­magine della giustizia non vengono affatto salvaguardati dall’agire ina­dempiente, offensivo e lesivo della dignità della magistratura di certi magistrati o pretori. Questo modo di agire di alcuni pretori ha come con­seguenza l’inoltro di numerosi ap­pelli, reclami e ricorsi al Tribunale d’appello cantonale (TA), il quale ne viene sommerso, al punto che i cit­tadini devono aspettare degli anni (talvolta fino a 4 anni) per ottenere una sentenza. Non sono rari i ricorsi per denegata giustizia inoltrati con­tro le preture o il TA medesimo, dopo anni di inutile attesa.

Di seguito uno di tanti altri esempi che esporremo in futuri articoli per illustrare concretamente quanto ap­pena esposto.

Errori di calcolo intollerabili: 1 + 1 = 3 !!!!

Il pretore di Mendrisio Sud, avv. En­rico Pusterla, pretore attivo da oltre 25 anni, ha emesso una sentenza su una istanza di modifica di una con­venzione di divorzio inoltrata da un papà, risposatosi, in disoccupazione e proprietario di un appartamento dato in affitto. Il pretore Pusterla ha calcolato in modo manifestamente errato il reddito del padre. Egli gli ha attribuito fr. 5176.- di reddito men­sile e un fabbisogno di fr. 2355.-, gli ha negato l’assistenza giudiziaria (in­vece concessa alla ex moglie) e con­fermato gli alimenti della con­venzione di divorzio, condannandolo a pagare per il figlio fr. 1100.- men­sili fino ai 16 anni e fr. 1300.- dai 17. Essendo questi importi decisamente oltre le sue reali disponibilità, il padre ha dovuto inevita­bilmente inoltrare appello. In riferi­mento alle giustificazioni, ai calcoli e alle conclusioni del pretore, ecco gli estratti della sentenza del tribu­nale di appello, giunta tempo dopo (N.B.: altri aspetti di questo caso ver­ranno pubblicati in futuri articoli).

“Per quel che riguarda le sue en­trate, l’appellante afferma che l’in­dennità di disoccupazione accertata dal pretore è lorda, poiché non tiene conto delle deduzioni sociali, e che dal reddito immobiliare di fr. 1300.­mensili occorre dedurre gli interessi ipotecari (fr. 572.75), così come l’ammortamento (fr. 166.65) e le spese condominiali (fr. 250.-), ciò che riduce il provento netto a fr. 300.- mensili. (…) Il primo giudice ha accertato indennità di disoccupa­zione per fr. 3867.- (…) in realtà tale indennizzo soggiace alle deduzioni dei contributi sociali, inclusa la quota rischio della LPP. (…) Per quanto concerne il reddito immobi­liare di fr. 1300.- mensili (…) il pro­vento della sostanza riesce di fr. 310.- mensili (fr. 1300.- ./. fr. 572.75 ./. fr. 166.65 ./. fr. 250). Le entrate complessive dell’appellante ammon­tano perciò a fr. 3860.- mensili, esclusa la quota dell’assegno fami­liare per il figlio. (…) Per quanto at­tiene al proprio fabbisogno minimo, l’appellante fa valere di dover man­tenere sé stesso e la seconda moglie (…) In definitiva il fabbisogno mi­nimo di coppia ammonta a comples­sivi fr. 2920.- mensili (…) con una disponibilità di fr. 940.- mensili (fr. 3860.- ./. fr. 2920) l’appellante non risulta più in grado di far fronte al pagamento del contributo alimen­tare per il figlio stabilito nella sen­tenza di divorzio.”

In conclusione, seguendo la logica esposta nella sentenza del pretore, le cifre cambiano considerevolmente: 3860 fr. di reddito anziché 5176.­(ben 1316 fr. di reddito in più), 2920 fr. di fabbisogno minimo di coppia anziché 2355.- (ben 565.- fr. di spese in meno), 940.- fr. di disponibilità per far fronte ai contributi alimentari per il figlio anziché 1300.-. Da cui ri­sulta che il pretore avv. Pusterla ha imputato a torto al nucleo del padre e della nuova moglie un reddito di 1316.- fr. in più e 565.- fr. di spese in meno, per una differenza comples­siva di ben 1881.- fr. mensili calco­lata in modo errato e a solo danno del nucleo paterno.

Conclusione

Quando deciderà, il CdM di dare avvio, in modo autonomo, ad una sorveglianza attiva finalizzata ad ac­certamenti d’ufficio nelle preture, magari su segnalazione dello stesso Tribunale d’Appello, al di là che le sentenze dei pretori siano o meno confermate per altri motivi? Non sono questi tipi di madornali errori intollerabili e lesivi del buon funzio­namento, dell’immagine e della di­gnità della nostra magistratura? Perché i ticinesi e i residenti devono essere giudicati da pretori con un tale livello d’inadeguatezza e incompe­tenza professionale?

Contatto:

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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