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Malapretura ticinese. Sconfessato il pretore avv. Enrico Pusterla: la casa spettava al padre coi due figli e non alla moglie sola!

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La casa in cui vive la moglie sola e l’appartamento in cui vivono padre e figli

casa unifamiliareapp in condominiofiglia sul pavimento

 

Da: Mattino della domenica, rubrica "papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 15.05.2016, pag 27

 

Malapretura ticinese. Sconfessato il pretore avv. Enrico Pusterla: la casa spettava al padre coi due figli e non alla moglie sola!

 

Per il pretore Pusterla: casa alla moglie da sola.

Il mese di gennaio 2013 il pretore della Pretura di Mendrisio Sud avv Enrico Pusterla, assistito dal segreta­rio assessore avv Matteo Salvadé, ha dato seguito all’istanza di agosto 2012 di un padre in cui chiedeva per sé e i due figli, ancora agli studi, a lui affidati (uno minorenne e l’altra mag­giorenne) l’attribuzione in uso della casa. La casa unifamiliare coniugale in comproprietà al 50% con la moglie è attualmente occupata dalla ex con­sorte. Al momento della separazione, diversi anni prima, nel 2002, lo stesso pretore l’aveva attribuita alla madre avendole affidato i figli. Col passare del tempo, però essi si trasferiscono dal padre e la madre rimane da sola in casa. Il pretore Pusterla, con il se­gretario assessore Salvadé, respinse la richiesta del padre continuando a lasciare la madre sola in una casa di 5,5 locali, precludendo al padre e ai due figli di vivere nell’abitazione uni­familiare, accollando al padre le spese legali della procedura. Di seguito il padre fa ricorso contro il decreto del pretore al Tribunale di appello canto­nale (TA). ( per leggere i dettagli del decreto nel precedente articolo inse­rire il codice xyz23 nella rubrica “cerca” del sito papagenonews.ch)

Dopo 3 anni la sentenza del tribunale di appello

Il padre nel 2013, viste le difficoltà logistiche ed economiche in cui ver­sava il suo nucleo monofamiliare, ha sollecitato la prima camera civile del TA per una rapida sentenza, la quale dopo breve tempo gli rispose tra l’al­tro che “Attualmente la Camera sta procedendo all’intimazione di sen­tenze relative a procedure che risal­gono ancora al 2010. Nelle circostanze descritte è inevitabile che la trattazione dei casi in rassegna, del 2012 e del 2013, richieda ancora qualche tempo. Mi rammarico di non poterle comunicare notizie migliori.”

In effetti la sentenza del TA è perve­nuta in dicembre 2015 ossia dopo quasi 3 anni, durante i quali il pretore Pusterla e il suo assessore Salvadé hanno imposto al padre e ai due figli di vivere in un appartamento 3 locali di 55-60 m2 al contrario della madre che poteva disporre, da sola, di una casa di 200 m2 con 4 stanze da letto, doppi servizi, giardino e triplo par­cheggio auto.

Per il Tribunale di appello: casa al padre coi due figli.

“Nella fattispecie è indubbio che, al momento in cui ha adito il pretore (21 agosto 2011), il padre poteva invo­care a sostegno della propria richie­sta il fatto di dover accudire al figlio minorenne, il quale si era trasferito da lui ad inizio agosto. E a quel tempo l’interesse del ragazzo a tor­nare nel proprio ambiente domestico (ndr: nella casa) quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle con­suetudini di vita – interesse scartato dal Pretore, ma ribadito dall’appel­lante – sarebbe ancora potuto appa­rire prioritario. (…) Si tratta di sapere quale coniuge possa vantare un interesse oggettivamente prepon­derante all’assegnazione in uso dell’alloggio coniugale dopo che il fi­glio (ndr: minorenne) è andato ad abitare dal padre, ovvero se nelle cir­costanze descritte, ponderate le con­crete esigenze delle parti, non tocchi alla madre trovare – almeno pen­dente causa – un’altra residenza con­grua. Non avrebbe senso in effetti che un solo membro della famiglia bene­fici di spazi sovrabbondanti quando gli altri vengono a trovarsi in seguito a mutate contingenze in spazi assolu­tamente ristretti. Che nel caso speci­fico il padre debba offrire alloggio a due figli maggiorenni in formazione è per vero, dopo quanto si è accer­tato, un dato acquisito. (…) La madre invoca, a sostegno dell’assetto caute­lare vigente, vari problemi di salute (cervicalgie e lombo-sacralgie croni­che). Tali affezioni non ostano tutta­via a un trasloco. Né la generica ina­bilità lucrativa attestata dai medici di fiducia dell’interessata rende verosi­mile la necessità, per esigenze sani­tarie o di età, di continuare a vivere in quella abitazione. Circa le ragioni affettive o il fatto di avere abitato per anni nell’immobile, ciò non prevale sulla necessità di alloggiare conve­nientemente figli maggiorenni agli studi che non abbiano risorse pro­prie. Inoltre non consta (né è preteso) che la madre abbia – per ipotesi – as­sunto un ruolo decisivo nella com­pravendita del bene o che il fondo sia un apporto di lei nel matrimonio, sempre che ciò legittimi un suo diritto poziore a rimanere nello stabile. Ne segue che, si esaurisse la decisione in questi termini, una modifica dell’as­setto cautelare potrebbe anche tro­vare giustificazione.

Dopo 12 anni: casa da vendere all’asta e poi sentenza di divorzio da rifare.

Tuttavia, il TA annulla nel contempo la sentenza di divorzio del pretore Pu­sterla e del segretario assessore Sal­vadé che avevano tra l’altro dato la casa alla madre in liquidazione del re­gime dei beni matrimoniali; ne ordina al contrario la vendita tramite messa all’asta, dopo la quale il pretore Pu­sterla e l’assessore Salvadé dovranno riemettere una nuova sentenza di di­vorzio (sic!), nuovamente appellabile (sic! sic!). Dunque, considerato che a breve l’immobile andrebbe venduto a terzi, il padre e i due figli non possono trasferirsi nella casa, in cui rimane la madre da sola. Ella però, tramite la sua avvocata che ha richiesto per la sua cliente l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, ha inoltrato ri­corso al tribunale federale contro la vendita dell’immobile che vorrebbe invece tenere per sé. Il tribunale fede­rale ha concesso l’effetto sospensivo alla vendita, motivo per cui fino a quando il tribunale federale emetterà la sua sentenza la madre continuerà ad abitare comodamente da sola nella spaziosa casa unifamiliare, mentre il padre coi due figli, ora maggiorenni e ancora agli studi, dovranno restare nel piccolo appartamento in affitto.

Prepensionamento? Basta applicazione del diritto « à la carte »!

Secondo l’articolo 133 del Codice ci­vile svizzero “ Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio.” … e non per il bene della madre! Evviva l’applica­zione nostrana del diritto di famiglia e la “giustizia” ticinese! Consiglio della magistratura se ci sei batti un colpo! Questa procedura di separa­zione e divorzio, iniziata nel 2002, oggi nel 2016 è ancora lungi dall’es­sere terminata. Pretore avv Pusterla, dopo oltre 30 anni di “lavoro” da pre­tore, non dovrebbe, risp. potrebbe, considerare di lasciare spazio con un suo pensionamento anticipato ad altri candidati con un pensiero giuridico consono ai cambiamenti sociali? Tan­tissimi cittadini del Mendrisiotto le sarebbero enormemente grati.

Contatto: Movimento Papageno, cp 1827, 6830 Chiasso, ccp 65-103037-1

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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