La casa in cui vive la moglie sola e l’appartamento in cui vivono padre e figli
Da: Mattino della domenica, rubrica "papageno: in nome dei figli e dei futuri padri", 15.05.2016, pag 27
Malapretura ticinese. Sconfessato il pretore avv. Enrico Pusterla: la casa spettava al padre coi due figli e non alla moglie sola!
Per il pretore Pusterla: casa alla moglie da sola.
Il mese di gennaio 2013 il pretore della Pretura di Mendrisio Sud avv Enrico Pusterla, assistito dal segretario assessore avv Matteo Salvadé, ha dato seguito all’istanza di agosto 2012 di un padre in cui chiedeva per sé e i due figli, ancora agli studi, a lui affidati (uno minorenne e l’altra maggiorenne) l’attribuzione in uso della casa. La casa unifamiliare coniugale in comproprietà al 50% con la moglie è attualmente occupata dalla ex consorte. Al momento della separazione, diversi anni prima, nel 2002, lo stesso pretore l’aveva attribuita alla madre avendole affidato i figli. Col passare del tempo, però essi si trasferiscono dal padre e la madre rimane da sola in casa. Il pretore Pusterla, con il segretario assessore Salvadé, respinse la richiesta del padre continuando a lasciare la madre sola in una casa di 5,5 locali, precludendo al padre e ai due figli di vivere nell’abitazione unifamiliare, accollando al padre le spese legali della procedura. Di seguito il padre fa ricorso contro il decreto del pretore al Tribunale di appello cantonale (TA). ( per leggere i dettagli del decreto nel precedente articolo inserire il codice xyz23 nella rubrica “cerca” del sito papagenonews.ch)
Dopo 3 anni la sentenza del tribunale di appello
Il padre nel 2013, viste le difficoltà logistiche ed economiche in cui versava il suo nucleo monofamiliare, ha sollecitato la prima camera civile del TA per una rapida sentenza, la quale dopo breve tempo gli rispose tra l’altro che “Attualmente la Camera sta procedendo all’intimazione di sentenze relative a procedure che risalgono ancora al 2010. Nelle circostanze descritte è inevitabile che la trattazione dei casi in rassegna, del 2012 e del 2013, richieda ancora qualche tempo. Mi rammarico di non poterle comunicare notizie migliori.”
In effetti la sentenza del TA è pervenuta in dicembre 2015 ossia dopo quasi 3 anni, durante i quali il pretore Pusterla e il suo assessore Salvadé hanno imposto al padre e ai due figli di vivere in un appartamento 3 locali di 55-60 m2 al contrario della madre che poteva disporre, da sola, di una casa di 200 m2 con 4 stanze da letto, doppi servizi, giardino e triplo parcheggio auto.
Per il Tribunale di appello: casa al padre coi due figli.
“Nella fattispecie è indubbio che, al momento in cui ha adito il pretore (21 agosto 2011), il padre poteva invocare a sostegno della propria richiesta il fatto di dover accudire al figlio minorenne, il quale si era trasferito da lui ad inizio agosto. E a quel tempo l’interesse del ragazzo a tornare nel proprio ambiente domestico (ndr: nella casa) quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita – interesse scartato dal Pretore, ma ribadito dall’appellante – sarebbe ancora potuto apparire prioritario. (…) Si tratta di sapere quale coniuge possa vantare un interesse oggettivamente preponderante all’assegnazione in uso dell’alloggio coniugale dopo che il figlio (ndr: minorenne) è andato ad abitare dal padre, ovvero se nelle circostanze descritte, ponderate le concrete esigenze delle parti, non tocchi alla madre trovare – almeno pendente causa – un’altra residenza congrua. Non avrebbe senso in effetti che un solo membro della famiglia benefici di spazi sovrabbondanti quando gli altri vengono a trovarsi in seguito a mutate contingenze in spazi assolutamente ristretti. Che nel caso specifico il padre debba offrire alloggio a due figli maggiorenni in formazione è per vero, dopo quanto si è accertato, un dato acquisito. (…) La madre invoca, a sostegno dell’assetto cautelare vigente, vari problemi di salute (cervicalgie e lombo-sacralgie croniche). Tali affezioni non ostano tuttavia a un trasloco. Né la generica inabilità lucrativa attestata dai medici di fiducia dell’interessata rende verosimile la necessità, per esigenze sanitarie o di età, di continuare a vivere in quella abitazione. Circa le ragioni affettive o il fatto di avere abitato per anni nell’immobile, ciò non prevale sulla necessità di alloggiare convenientemente figli maggiorenni agli studi che non abbiano risorse proprie. Inoltre non consta (né è preteso) che la madre abbia – per ipotesi – assunto un ruolo decisivo nella compravendita del bene o che il fondo sia un apporto di lei nel matrimonio, sempre che ciò legittimi un suo diritto poziore a rimanere nello stabile. Ne segue che, si esaurisse la decisione in questi termini, una modifica dell’assetto cautelare potrebbe anche trovare giustificazione.”
Dopo 12 anni: casa da vendere all’asta e poi sentenza di divorzio da rifare.
Tuttavia, il TA annulla nel contempo la sentenza di divorzio del pretore Pusterla e del segretario assessore Salvadé che avevano tra l’altro dato la casa alla madre in liquidazione del regime dei beni matrimoniali; ne ordina al contrario la vendita tramite messa all’asta, dopo la quale il pretore Pusterla e l’assessore Salvadé dovranno riemettere una nuova sentenza di divorzio (sic!), nuovamente appellabile (sic! sic!). Dunque, considerato che a breve l’immobile andrebbe venduto a terzi, il padre e i due figli non possono trasferirsi nella casa, in cui rimane la madre da sola. Ella però, tramite la sua avvocata che ha richiesto per la sua cliente l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, ha inoltrato ricorso al tribunale federale contro la vendita dell’immobile che vorrebbe invece tenere per sé. Il tribunale federale ha concesso l’effetto sospensivo alla vendita, motivo per cui fino a quando il tribunale federale emetterà la sua sentenza la madre continuerà ad abitare comodamente da sola nella spaziosa casa unifamiliare, mentre il padre coi due figli, ora maggiorenni e ancora agli studi, dovranno restare nel piccolo appartamento in affitto.
Prepensionamento? Basta applicazione del diritto « à la carte »!
Secondo l’articolo 133 del Codice civile svizzero “ Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio.” … e non per il bene della madre! Evviva l’applicazione nostrana del diritto di famiglia e la “giustizia” ticinese! Consiglio della magistratura se ci sei batti un colpo! Questa procedura di separazione e divorzio, iniziata nel 2002, oggi nel 2016 è ancora lungi dall’essere terminata. Pretore avv Pusterla, dopo oltre 30 anni di “lavoro” da pretore, non dovrebbe, risp. potrebbe, considerare di lasciare spazio con un suo pensionamento anticipato ad altri candidati con un pensiero giuridico consono ai cambiamenti sociali? Tantissimi cittadini del Mendrisiotto le sarebbero enormemente grati.
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