Da: CdT 21.12.2009 pag 7
Il gratuito patrocinio in Pretura
Il CdS risponde a 3 interrogazioni riguardanti Mendrisio e Bellinzona
Il
Governo presenterà un messaggio per la revisione totale della
legislazione cantonale in materia di assistenza giudiziaria: si
valuterà anche come contenere i costi
«Lo Stato non ha legittimazione per impugnare la decisione di
ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tuttavia,
l'articolo 36 cpv 1 lettera c conferisce allo Stato la facoltà di
ricorrere al Consiglio di moderazione contro la decisione di
retribuzione. In qualche caso, lo Stato ha presentato ricorso, in
particolare sollevando l'eccezione di prescrizione». Inoltre, non vi
è nessun conflitto di interesse per il pretore che concede
un'assistenza giudiziaria ad un avvocato (patrocinatori di una parte)
che conosce personalmente.
Questi sono gli ultimi due interventi
del Governo nell'ambito di una lunga e dettagliata risposta a tre
interrogazioni presentate dal deputato al Gran Consiglio Donatello
Poggi (Lega) che riguardavano alcune preture ticinesi (in particolare
quella di Mendrisio e di Bellinzona). Per prima cosa il Governo
fornisce informazioni a carattere generale
spiegando che nel 2005
Il 1. gennaio 2008 è entrato in vigore il regolamento sulla tariffa di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle spese ripetibili. Nelle interrogazioni il Governo ricorda che si fa riferimento al limite dell'onorario di 5 mila franchi che figura in quel regolamento. Tale limite, sottolinea il CdS, non impedisce il riconoscimento di un onorario superiore ma obbliga il difensore d'ufficio a segnalare al giudice il raggiungimento dell'importo. Lo scopo è quello di consentire al giudice di seguire al meglio l'attività dei difensori.
Il Consiglio di Stato poi intende presentare un messaggio per la revisione della legislazione cantonale in materia di assistenza giudiziaria, considerato che la maggior parte delle norme dell'attuale legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria non potranno più essere applicate nelle procedure del diritto civile e penale. «Esamineremo - continua il CdS - in quell'ambito i margini di manovra per vedere se vi sono possibilità di contenere i costi senza privare i cittadini del diritto di farsi assistere da un patrocinatore nelle cause giudiziarie».
Il Governo poi risponde ad un caso segnalato (riguardante la pretura di Mendrisio) concernente l'assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio a due coniugi in causa di divorzio: la somma data in questo caso è arrivata a 100 mila franchi e l'interrogante domandava come mai è stato concesso questo importo nonostante la coppia fosse proprietaria di una casa unifamigliare.
Il CdS rammenta allora che il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (che non è un sussidio a fondo perso ma solo l'anticipazione dei costi) è stato concesso agli interessati poiché il numero e l'ampiezza degli atti giudiziari che proponevano e contro la quale il giudice, soprattutto di primo grado, non si può opporre, impediva loro di avere a disposizione la liquidità sufficiente per assumersi i costi della causa. Prioritario in questo caso, viene sottolineato, è il mantenimento della famiglia e specialmente dei figli. «Il fatto che le parti siano proprietarie di un immobile costituisce un elemento per lo Stato per domandare la rifusione di quanto anticipato».
Riferendosi quindi alle note di onorario presentate alla pretura di Mendrisio e di Bellinzona sempre nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il Governo rileva che gli importi medi corrispondono sostanzialmente a quelli delle altre preture e sono sensibilmente inferiori all'onorario di riferimento del regolamento menzionato.
e.ga.
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