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Il caso / I mille dubbi sulle valutazioni delle “capacità genitoriali”

Da: www.ilgiornaledelticino.ch 3.12.10 (link all'articolo)

Formalmente, un atto parlamentare sotto le forme dell’interrogazione. Nella realtà, un’analisi assai appropriata e che genera quesiti su quesiti circa la liceità dell’operato di vari “specialisti”. E per questo si pubblica a mo’ di riflessione, per la firma del granconsigliere Donatello Poggi.

Parla di discriminazioni, o di mancanza di equità nella gestione dei casi. Parla di contraddizioni, parla di disarmonie per quanto riguarda la prassi attuata; disarmonie, per esempio, rispetto a quanto stabilito in sede internazionale. Ed è un fiume in piena, il granconsigliere Donatello Poggi, nel rivolgersi al Consiglio di Stato con un’interrogazione che sa di requisitoria. Il tema: rapporti, perizie e valutazioni sulle “capacità genitoriali” laddove vi sia - secondo legge - l’ascolto dei minorenni coinvolti in una vertenza tra ex-coniugi o tra ex-conviventi. Molti i punti oscuri su cui vengono chiesti lumi; trattandosi di argomento complesso, si pubblica seguendo lo schema premesse-stato dell’arte-conseguenze.

da Donatello Poggi, granconsigliere per la Lega dei Ticinesi

Nel nuovo diritto del divorzio, entrato in vigore il 1.o gennaio 2000, è previsto il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda. L’articolo 144 capoverso 2 del Codice svizzero recita: “I figli sono personalmente o appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato a meno che la loro età o altri motivi gravi si oppongono”. Per i bambini fino ai 12 anni, se la situazione tra i coniugi è conflittuale, di regola il giudice incarica una persona specificatamente formata (pedopsichiatrici, psicologi, educatori, assistenti sociali, mediatori con conoscenze psicopedagogiche); dai 12 anni, sempre di regola, il minore viene ascoltato dal giudice.

Sempre più spesso, nel corso di una causa di separazione o di divorzio dei coniugi, ai fini di pervenire ad un appianamento del conflitto coniugale e di determinare il migliore affidamento dei figli il giudice si avvale di esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari: psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, curatori educativi, eccetera. Questi esperti devono fornire al giudice maggiori informazioni ed elementi possibili rispetto ad una situazione invero assai complessa sulla quale questi dovrà esprimere il proprio giudizio. Psicologi e psichiatri, in particolare, devono indagare sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali di tutti i soggetti in questione, ricorrendo, fra altri, a strumenti che necessitano di interpretazioni invero problematiche, a “test” e ad osservazioni delicatissimi. A questi esperti il giudice ordina perizie psicologiche allo scopo di determinare le “capacità genitoriali”. L’obiettivo primario dell’ascolto, degli accertamenti e delle perizie sulle “capacità genitoriali” dovrebbe rimanere ovviamente l’interesse del minore.

Mi è stata segnalata la prassi contestabile delle “perizie o valutazioni” d’ufficio riguardanti l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta a genitori “non coniugati”. Ebbene: questa prassi messa in atto nelle Ctr e nell’Avt, e che consiste nel sottomettere a “perizia” o a “valutazione” la concessione dell’“autorità parentale congiunta sui figli comuni” nel caso di genitori non coniugati, è contraria al diritto internazionale (articolo 8 della “Convenzione europea sui diritti dell’uomo” ed articolo 5 del “Protocollo 7”), oltre che invasiva, discriminante, superflua e costosa per i genitori stessi come pure per le autorità, premesso il fatto che nel diritto federale non è previsto l’obbligo di una valutazione peritale - né tantomeno sommaria - “su mandato”, nel caso congiuntamente da parte dei genitori venga richiesta l’“autorità parentale congiunta”sui figli comuni. Mi domando dunque per quale motivo le nostre autorità amministrative (Ctr ed Avt) richiedano queste valutazioni d’ufficio, conferendo quasi sempre mandati esterni a professionisti indipendenti, operando in tal modo una discriminazione tra i genitori non sposati e quelli sposati dal momento che questi ultimi “per legge” hanno diritto all’autorità parentale, e nessuna autorità deve intromettersi nella loro sfera “familiare e privata” per effettuare valutazioni. Forse che la “privacy” vale solo quando fa comodo?
In merito alla scelta dei “periti” o degli “specialisti esterni” (tutti incaricati dall’autorità sulla base di un mandato pagato dall’ente pubblico o dai genitori), mi è stato segnalato che per esempio le nostre Preture lavorino sempre con gli stessi “mandatari”, escludendo tutti gli altri specialisti dello stesso àmbito e cioè senza effettuare alcuna “rotazione”. Sarebbe opportuno il comprendere le motivazioni alla base di questa prassi, così come sarebbe opportuno l’apportare i dovuti correttivi.

E vengo ai quesiti, che rivolgo con interrogazione al Consiglio di Stato. Primo: quanti sono i casi e quali sono i costi sostenuti per le audizioni protette dei minori nei casi di separazione o divorzio, dall’entrata in vigore della nuova Legge sul divorzio ad oggi? Secondo: a proposito delle perizie, dei rapporti e delle valutazioni circa le “capacità genitoriali” nei procedimenti di separazione e di divorzio, quanti sono tali procedimenti e quanto sono costati alle casse dello Stato (leggasi “ai contribuenti”) dall’inizio della nuova Legge sul divorzio, entrata in vigore il 1.o gennaio 2000? Terzo: quanti sono i casi e quali sono stati i costi sostenuti per l’affidamento monoparentale o condiviso? Quarto: quanti sono i casi e quali sono stati i costi sostenuti per l’affidamento extrafamiliare? Quinto: quanti sono i casi e quali sono stati i costi sostenuti per l’assistenza psicologica ai minori nelle fasi processuali?

Ancora. Sesto: quanti sono stati i casi e quali sono stati i costi sostenuti per la valutazione della condizione psicologica ed evolutiva dei minori? Settimo: quanti sono stati i casi e quali sono stati i costi sostenuti per ogni altra valutazione? Ottavo: è vero che le autorità tutorie pretendono valutazioni sulle capacità dei genitori ogniqualvolta essi richiedano di comune accordo l’autorità parentale sui figli? Quante sono le perizie o le valutazioni che sono state eseguite ogni anno in tal senso, a partire dall’introduzione del nuovo diritto del divorzio ad oggi? Quante sono tuttora pendenti a causa del ricorso dei genitori non coniugati contro l’imposizione di queste perizie e valutazioni? Quanto costano mediamente? A carico di chi - genitori o Stato - vengono poste le spese di queste valutazioni, ed in quale percentuale il costo di questi mandati viene messo a carico dello Stato (contribuenti)? Quanti sono i periti che sono stati incaricati più di una volta a redigere queste valutazioni dal 2000 in poi? Nono, da parte delle Preture (sezioni quattro e sei) di Lugano che si occupano unicamente di divorzi o di separazioni: a quanti periti esterni esse hanno fatto capo per l’audizione dei minori dal 2000 ad oggi? Qual è stato il costo medio di ogni mandato?

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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