Da: CdT, 18.1.2013, pag 9
Giustizia
Il Cantone non dovrà risarcire nulla
Il TAF di San Gallo dà torto a Berna che chiedeva 76 mila franchi per servizi di protezione civile
■ Il Canton Ticino non ha nessuna responsabilità per danni al Fondo di compensazione per le indennità di perdita di guadagno (IPG) e non deve risarcire l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Lo ha deciso il 13 dicembre 2012 il Tribunale amministrativo federale accogliendo il ricorso del Cantone. Motivo: la pretesa di risarcimento nei confronti del Cantone dell'importo di 75.087,05 franchi è da ritenersi estinta visto che la decisione è stata impugnata ben oltre il termine legale concesso, ovvero un anno dalla conoscenza del danno.
Con questa decisione del Tribunale amministrativo federale però non viene ancora scritta la parola fine a una vertenza che dura ormai dal febbraio del 2008 per un risarcimento legato alle indennità di perdita di guadagno per i giorni di protezione civile. L'UFAS può infatti impugnare quest'ultima sentenza davanti al Tribunale federale di Losanna.
Nell'ambito dell'operazione denominata «Argus», l'UFAS aveva effettuato - in collaborazione con l'Ufficio federale della protezione civile - delle investigazioni sui giorni di protezione civile svolti in diversi Cantoni poiché vi erano degli indizi tali da ritenere che le disposizioni in materia di giorni di servizio indennizzabili con le indennità di perdita di guadagno non fossero state applicate in maniera corretta da tutti e i Cantoni.
In particolar modo l'UFAS riteneva che alcuni lavori di protezione civile - svolti nel biennio 2004-2005 - non erano da ritenersi di utilità pubblica e quindi non sussisteva il diritto di versamento delle IPG. L'UFAS chiedeva dunque un risarcimento di 600 mila franchi in totale (da suddividere tra datori di lavoro di diritto privato e quelli di diritto pubblico). A livello svizzero l'ammontare del ristorno era di 4 milioni di franchi.
Da Berna è dunque partita la doppia richiesta di restituzione dei quasi 76 mila franchi alle Casse di compensazione (per quanto attiene al diritto privato) e dei restanti 450 mila ai datori di lavoro di diritto pubblico. Richieste non accolte dai diretti interessati che hanno risposto interponendo un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ritenendo decaduto il termine per far valere la pretesa di restituzione nei confronti dei militi o dei loro datori di lavoro; questo primo ricorso è stato accolto nel 2010 per quanto riguarda i 76 mila franchi. L'UFAS, in seconda battuta, ha ritenuto il Cantone responsabile dell'operato dei contabili degli organi di PCi e deciso di chiedere la restituzione della somma. Alla richiesta ha fatto immediatamente seguito il ricorso del Cantone al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento perché «la pretesa di risarcimento è da un lato perenta e dall'altro destituita di ogni fondamento». Una motivazione accolta a dicembre dello scorso anno dal Tribunale, ma che si riferisce solo al risarcimento di diritto privato. Rimane ancora in sospeso il ricorso per la parte di diritto pubblico ma visto che le motivazione della seconda operazione legale sono le medesime, a Bellinzona c'è cauto ottimismo.

«ARGUS»
Per Berna non tutti i lavori di protezione civile indennizzati erano di utilità pubblica.
(Foto Archivio CdT)
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