Da: Corriere del Ticino, 9.04.08, pag 52
Filippo Lombardi e la condizionale
Ma non è possibile! Ancora una volta una sentenza incomprensibile, almeno per noi che «non abbiamo studiato».
Propongo al Corriere del Ticino una nuova rubrica che spieghi ai non
addetti ai lavori come si sia giunti – per l’ennesima volta – ad una
sentenza che lascia molto perplessi.
Perché il giudice non ha
revocato la sospensione condizionale della pena inflitta nel 2001? Ma
siamo sicuri che la legge sia uguale per tutti?
Una condanna del genere a cosa serve? Sono molto delusa e non sono sola.
Giovanna Lombardi,
Breganzona
Quella sentenza è uno scandalo
Questa
sentenza del giudice su Filippo Lombardi è uno scandalo. Tanti
automobilisti vengono condannati con il carcere per infrazioni minori.
Quale giudice può ancora con buon senso condannare un cittadino normale
al carcere per una delle infrazioni spesso meno gravi? (come 5 volte il
ritiro della patente e guida senza patente, ecc. ecc.).
Il signor Filippo Lombardi è riuscito ad evitare la reclusione, altre persone no.
La legge non è uguale per tutti?
I confederati guardano noi Ticinesi con un sorriso. Si può prendere
ancora sul serio i problemi del Cantone Ticino con questo
rappresentante a Berna?
Questa sentenza non aiuta nessuno (tranne che il signor Lombardi), nemmeno gli operai delle Officine di Bellinzona.
Noris e Urs Wyss-Casartelli,
Manno
Le lettere qui pubblicate esprimono sentimenti diffusi nella
pubblica opinione. Esse richiedono tuttavia un complemento di
informazione: quando è in gioco la giustizia, con il principio della
parità di trattamento, è infatti più che opportuno avere a disposizione
tutti gli elementi oggettivi per esprimere valutazioni non dettate
solo o prevalentemente dai sentimenti. Il consigliere agli Stati
Filippo Lombardi non ha beneficiato di un trattamento di favore
rispetto ai comuni automobilisti: il periodo di prova (rinnovo della
sospensione condizionale della pena) appare al contrario più lungo di
quello generalmente deciso dal medesimo tribunale. Sul sito cantonale
che pubblica le sentenze (www.sentenze.ti.ch,
diritto penale, circolazione stradale) il lettore potrà consultare
numerosissime sentenze per reati della circolazione stradale con le
quali il giudice di seconda istanza ha confermato la condizionale in
casi più gravi di quelli che hanno visto coinvolto il senatore
ticinese. Un esempio tra i molti (sentenza del 22 maggio 2007, n.
10.2006.503): un automobilista è stato colto nel luglio 2006 a guidare
in stato di ubriachezza (1,8 per mille), dopo essere stato condannato
due volte in precedenza (nel 2000 e 2005) per analoghi reati.
Oltre
a ciò, la terza volta non si è fermato all’altolà dell’agente di
polizia, obbligandolo anzi a scansarsi altrimenti lo avrebbe investito,
e dandosi poi alla fuga; inoltre si è opposto intenzionalmente alla
prova del sangue. In prima istanza gli era stata revocata la
sospensione condizionale della pena. In seconda istanza, la Pretura
penale (la stessa che ha giudicato Lombardi) ha invece deciso di
mantenerla per un periodo di prova di due anni. Occorre quindi prudenza
e maggior distacco emotivo nel giudicare la pena comminata al
consigliere agli Stati, indipendentemente dalla simpatia o antipatia
che il politico suscita e dal giudizio personale che ognuno di noi può
esprimere nei suoi confronti.
Fabio Pontiggia
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