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Quattromila franchi a testa contro i 175 mila complessivi
proposti dalla Commissione. Questa l’ammenda irrogata in Pretura agli
ex dirigenti del Casinò per la mancata segnalazione del contratto
firmato con la Fun Time
«La contravvenzione c’è stata, ma la sanzione dev’essere proporzionata
alla fattispecie». Così il giudice Damiano Stefani nel motivare la
drastica riduzione della multa irrogata ieri in Pretura penale all’ex
presidente del Consiglio d’amministrazione Rocco Olgiati e all’allora
direttore del Casinò di Lugano Marco Baranzelli. «Riduzione – ha
osservato Stefani – che definire sensibile è un eufemismo ». La
decisione della Commissione federale delle case da gioco impugnata dai
due ex dirigenti parlava infatti di 100 mila, rispettivamente 75 mila
franchi per non avere notificato un accordo d’intermediazione. Pene
definite «eccessive» dal giudice che, pur riconoscendo la presenza di
una contravvenzione alla legge sul gioco d’azzardo, ha tenuto a
rilevare come si sia trattato soltanto di una mancata comunicazione.
Da qui la decisione di ridimensionare la sanzione a 4 mila franchi a
testa.
Genesi della vertenza
La vicenda mosse i suoi primi passi nell’agosto 2003 quando il Casinò stipulò un contratto con la Fun
Time (poi rescisso il 23 ottobre). In cambio di una percentuale sulla
vendita dei gettoni, la società prometteva di portare clienti
facoltosi alla casa da gioco. Di fatto Fun Time operò all’interno
della struttura di via Stauffacher, dove disponeva di un ufficio, per
soli 12 giorni. I gettoni venduti a una quarantina di clienti furono
3 milioni e alla società vennero versati 300 mila franchi.
Una collaborazione che il giudice Stefani ha definito importante da un
punto di vista qualitativo. « Anche se nel caso in questione non è
emerso alcun rischio concreto – ha osservato–èproprioneirapporti con i
grandi giocatori che può annidarsi un eventuale tentativo di
riciclaggio». Una segnalazione sarebbe di conseguenza dovuta giungere
all’autorità competente. L’omissione, ricordiamo, avrebbe
portato successivamente Berna ad infliggere una multa di 670 mila
franchi al Casinò (cresciuta in giudicato) nonché le ammende a carico
di Olgiati e di Baranzelli.
E proprio sui motivi della mancatacomunicazione si è a lungo
concentrato il dibattimento. A detta dei rappresentanti della
Commissione federale delle case da gioco, avvocato Curzio Guidotti e
lic. iur.
Marzia Fabbrini,
la decisione di non procedere alla segnalazione rappresenterebbe un’omissione intenzionale delle disposizioni.
«Agirono in buona fede»
«Un eventuale obbligo di comunicazione del contratto incombe esclusivamente alla concessionaria
e non alle singole persone che in essa si trovavano ad operare». Così
il rappresentante della difesa, avvocato Elio Brunetti,che siè
fermamente battuto per il pieno proscioglimento dei propri assistiti.
Ricordando come l’accordo prevedesseunperiododi provadi4 mesi, il
legale ha evidenziato l’impossibilità di valutarne la portata e la
valenza economica. Senza dimenticare, è stato osservato, lo scarso
interesse della struttura per il mercato dei grandi giocatori. «A
fronte di un prodotto lordo di 8586 milioni di franchi per il 2004 e
di una movimentazione di denaro stimata in 850-860 milioni, l’impatto
di Fun Time su quello che in gergoèil“giocato”sisarebbeattestato
intorno al 3%». «Fun Time– ha fatto eco Marco Baranzelli – non
rappresentava un partner importante né dal punto di vista
qualitativo né da quello quantitativo.
I moderni casinò puntano oggi sulla
clientela medio-piccola».
Osservando come le collaborazioni nel campo della promozione e del
marketing non siano soggette ad obbligo di segnalazione, l’avvocato
Brunetti ha quindi ribadito l’assenza di un interesse concreto dal
punto di vista soggettivo a sottacere il contratto con Fun Time. Nel
corso dell’arringa, il rappresentante della difesa ha infine
chiamato in causa una presunta disparità di trattamento:
«La collaborazione era stata discussa in seno al Cd A. L’avvocato
Censi, vice presidente, partecipò attivamente alla stesura della bozza
di contratto e all’incontro in cui venne deciso di non procedere ad
alcuna comunicazione ». «Nonostante ciò, soltanto Olgiati e
Baranzelli sono stati sanzionati». Una questione, ha concluso Stefani,
su cui non è stato possibile entrare in materia mancando le
motivazioni alla base della scelta dell’autorità di non procedere nei
confronti dell’allora numero due del «board» della casa da gioco.
gi.m
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