Da: CdT 4.6.09 pag 11
Risarcimento per il giudice Claudio Zali
La Camera dei ricorsi penali (CRP) ha sostanzialmente accolto un'istanza di risarcimento danni presentata dal giudice del Tribunale penale cantonale Claudio Zali, indagato per appropriazione semplice dal Ministero pubblico (prima dal PG Bruno Balestra, poi ricusato, ed in seguito dal PP Antonio Perugini che aveva deciso per un decreto di abbandono). La richiesta è stata accolta dalla CRP per quanto concerne le spese legali ed il torto morale, eccezion fatta per quanto riguarda il costo del patrocinio nel procedimento disciplinare (multa decisa nei confronti di Zali dal Consiglio della magistratura).
In pratica, al giudice Claudio Zali, assistito dall'avvocato John Noseda, è stato riconosciuto un risarcimento di quasi 35 mila franchi (di cui 5 mila per torto morale).
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Risarcimento al giudice Zali
La Camera dei ricorsi penali riconosce quasi 35.000 franchi
Emanuele Gagliardi Giovanni MaricondaL'istanza risarcitoria è stata sostanzialmente accolta dalla CRP (spese legali e torto morale) eccezion fatta per il costo del patrocinio nel procedimento disciplinare - Zali indagato aveva ricevuto un decreto di abbandono
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Ultima puntata nel caso giudiziario concernente il giudice del Tribunale penale cantonale (TPC) Claudio Zali, indagato per appropriazione semplice dal Ministero pubblico (prima dal procuratore generale Bruno Balestra, poi ricusato ed in seguito dal procuratore pubblico Antonio Perugini che ha deciso per un decreto di abbandono): l'ha scritta la Camera dei ricorsi penali (CRP) alla quale il magistrato si era rivolto chiedendo un risarcimento danni. L'istanza risarcitoria è stata sostanzialmente accolta dalla CRP per quanto concerne le spese legali ed il torto morale, eccezion fatta per quanto riguarda il costo del patrocinio nel procedimento disciplinare. In pratica, al giudice Claudio Zali, assistito dall'avvocato John Noseda, è stato riconosciuto un risarcimento di quasi 35mila franchi (di cui 5mila per torto morale).
Nelle spese legali riconosciute (oltre al torto morale) non sono quindi contemplate quelle derivanti dall'appendice relativa alla multa decisa dal Consiglio della magistratura (duemila franchi) nei confronti del magistrato che avrebbe provocato pregiudizio all'immagine della Magistratura.
«Non sono realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato nella promozione di accusa, né di qualsiasi altro reato ipotizzabile». Così aveva scritto il procuratore pubblico Antonio Perugini nell'archiviare l'inchiesta per appropriazione semplice che aveva visto coinvolto il giudice del TPC Claudio Zali. Una vicenda di diritto minore che ha comunque creato imbarazzo all'interno di Palazzo di Giustizia e che ora con la decisione della Camera dei ricorsi penali aggiunge un ultimo tassello alla vicenda.
Il caso risaliva all'inizio del 2006 quando il giudice Zali fu interpellato da una conoscente proprietaria di un piccolo esercizio pubblico. Quest'ultima gli aveva chiesto consiglio nell'ambito di una vertenza con la precedente gerente. La donna riteneva di aver acquistato oltre al cosiddetto avviamento anche l'inventario del ristorante e solo in un secondo tempo avrebbe appreso che una parte degli oggetti apparteneva a terzi. «Da quanto emerge nell'istruttoria - osservava Perugini nella sua decisione - si può oggettivamente dedurre che di fatto il ruolo di Zali in questa vicenda "è stato quello di consulente amministrativo e giuridico" .Ruolo, ricordava ancora il PP, che non può venire frainteso con la sua funzione pubblica che non è stata né "coinvolta" ,né "esercitata"». È in questo preciso e specifico ruolo - era scritto ancora nel decreto - che va quindi esaminata la prospettata rilevanza penale del suo agire e non per rapporto a quello istituzionale di persona super-partes.Come noto, la vicenda aveva recentemente avuto un ulteriore coda in Pretura penale a Bellinzona. Davanti al giudice Siro Quadri erano infatti comparsi l'amica del giudice Zali che aveva preso in gerenza l'esercizio e due giovani acquirenti a cui lo stesso era stato in un secondo momento ceduto insieme al citato inventario. I tre erano stati raggiunti da un decreto di accusa per appropriazione indebita che proponeva per loro alcune decine di aliquote giornaliere da 30 franchi sospese condizionalmente. Il decreto era stato impugnato e, intorno alla fine di marzo, il caso era approdato a Bellinzona concludendosi con tre assoluzioni. In pratica, era passata la tesi della difesa per quanto concerne la ex gerente, amica del giudice Zali: la donna in perfetta buona fede, subentrando nella gerenza, pensava che tutto l'inventario fosse passato a lei. Secondo il giudice Quadri non vi fu insomma reato nella vicenda né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo. Da ricordare infine come un ulteriore decreto, poi cresciuto in giudicato, avesse invece raggiunto la precedente gerente, che non aveva fatto opposizione.

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