Da: La regione 17.9.10 pag 13
‘La privacy messa alla gogna’
Caso Donati, il penalista locarnese Carlo Borradori riflette su fughe di notizie e altro
« Non posso astenermi dal manifestare tutto il mio sdegno e la mia indignazione di fronte al risalto mediatico dato alla recente vicenda che ha visto coinvolto il dottor Riccardo Donati ». Lo esclama, senza mezzi termini, Carlo Borradori, avvocato penalista che in svariate occasioni ha rappresentato vittime di reati violenti o contro la sfera sessuale.
« Ciò che lascia basiti, per un’ipotesi di reato tanto delicata e che tocca intimamente la sfera privata di tutte le parti coinvolte – continua Borradori –, è la fuga di notizie verosimilmente da parte di polizia e/o Ministero pubblico per quanto attiene al nominativo dell’accusato nonché, soprattutto, all’identità della presunta vittima. A tal proposito conforta perlomeno il fatto che il governo, rispettivamente il Ministero pubblico dovranno fare chiarezza contestualmente ad un’interpellanza parlamentare (quella di Calastri, ndr.) quanto mai legittima e pertinente ». Ritenuta la natura del reato ipotizzato, la fuga di notizie a questo stadio iniziale della procedura « è un fatto gravissimo sia dal punto di vista della presunta vittima, sia da quello dell’accusato », tuona Borradori.
L’avvocato ricorda che l’articolo 34 (cpv 2) della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati a sfondo sessuale, « al capitolo riguardante la protezione speciale e i diritti speciali della vittima nel procedimento penale, sancisce il diritto della stessa all’anonimato: “Al di fuori di un procedimento giudiziario pubblico, autorità e privati possono rendere nota l’identità della vittima soltanto se necessario nell’interesse del perseguimento penale o se la vittima lo consente” ». Quasi inutile aggiungere – considera Borradori – « che la finalità di tale disposizione è proteggere la vittima o presunta tale e fare in modo che l’opinione pubblica non possa risalire alla sua identità; è infatti noto che una delle principali cause che portano la maggioranza delle vittime a desistere dal denunciare i fatti subiti è appunto il timore di non poter mantenere l’anonimato e di dover dunque rendere nota la propria esperienza ». Borradori si concentra poi sull’accusato: « Il solo fatto che in tale veste vi sia in questo caso una persona già coinvolta in una precedente procedura con ampio risalto mediatico (procedura tra l’altro che lo ha esentato da qualsivoglia responsabilità!) non doveva evidentemente legittimare la divulgazione del suo nominativo il giorno stesso dell’arresto: ciò semmai sarebbe stato accettabile, anche perché inevitabile, a inchiesta terminata, contestualmente al rinvio a processo dell’accusato. Un conto è essere accusato di truffa o appropriazione indebita, un altro è esserlo di violenza carnale; reato quest’ultimo assai più infamante per l’opinione pubblica e che soprattutto coinvolge la sfera privata di più persone ». Insomma, prosegue, « nell’ottica dell’accusato questa gogna mediatica costituisce, seppur indirettamente, una crassa violazione del principio di presunzione dell’innocenza, con tutto ciò di nefasto che questo comporta per il nostro ordinamento giuridico, ma soprattutto per la famiglia dell’accusato ». La conclusione del penalista è la seguente: « Le responsabilità di questi gravi fatti sono da ascrivere in egual misura a chi ha lasciato trapelare le informazioni e a chi le ha consapevolmente divulgate. Né uno né l’altro potevano ignorare le conseguenze del loro agire ».
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