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Compagne di padri separati o divorziati, un matrimonio potrebbe nuocervi!

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Da: Mattino della domenica, 29.01.2017 pag 26, rubrica "Papageno: in nome dei figli e dei futuri padri"

In data 19.1.2014 abbiamo pubblicato un articolo concernente un padre divorziato, con un figlio di 13 anni, il quale si è risposato. Il pretore avv Enrico Pusterla aveva calcolato in modo errato il reale reddito conseguito dal padre (5176 fr mensili netti anziché gli effettivi 3860 fr), condannandolo a versare per il figlio fino a 1300 fr mensili ( per leggere l’articolo inserire il codice xyz26 nella rubrica ‘cerca’ del sito papagenonews.ch), ben oltre le sue possibilità come accertato dal Tribunale d’Appello di Lugano (TA). I giudici Bernasconi, Giani e Ermotti del TA avevano infatti stabilito che “Le entrate complessive dell’appellante ammontano perciò a fr. 3860.- mensili, esclusa la quota dell’assegno familiare per il figlio. (…) Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l’appellante fa valere di dover mantenere sé stesso e la seconda moglie (…) In definitiva il fabbisogno minimo di coppia ammonta a complessivi fr. 2920.- mensili (…) con una disponibilità di fr. 940.- mensili (fr. 3860.- ./. fr. 2920) l’appellante non risulta più in grado di far fronte al pagamento del contributo alimentare per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio.

Prima moglie

La madre lavorava al 50% e, considerata l’età di 13 anni del figlio, la giurisprudenza non le imponeva di aumentare il grado d’impiego fino al compimento del 16 anno del figlio. Infatti “La convenuta (ndr: la prima moglie) deve ancora prendersi cura del figlio tredicenne. E secondo i principi che fanno stato in materia di divorzio, di regola una madre non è tenuta ad esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 16 anni”. Pertanto, la prima moglie non è tenuta ad aumentare la sua attività oltre il 50% per far fronte ai costi di mantenimento del proprio figlio, visto che le entrate del padre sono insufficienti a raggiungere i parametri delle tabelle di Zurigo.

Nuovo matrimonio e doveri della nuova moglie

“Il contributo non può eccedere la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo. Se però egli si risposa, il nuovo coniuge ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario nell’adempimento dei suoi doveri contributivi verso l’ex coniuge e i figli (art. 159 cpv 3 Codice Civile Svizzero), al punto da poter essere tenuto - dandosene gli estremi - a estendere o a riprendere un’attività lucrativa. (…) Nelle condizioni descritte non rimane che chiamare in ausilio la seconda moglie dell’appellante.(…) in effetti, essa è tenuta ad assistere - sussidiariamente - il marito nei suoi obblighi verso il figlio. L’appellante obietta che essa è una casalinga di 46 anni, senza attività lucrativa e con difficoltà di inserimento, poiché proviene direttamente dalla Turchia, è senza formazione professionale e non conosce l’italiano né altre lingue europee. Tutto ciò potrà anche essere vero. Resta il fatto che (…) essa ha già avuto modo di lavorare nel Canton Ticino, guadagnando 4471.- fr annui (…) la moglie è un’ausiliaria di pulizia, seppure disoccupata. Nulla induce a credere pertanto che essa non sia in grado di guadagnare quei fr 400.- mensili che permetterebbero al marito di continuare ad onorare il versamento del contributo alimentare per il figlio.”

Conclusione

Dunque, la seconda moglie, disoccupata, deve trovarsi un lavoro per aiutare il marito a pagare il contributo alimentare per il figlio - calcolato in modo palesemente errato dal pretore avv Enrico Pusterla - e permettere alla prima moglie di continuare a fare la casalinga al 50%, percentuale di tempo che la giurisprudenza ritiene necessaria per accudire un figlio tra i 10 e i 16 anni di età. Matrimonio? Con queste leggi e giurisprudenza? No grazie!

Contatto: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Movimento Papageno, cp 1827, 6830 Chiasso, ccp 65-103037-1

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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