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Autogoal della magistratura: fuori dai termini il ricorso sul “caso-Stm”?

Da: www.ilgiornaledelticino.ch 21.12.2010 (link all'articolo )
 
Rischia di finire azzerata qualsivoglia pretesa del procuratore pubblico Moreno Capella, che si era opposto al verdetto di proscioglimento emesso in Cassazione. E per quale motivo? Facile e clamoroso: nel computo dei tempi per l’inoltro della documentazione al Tribunale federale sarebbe stato commesso un errore banale…

Se non c’entrasse la serenità di alcune persone, passate da una condanna in primo grado ad un proscioglimento pieno in Cassazione e poi ancora destinatarie delle “attenzioni” della Procura pubblica, quella che stiamo per raccontare si presterebbe alla penna di un Eugène Ionesco o di un Samuel Beckett o di qualcuno che li abbia seguiti sulla strada del surreale. Rischia infatti di franare, ed in modo fragoroso oltre che inglorioso per l’amministrazione giudiziaria ticinese, l’intero castello faticosamente costruito per il ricorso contro la sentenza assolutoria emessa in settembre dai magistrati della Cassazione a proposito del “caso-Stm”, al secolo una maxitruffa di cui fu responsabile l’italiano Pietro Paolo Mosconi, già tesoriere in Svizzera per la multinazionale olandese. Secondo quanto risulta al “Giornale del Ticino”, il ricorso firmato dal procuratore pubblico Moreno Capella per ottenere il rigetto della sentenza assolutoria sarebbe stato inoltrato al Tribunale federale fuori tempo massimo, e togliamo pure il “sarebbe”. Questione di giorni, addirittura di ore; ma sulla materia non sono ammesse né ignoranza né incompetenza. Ed invece.

Circa la vicenda, circa il ricorso ed anche circa la sostanziale impalpabilità dello stesso si è raccontato ieri in lungo ed in largo. Ma accade che nelle ultime ore siano comparsi elementi - sia di forma sia di sostanza - tali da inficiare l’atto medesimo, ossia a renderlo insussistente, quasi che nemmeno esso sia stato redatto; decadrebbe dunque la pretesa di ottenere l’annullamento della sentenza di Cassazione, in via principale con la conferma del verdetto di primo grado ed in via subordinata con il rinvio alla Cassazione medesima per un nuovo giudizio. Il dubbio principale sulla validità del ricorso è per l’appunto legato alla tempistica: in pratica, a furia di traccheggiare nell’estensione del documento, il procuratore pubblico Moreno Capella - sempre che egli sia l’autore, cosa su cui è lecito l’avanzare più di un dubbio - avrebbe aspettato troppo.

Tesi sostenuta dal magistrato ricorrente: la sentenza venne emessa venerdì 10 settembre e fu intimata mercoledì 3 novembre, quindi ricevuta dal ministero pubblico il giorno successivo; il termine, viene affermato, “è venuto a scadenza domenica 5 dicembre e deve dunque essere riportato al primo giorno feriale seguente”. Cioè lunedì 6 dicembre, che è poi la data della missiva al Tribunale federale. Ma le cose non stanno così, proprio per nulla: anche ponendosi l’ipotesi secondo cui la sentenza intimata sarebbe stata ricevuta dal ministero pubblico nella giornata di giovedì 4 novembre, a rigore di calendario i 30 giorni concessi per insinuare un ricorso sarebbero scaduti sabato 4 dicembre. In realtà - e qui il colpo ad effetto, comprovato da una documentazione in possesso del “Giornale del Ticino” - le 74 pagine di motivazioni della sentenza giunsero al ministero pubblico mercoledì 3 novembre, per tramite della posta interna al Palazzo di giustizia; conseguentemente il termine si fissò a venerdì 3 dicembre, sicché il ricorso è da considerarsi tardivo e quindi inefficace. Per automatismo, tardiva ed inefficace è anche l’istanza di effetto sospensivo contenuta nel documento.

Possibile che il procuratore pubblico Moreno Capella, o chi per lui, sia incorso in una simile leggerezza? Possibile, eccome. A qualcuno la trattazione apparirà arida, ma sul rispetto delle norme (di indagine, di procedura, eccetera) si fonda l’ordinamento giudiziario in Ticino ed in Svizzera. Si sappia ad ogni modo che: a) di regola, ogni decisione in questo àmbito viene notificata ad altre autorità per mezzo della messaggeria interna dello Stato e non per tramite del servizio postale; b) la segreteria della Corte di cassazione e di revisione penale si trova al terzo piano del Palazzo di giustizia; c) l’ufficio del ministero pubblico è al piano inferiore; d) essendo partita mercoledì 3 novembre, la comunicazione giunse nello stesso giorno al ministero pubblico. Notifica valida ad ogni modo, e con quella data, essendo entrata nella cosiddetta “sfera di potere” del destinatario; un po’ come avviene se una raccomandata viene inoltrata dal privato cittadino ad una qualunque autorità giudiziaria. Fa testo, insomma, il momento del ritiro da parte dell’operatore nella messaggeria cantonale; se poi l’effettivo destinatario è assente o non raggiungibile, il problema non può riguardare chi abbia spedito la lettera. Fa testo, si diceva, e fa legge: al proposito esistono almeno due pronunciamenti, uno del 2006 e l’altro del 2009, proprio in Ticino.

Un pateracchio all’italiana, verrebbe da dire. Solo che stavolta è accaduto a Lugano, via Pretorio, e su un caso specioso perché taluno vuole farlo risultare tale.

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Tanto va la gatta....

In buona sostanza si potrebbe dire: "Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino", oppure: "Il diavolo fa le pentole ma sbaglia i coperchi". In realtà qui si tratta oggettivamente di persecuzione giudiziaria o giustizialismo che dir si voglia....speriamo bene!

 

 

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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