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Da: CdT 27.09.08 pag 8

I diritti del paziente sui propri dati sanitari sintetizzati in un opuscolo

Il prospetto informativo spiega modalità di accesso, restrizioni e contenuti gene­rici della cartella sanitaria
  Quali diritti ha il paziente, nel­l'accedere alle informazioni con­tenute nella sua cartella sanita­ria? È il quesito alla base del pro­spetto «La sua cartella sanitaria­i suoi diritti» presentato ieri a Bel­linzona ed edito dall' Associazio­ne degli incaricati svizzeri della protezione dei dati. Già disponi­bile in tedesco e in francese, l'opuscolo di sei pagine è ora sta­to tradotto in italiano e distribui­to negli ospedali pubblici svizze­ri. Sì, perché il prospetto «non si rivolge solo ai ticinesi, ma a tut­ti gli italofoni», ha spiegato il re­sponsabile per la protezione dei dati del Cantone Michele Alber­tini.
 
Ma veniamo ai diritti. «Il pa­ziente ha diritto di consultare in ogni momento la propria cartel­la e senza giustificarne la richie­sta ». Non solo:può ottenerne una copia e ha il diritto di farsi spiega­re il contenuto dagli operatori sa­nitari. E se l'informazione può essere limitata o differita a dipen­denza della situazione, è altresì diritto del paziente allegare una sua annotazione per rettificare o completare valutazioni da cui dissente. L'accesso a terzi - ope­ratori a parte - è p ure deciso dal paziente. Quanto alla conserva­zione della cartella, «la legge ob­bliga l'operatore a tenerla per al­meno dieci anni (dopo l'ultima cura ospedaliera), ma non pre­vede di avvisare il paziente della distruzione». Sarà lui stesso a do­versi fare parte attiva per tempo se vuole accedervi.
  Specchio della storia clinica del paziente, la cartella serve in pri­mis a «fornire la base informativa per garantire la continuità delle cure - ha detto Fabrizio Baraz­zoni, capo dell' Area medica del­la Direzione generale dell' EOC- ma è anche una traccia di quan­to avvenuto». Antoine Casabian­ca, capo dell' Ufficio di promozio­ne e valutazione sanitaria del DSS ha infine rimarcato come fra gli obiettivi della campagna infor­mativa vi sia quello di migliorare l'autogestione della salute e l'ac­cesso consapevole a cure di qua­lità. Il prospetto è gratuito ed è di­sponibile anche in versione elet­tronica agli indirizzi www.ti.ch/protezionedati e www.ti.ch/pro­mozionesalute.
 r.l.
 

 

Da: La repubblica.it  (www.repubblica.it)

La donna rifiutava anche di seguire il coniuge durante i suoi spostamenti di lavoro
Elena B. perderà il diritto a ricevere tremila euro dall'ex marito Valentino N.

Moglie dormiva nella stanza del figlio
Cassazione: "La separazione è colpa sua"

ROMA - Niente assegno familiare per la moglie che si è rifiutata di condividere il letto con il marito durante gli ultimi anni di matrimonio. Così si è espressa la Cassazione sul caso di una donna che ha deciso di non "condividere con il marito il talamo coniugale", rifugiandosi nella stanza del figlio. Fra i motivi della sentenza, anche il fatto che la donna si rifiutava di seguire il marito in due città diverse da quelle di residenza, dove l'uomo trascorreva, per ragioni di lavoro, gran parte della settimana.

Per la Cassazione Elena B., perderà il diritto a ricevere 3000 euro di assegno mensile dall'ex marito Valentino N., così come precedentemente stabilito dalla Corte d'Appello di Torino. La Suprema Corte infatti ha confermato che la colpa della fine dell'unione di Elena e Valentino è da attribuire alla signora, che non solo non dormiva e non voleva avere rapporti fisici col coniuge, preferendo dormire nella camera del figlio Alessandro, ma rifiutava anche sistematicamente di trasferirsi da Ivrea (dove i due abitavano) nelle altre città italiane, come Firenze e Reggio Emilia, dove il marito veniva spostato per lavoro. In compenso, però, Elena passava lunghi periodi nella sua casa di Viareggio e affidava il figlio ai parenti.

In primo grado, alla donna era stato riconosciuto il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento ma, in appello, era stata dichiarata "colpevole". La donna aveva poi fatto ricorso alla Cassazione, ma si è vista rispondere allo stesso modo dai giudici della Suprema Corte, che hanno confermato questo giudizio.
(22 settembre 2008) 

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