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Da: childrenfree del 13.9.2010

Dichiarazione sull’inapplicazione dell’Affido Condiviso (ag. APCOM)

Settembre 2010 – “Bisogna porre un freno a queste ingiustizie palesi, la legge è disattesa, una grande piaga per la società [..] tantissimi bambini soffrono questa situazione. Se la legge è giusta non crea tensioni tra i genitori; ma se è ingiusta si vengono a creare disparità e quindi litigi.”

completo: http://www.paternita.info/news/news-…is-bocelli.gif
iter legge: http://www.paternita.info/news/news-affidobis-iter.html

Da: www.adiantum.it del 13.9.10 (link all'articolo)

La Bernardini risveglia il dibattito sulla L. 54. A breve la diffida di ADIANTUM .

La Bernardini risveglia il dibattito sulla L. 54. A breve la diffida di ADIANTUM

L'On. Rita Bernardini, autrice dell'interrogazione parlamentare sulla mancata applicazione della L. 54/2006, interviene sulla vicenda del portiere del Brescia Matteo Sereni. "La vicenda del portiere di Sereni, che dopo la separazione non riesce ad avere piu' un rapporto stabile e continuativo con i figli, e' l'ulteriore dimostrazione di come la nuova normativa sul cosiddetto 'affido condiviso' introdotta con la legge n. 54 del 2006 sia stata di fatto aggirata da uno scellerato orientamento giurisprudenziale con il quale e' stato introdotto il concetto di 'genitore prevalente'".

La Bernardini aggiunge che "a causa di cio' ancora oggi nella stragrande maggioranza degli uffici giudiziari, in sede di separazione, si continua a stabilire che i minori debbano trascorrere con uno dei due genitori, quasi sempre la madre, circa l'80% del tempo, proprio come accadeva ai tempi in cui vigeva la regola dell'affido esclusivo".

Noi padri siamo carne da macello!

Noi siamo ridotti a "capro espiatorio" di una società, anche in questo, profondamente malata, storta, privata sempre più di ogni autorità, del "padre".

L'educazione, di pari passo con il crescere delle storture sociali, e non a caso, è stata viepiù "esternalizzata", portata fuori dalle mura di casa, tolta ai genitori, ma soprattutto strappata al padre, per essere delegata ad altri, a "professionisti". Umanamente, eticamente, moralmente, economicamente, risulta insostenibile, inaccettabile, e nefasto!

Tutto questo un giorno dovrà modificarsi, non potrà protrarsi a lungo, o durare indefinitamente: troppi i danni arrecati ai figli, le offese ai padri, i mali arrecati a molte, troppe, famiglie. Chi ne risponderà? Pretori? Avvocati? Professionisti del sociale? Chi? Nessuno?!

Auguriamoci solamente che, da una esagerazione, non si passi all'esagerazione opposta (come sembra mostrare ed insegnare la storia)!

Un padre separato

Da:www.adiantum.it (link all'articolo)

Civitavecchia: casa coniugale affittata dall´assegnatario. Se ricorri, paghi pure le spese

22/08/2010 - 23.19

Tribunale di Civitavecchia. Curiosa vicenda quella occorsa a D.M., operaio della cittadina laziale separato da più di sei anni. La decisione del tribunale di Civitavecchia potrebbe "fare scuola", tanto è contraria a ciò che l'ordinamento prevede in fatto di assegnazione della casa coniugale.

Facciamo un breve preambolo. La L. 54/2006 ha previsto una sorta di automatismo secondo il quale, in caso di nuovo matrimonio (o convivenza more uxorio) dell'assegnatario, la casa andrebbe al coniuge che originariamente ne era stato escluso. Successivamente è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha precisato che di automatismo non si tratta, ma di una mera possibilità che va verificata caso per caso, con apposita istanza, in base al superiore interesse del minore.

In pratica, questo passo indietro ai più è sembrato la posa di una pietra tombale, nitidamente percepita ma soltanto presunta, in quanto poche sono state, fino ad oggi, le istanze di modifica dell'assegnazione presentate nei tribunali italiani, e rare le decisioni nette e chiarificatrici. In sintesi, mancherebbe ancora il "risultato applicativo" che, nei procedimenti di separazione, gli italiani hanno imparato ad attendere con scarsa fiducia.

Torniamo alla vicenda. La separazione giudiziale di D.M. inizia sei anni fa ed è ancora pendente presso il tribunale di Civitavecchia. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, viene data in assegnazione dal giudice alla ex moglie. Qualche mese fa la ex decide di trasferirsi, e comunica la circostanza con un telegramma, nel quale specifica la nuova residenza in cui andrà a vivere con il bambino nato dalla loro unione.

D.M., come dice il nuovo ordinamento, vorrebbe - chi può biasimarlo ? - rientrare immediatamente in possesso dell'immobile, ed invia un telegramma preannunciando la cosa. Dalla controparte, nessuna risposta. Insospettito da tale atteggiamento, il nostro si reca presso l'abitazione e intravede alcuni estranei all'interno di essa, in chiarissimo "atteggiamento domestico" (in vestaglia di fronte alla TV). Chiamati i carabinieri di Passoscuro, si risolve finalmente l'enigma: gli occupanti sono provvisti di contratto d'affitto, regolarmente registrato, con tanto di uso di arredamenti e suppellettili.

D.M., sconfortato e incazzato come un riccio, sporge denuncia ma gli inquirenti non possono far nulla: c'è un contratto con terzi "in buona fede", e non li si può mandare via. Allora si prova a chiedere l'assegnazione della casa con la procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ma il Tribunale di Civitavecchia rigetta il ricorso e condanna il nostro a pagare 700 euro di spese processuali.

Pare che la signora abbia lasciato la casa solo per un breve periodo, e conta di farvi presto ritorno. Nel frattempo, non avendo reddito certo, intascherà l'affitto...Capito ?

L'appello è fissato per Dicembre, ma nel frattempo D.M. si chiede - e ce lo chiediamo anche noi - se la legge non preveda che soltanto il proprietario, o l'usufruttuario, o l'inquilino in cui sul contratto è specificato che possa sub affittare siano le uniche figure che hanno la possibilità di cedere l'uso di un immobile.

Di certo la nostra Costituzione protegge la proprietà privata, ma non a Civitavecchia, dove sembra che le case coniugali vengano di fatto confiscate.  

Dimenticavamo: D.M. continua ad essere gravato dell'ICI e della manutenzione straordinaria.....    

 

Da:www.adiantum.it (link all'articolo)

L´affido condiviso secondo il tribunale dei minori
di Roma

18/03/2010 - 14:13

Questa sentenza si commenta da sola, parla per sè stessa e per chi ha avuto l´animo di scriverla. Non occorrerebbe  altro fuorchè la vostra lettura, ma per il caso in questione vogliamo sperimentare un nuovo tipo di solidarietà: vi chiediamo di inviare i vostri commenti, di esprimervi con le vostre parole. Le raccoglieremo tutte e ne faremo una lettera, corale e collettiva, da spedire ai magistrati autori di questo capolavoro di Giustizia civile. Nel contempo, ne trasmetteremo una copia a chi, tra le istituzioni, ha "narcotizzato" il PDL 2209. Così...giusto per far sapere loro che in Italia, la legge 54 del 2006, nei fatti, non è mai entrata in vigore. 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di: Dr. Roberto Ianniello, Presidente - Dr. Armida Del Gado, Giudice - Dr. Giuseppe Parrelli, Giudice Onorario - Dr. Marisa Frasasso, Giudice Onorario, letti gli atti del procedimento per regolazione della potestà genitoriale sulla minore xxxxxxx  OSSERVA: ricorre la madre del minore in epigrafe, per chiedere una regolazione dell’esercizio della potestà sulla figlia. Ritiene il tribunale che a seguito della istruttoria effettuata sia emersa la sostanziale idoneità di ambedue i genitori ad esercitare la potestà per cui la regolazione della stessa dovrà prendere in considerazione soprattutto l’interesse della minore ad avere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, in maniera da mantenere le figure genitoriali anche dopo la separazione delle stesse. Le parti dovranno rispettarsi reciprocamente e consentire a ciascuno dei genitori di svolgere il proprio ruolo, senza indebite sostituzioni o tentativi di limitazione. Tanto premesso va disposto che l’esercizio della potestà sia congiunto tra i genitori, mantenendo allo stato la collocazione della minore presso la madre, dove è attualmente il centro degli interessi affettivi e relazionali della bambina  e prevedendo un rapporto del padre con la figlia, il più ampio possibile. Il padre dovrà provvedere in maniera idonea al mantenimento della figlia, con una somma che avuto riguardo alle situazioni patrimoniali delle parti si valuta congrua in euro 750,00 mensili, oltre alle spese straordinarie per il 50%. La limitata frequentazione tra padre e figlia intervenuta anche per gli ostacoli e le diffidenze della madre della bambina consigliano di disporre una gradualità nel rapporto da ampliare con il tempo. P.Q.M. Definitivamente pronunciando sul ricorso per regolazione della potestà genitoriale sulla minore xxxxxxxxxx dispone che sia congiunto l’esercizio della potestà sulla minore in epigrafe, che resterà collocata presso la madre xxxxxxxxxx. Il padre xxxxxxxxx potrà avere con sé la figlia, a fine settimana alternati, dalle ore 10 del Sabato alle ore 19 della Domenica con prelievo e riaccompagnamento presso la casa della madre. Potrà averla con se per un pomeriggio a settimana (il Mercoledì salvo diverso accordo tra i genitori) dalle ore 16 alle ore 20.00, con prelievo e riaccompagnamento a casa della madre. Potrà averli con se, durante le vacanze natalizie, per una settimana ad anni alterni, dal 23 al 30 Dicembre o dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, per cinque giorni, durante il periodo pasquale dal Giovedì prima al Martedì dopo Pasqua; durante l’estate: dal 15 Luglio al 14 Agosto o dal 15 Agosto al 15 Settembre, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i genitori. Le decisioni importanti per la vita della bambina saranno prese congiuntamente dai genitori, ciascun genitore prenderà da solo le decisioni concernenti l’ordinaria amministrazione, quando avrà con se la figlia. Per il periodo fino al 30 settembre 2010  il padre potrà avere con sè la figlia per l’intera giornata del Sabato o della Domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 19, con prelievo e riaccompagnamento alla casa materna. Per le prossime vacanze estive potrà avere con sé la figlia per una settimana, dal 7 al 13 Agosto (salvo diverso accordo tra i genitori). Il padre parteciperà al mantenimento della figlia, versando mensilmente alla madre della stessa la somma di euro 750,00, oltre alle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreative, ludiche e culturali) nella misura del 50%. Decreto immediatamente efficace in relazione all’urgenza di provvedere legata alla materia del procedimento.

Deciso in Roma il 12/01/10 Si comunica per intero al P.M. ed ai genitori della minore

 

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