Tribunale di Civitavecchia. Curiosa vicenda quella
occorsa a D.M., operaio della cittadina laziale separato da più di sei
anni. La decisione del tribunale di Civitavecchia potrebbe "fare
scuola", tanto è contraria a ciò che l'ordinamento prevede in fatto di
assegnazione della casa coniugale.
Facciamo un breve preambolo. La L. 54/2006 ha previsto una sorta di
automatismo secondo il quale, in caso di nuovo matrimonio (o convivenza
more uxorio) dell'assegnatario, la casa andrebbe al coniuge che
originariamente ne era stato escluso. Successivamente è intervenuta la
Corte Costituzionale, la quale ha precisato che di automatismo non si
tratta, ma di una mera possibilità che va verificata caso per caso, con
apposita istanza, in base al superiore interesse del minore.
In pratica, questo passo indietro ai più è sembrato la posa di una
pietra tombale, nitidamente percepita ma soltanto presunta, in quanto
poche sono state, fino ad oggi, le istanze di modifica dell'assegnazione
presentate nei tribunali italiani, e rare le decisioni nette e
chiarificatrici. In sintesi, mancherebbe ancora il "risultato
applicativo" che, nei procedimenti di separazione, gli italiani
hanno imparato ad attendere con scarsa fiducia.
Torniamo alla vicenda. La separazione giudiziale di D.M.
inizia sei anni fa ed è ancora pendente presso il tribunale di
Civitavecchia. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito,
viene data in assegnazione dal giudice alla ex moglie. Qualche mese fa
la ex decide di trasferirsi, e comunica la circostanza con un
telegramma, nel quale specifica la nuova residenza in cui andrà a vivere
con il bambino nato dalla loro unione.
D.M., come dice il nuovo ordinamento, vorrebbe - chi può biasimarlo ? -
rientrare immediatamente in possesso dell'immobile, ed invia un
telegramma preannunciando la cosa. Dalla controparte, nessuna risposta.
Insospettito da tale atteggiamento, il nostro si reca presso
l'abitazione e intravede alcuni estranei all'interno di essa, in
chiarissimo "atteggiamento domestico" (in vestaglia di fronte alla TV).
Chiamati i carabinieri di Passoscuro, si risolve finalmente l'enigma:
gli occupanti sono provvisti di contratto d'affitto, regolarmente
registrato, con tanto di uso di arredamenti e suppellettili.
D.M., sconfortato e incazzato come un riccio, sporge denuncia ma gli
inquirenti non possono far nulla: c'è un contratto con terzi "in buona
fede", e non li si può mandare via. Allora si prova a chiedere
l'assegnazione della casa con la procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
ma il Tribunale di Civitavecchia rigetta il ricorso e condanna il
nostro a pagare 700 euro di spese processuali.
Pare che la signora abbia lasciato la casa solo per un breve periodo, e
conta di farvi presto ritorno. Nel frattempo, non avendo reddito certo,
intascherà l'affitto...Capito ?
L'appello è fissato per Dicembre, ma nel frattempo D.M. si chiede - e
ce lo chiediamo anche noi - se la legge non preveda che soltanto il
proprietario, o l'usufruttuario, o l'inquilino in cui sul contratto è
specificato che possa sub affittare siano le uniche figure che hanno la
possibilità di cedere l'uso di un immobile.
Di certo la nostra Costituzione protegge la proprietà privata, ma non a
Civitavecchia, dove sembra che le case coniugali vengano di fatto
confiscate.
Dimenticavamo: D.M. continua ad essere gravato dell'ICI e della manutenzione straordinaria.....