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Da: La regione 19.09.08 pag 11

Rivisto al rialzo l'indennizzo per l'uomo ferito da tre colpi sparatigli dal vicino a Claro

L'uomo gravemente ferito da tre colpi sparatigli con una pistola dal proprio vicino di casa a Claro la sera del 22 ottobre 2004 beneficerà di un indennizzo più alto di quello deciso per il suo caso sulla base della Legge per l'aiuto alle vittime di reato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Il Tribunale delle assicurazioni con una sentenza pub­blicata ieri interessante tutte le vittime contenendo esame e riassunto della giurisprudenza federale, ha parzialmente accolto il ricorso pre­sentato dall'uomo che chiedeva una somma di poco inferiore agli 80 mila franchi tra danni materiali, torto morale e spese legali. Il Dss, che dovrà pagare anche 2 mila franchi di ripetibili, gliene aveva ricono­sciuti circa 13'500 che sulla base della decisione del Tribunale sono di­ventati 31 mila e rotti. Oltre a rivedere considerevolmente al rialzo il rimborso per le spese legali (passa da 3'500 a 22'500 franchi), i giudici - respingendo la tesi del Dss - hanno riconosciuto alla vittima la possi­bilità di chiedere un indennizzo del danno materiale subito. Sulla base dei documenti prodotti attestanti l'impossibilità di svolgere lavori pe­santi al proprio domicilio è stato quantificato in 500 franchi. Confer­mata invece la cifra di 10 mila franchi per il torto morale.

 

 

Da: CdT 16.09.08 pag 10

INTERROGAZIONE
 Servizio ricorsi del Cd S, quante le smentite?

  Partendo dalla constatazio­ne che il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato viene «spes­so e volentieri smentito in se­conda istanza», Donatello Pog­gi (Lega) ha inoltrato un'interro­gazione al Governo chiedendo quanti sono i ricorsi evasi negli ultimi tre anni, per quanti di es­si il CdS è stato smentito in modo netto e per quanti invece le sue tesi sono state parzial­mente accolte. 

Da: CdT 16.09.08 pag 3

Giustizia
 Un Codice penale di «manica larga»?

 Un anno e mezzo fa l'entrata in vigore - Parla il giudice federale Roy Garré

  A un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, la parte ge­nerale del Codice penale con­tinua a sollevare critiche e per­plessità relativamente alla so­stituzione delle pene detentive di breve durata con pene pecu­niarie e lavori di pubblica utili­tà. Le maggiori opposizioni ri­guardano il meccanismo delle aliquote giornaliere, in pratica una somma di denaro da 1 fi­no ad un massimo di tremila franchi a seconda della forza fi­nanziaria del reo. Nei mesi scor­si le critiche sono venute an­che da magistrati autorevoli; il procuratore generale di Neuchâ­tel Pierre Cornu aveva ad esem­pio dichiarato che il sistema delle aliquote giornaliere priva i tribunali della possibilità di scegliere la sanzione più adat­ta e raccoglie per questo l'op­posizione di gran parte degli operatori del settore. Critiche sono venute anche dal Partito Liberale Radicale e dall' UDC. Quest'ultima chiede senza mez­zi termini di fare un passo in­dietro; reintrodurre le pene de­tentive inferiori a sei mesi , con o senza la condizionale, sosti­tuire le pene pecuniarie con le multe del codice precedente, abolire la condizionale per le pene di interesse pubblico.
  PAGINA DI CARLO MANZONI
  I democentristi chiedono inoltre l'espulsione degli stranie­ri delinquenti come sanzione penale e annunciano che riven­dicheranno questi quattro pun­ti anche in Parlamento, convin­ti che le novità abbiano un ef­fetto dissuasivo limitato. Dal canto suo l'opinione pubblica è disorientata, constatando che in molti processi gli imputati se la cavano con una sanzione pecu­niaria sospesa condizionalmen­te. Anche per questo il Consiglio federale ha deciso di esaminare l'efficacia delle diverse innova­zioni introdotte nel Codice pe­nale, sollecitato anche da atti parlamentari e dalle richieste dei partiti. La riforma della parte ge­nerale del Codice penale era partita dal presupposto che pe­ne detentive di breve durata sen­za sospensione condizionale fos­sero piuttosto di ostacolo al rein­serimento sociale del delinquen­te; una concezione ripresa da esperienze fatte all'estero, prin­cipalmente in Germania e Fran­cia, e che risponde a criteri più moderni. Il messaggio del Con­siglio federale, del 1998, aveva già sollevato critiche nella fase finale della procedura di consul­tazione, quando furono espres­se preoccupazioni per la sicu­rezza pubblica. Secondo queste critiche le nuove disposizioni si concentrerebbero eccessiva­mente sugli interessi del delin­quente.
  Per fare il punto alla situazione e discutere delle critiche abbia­mo intervistato il giudice fede­rale Roy Garré, in forza al Tri­bunale penale federale di Bel­linzona. «Ma nelle risposte che seguono» - tiene a precisare il nostro interlocutore - «mi espri­mo a titolo personale e non a nome dell'intero Tribunale». Il giudice Roy Garré, locarnese, già libero docente all'universi­tà di Berna, è autore di mono­grafie e articoli in particolare nel campo della storia del diritto e del diritto penale, coautore del Commentario Basilese degli ar­ticoli sulla condizionale e la condizionale parziale. Dal 2006 è attivo alla II Corte dei reclami penali del TPF, che è competen­te per i ricorsi nel campo del­l'assistenza giudiziaria interna­zionale.
 L' INTERVISTA
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 La riforma del Codice penale di cui si discute è entrata in vigore un anno e mezzo fa e in questo periodo ha solle­vato un mare di critiche; critiche che erano già state affacciate anche pri­ma. Come mai non se n'è tenuto con­to?
 «Bisogna innanzitutto dire che i lavori preparatori di questa rifor­ma sono iniziati parecchio tem­po fa. È una riforma della parte generale, ma il Codice penale nel suo complesso risale al lontano 1937 e prima di questa riforma manteneva in ambito di sistema sanzionatorio concezioni svilup­pate a cavallo fra fine dell' Otto­cento ed inizio Novecento, ancor­ché molto moderne per quei tem­pi. Negli anni Ottanta fu così da­to l'incarico al professor Schultz di elaborare un avamprogetto, la procedura legislativa ha seguito il suo corso e alle Camere il pro­getto non ha suscitato sostanzia­li resistenze, se si eccettua forse la questione della soglia massi­ma per concedere la condiziona­­le, posta infine, dopo un lungo di­battito fra i due rami del Parla­mento a 24 mesi (prima erano 18 mesi), con però la possibilità del­la condizionale parziale fino a tre anni. Per quanto riguarda la filo­sofia generale della riforma uno dei postulati principali era quel­lo di ridurre al minimo le pene privative della libertà di corta du­rata. Ha prevalso la tesi che le pe­ne detentive di breve durata non servono, anzi possono essere tal­volta dannose».
 Ma è giusto?
 «Si ritiene che inserire in un am­biente carcerario potenzialmen­te criminogeno persone che con quell'ambiente non hanno nulla da spartire faccia più male che bene. È un'idea corretta, che ha delle conferme criminologiche. Quindi si poneva il problema di come evitare questa situazione e si è pensato, come alternativa principale, alla pena pecuniaria. Da distinguere dalla multa, an­cora possibile fino a diecimila franchi per le contravvenzioni. La pena pecuniaria ha una conce­zione completamente diversa» .
 Qual è questa concezione?
 « L'idea delle aliquote giornalie­re presuppone una pena di base fissata sulla base della colpevo­lezza del reo, a prescindere dalla sua situazione finanziaria (in pra­tica i giorni di detenzione delle vecchie pene detentive di corta durata). Una volta fissato il nu­mero delle aliquote, a seconda della situazione finanziaria del reo, si calcola la somma totale che il condannato dovrà pagare, basa­ta su un apposito coefficiente».
 Teoricamente è una concezione equa, nella pratica ci sono degli inconve­nienti?
 «In effetti il problema è che per certi condannati con redditi mol­to bassi si possono in teoria in­fliggere delle aliquote giornaliere anche di un franco. Ciò significa che ad esempio per una pena di 180 aliquote giornaliere (corri­spondenti alla detenzione di sei mesi nel vecchio diritto) si arriva ad un totale di 180 franchi».
 Che è meno di una multa per un sema­foro bruciato...
 «È chiaro che in un caso simile l'effetto dissuasivo della pena è molto discutibile, questo lo rico­nosciamo. Il problema è che il le­gislatore non ha posto un mini­mo. C'è stato, è vero, un dibatti­to, ma ci si è limitati a fissare un li­mite massimo di 3000 franchi al giorno, ciò che porta il totale del­la pena possibile a 1'080'000 fran­chi, dal momento che 360 aliquo­te è il tetto massimo che un tri­bunale può infliggere».
 D'accordo il legislatore, ma non c'è giurisprudenza riguardo al minimo della aliquota?
 «A livello di taluni tribunali can­tonali e di procure pubbliche si era fatta strada l'idea di un mini­mo di 30 franchi al giorno, ma il Tribunale federale non ha segui­to questa via. I giudici di Losanna si sono limitati a dire che la pena non deve essere talmente bassa da risultare solo simbolica, ma questo che cosa vuole dire in con­creto? Non lo so, francamente...»
 Ma il vero problema, quello che la po­polazione non riesce a digerire, è che la pena pecuniaria è con la condizio­nale. La pena non ha effetto alcuno se uno poi si comporta bene durante il periodo di prova. Non è un po' po­co?
 « In realtà la pena c'è, perché nel periodo di prova può sempre scattare. Poi c'è l'iscrizione al ca­sellario giudiziale, che non è co­sa da poco. Gli effetti marchianti della condanna ci sono. Senza di­menticare la sofferenza data dal procedimento penale in quanto tale, nonché i costi che ne deri­vano a carico del condannato. Tutti aspetti che si tende troppo spesso a dimenticare».
 Rimane il caso dei nullatenenti e di chi è in carenza beni. Non pagano e la cosa finisce lì. Che ne è dell'effetto dissuasivo della condanna?
 « L'art. 41 del Codice penale dà la possibilità al giudice di pronun­ciare una pena detentiva senza condizionale quando si ritiene che non avrebbe senso irrogare una pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità. Di per sé que­sta possibilità dovrebbe essere un'eccezione, in realtà viene uti­lizzata in determinati cantoni, sentivo dire ad un recente con­gresso di diritto penale, nel tren­ta per cento dei casi. Il che è già di per sé problematico, perché non era la volontà del legislatore di applicarlo su così vasta scala, né ciò corrisponde all'interpre­tazione data a questo articolo da parte della dottrina e della giuri­sprudenza ».
 Se l'eccezione diventa la regola vuol dire che qualcosa non torna e che la riforma è strutturata in modo quan­tomeno discutibile. Vorrei ricordarle che le critiche più aspre provengono proprio dagli addetti ai lavori, avvo­cati e magistrati, tenuti a lavorare con questo codice. A questi critici dobbia­mo aggiungere i partiti politici, in par­ticolare PLR e UDC, che si fanno inter­preti del disagio della popolazione. Non siamo allora di fronte al fallimen­to di una riforma?
 «Capisco le critiche e in parte le condivido, ma secondo me è an­cora troppo presto per giudicare. Lei parla di fallimento, ma mi sembra un po' forte come espres­sione dopo un anno e mezzo. Il Consiglio federale ha deciso di prender sul serio queste critiche e di analizzare la situazione che si è venuta a creare. Questo non significa che si debba tornare in­dietro alla casella di partenza, an­che perché la riforma presenta comunque indubbi migliora­menti nel suo complesso. Diamo tempo al tempo e vediamo pri­ma le statistiche perlomeno su di un medio periodo. Si tratterà in particolare di vedere se la crimi­nalità è aumentata. E soprattut­to si tratterà di vedere se in questo ambito di piccola delinquenza c'è una diminuzione della recidiva. In caso affermativo, questo signi­ficherebbe che la riforma non è poi così male».
 C'è l'aspetto della recidiva, ma c'è anche quello di prevenzione generale.
 «È chiaro che sotto il profilo cri­minologico occorre considerare entrambi gli elementi. Per ora non risulta che ci sia un aumen­to dei reati legati a questa rifor­ma, ma è vero che c'è un disagio da parte della popolazione. È un aspetto molto importante, da te­nere in considerazione. Quindi entra in gioco la cosiddetta pre­venzione generale positiva, ossia l'effetto simbolico del codice pe­nale il quale non deve solo dis­suadere i potenziali criminali dal commettere reati, ma deve so­prattutto convincere coloro che rispettano le leggi che lo Stato è dalla loro parte e che quindi c'è effettivamente una lotta alla cri­minalità. Se effettivamente nella popolazione risulta un disagio di questo tipo e questo disagio di­venta preoccupante, allora io tro­vo che come penalisti occorra te­nerne conto. In caso contrario la fattura la pagheremmo poi come è già avvenuto con la famosa ini­ziativa sull'internamento a vita, sostenuta dalla gran parte della popolazione, che secondo me è anche un atto di sfiducia nei con­fronti di una certa politica crimi­nologica ».
 Sfiducia, d'accordo, ma è pur vero che c'è sempre stato un fossato tra il sen­tire popolare e gli addetti ai lavori in materia di commisurazione delle pe­ne. La giustizia penale dà l'impressio­ne di essere molto indulgente ad una gran parte della popolazione. È sem­pre stato così. La gente è tendenzial­mente più severa. Perché questa di­screpanza?
 «Al proposito sono stati fatti degli studi molto interessanti:la diver­sa percezione tra la popolazione, i giudici togati e i giudici popola­ri. Si è constatatocheseaduncit­tadino si chiede in astratto di pro­nunciare delle pene su una de­terminata fattispecie ma senza conoscere il reo, ossia al di fuori del processo, si arriva alla richie­sta di pene tendenzialmente al­te. Quando quello stesso cittadi­no si trova ad essere giurato, nel senso della giuria popolare, nel confronto umano con il reo au­tomaticamente diventa più mite. È umano che sia così, perché il confronto con le circostanze del reato permette una visione più oggettiva della colpevolezza del reo che, occorre dirlo, la popola­zione solo sulla base di un arti­colo di giornale o di quello che ha sentito al bar non può formarsi. Quindi c'è sempre una polarità tra questo sentimento astratto ge­nerale di sentirsi vittima delle cri­minalità e non protetti dal siste­ma penale e dall'altra la situazio­ne del giudice popolare che quando è confrontato agli stessi accusati cambia l'impostazione perché vede tutte le sfumature. E questo è un aspetto importante. Bisognerebbe poter divulgare un'informazione il più possibile oggettiva sulla vita del reo e sulle circostanze del reato, le attenuan­ti, le aggravanti, i trascorsi, le con­seguenze di una pena sulla vita del condannato. Sono degli ele­menti che il Codice penale ci ob­bliga a tenere in considerazione nel momento in cui infliggiamo una pena. Il pubblico è influen­zato anche dalle emozioni, che bisognerebbe poter canalizzare in uno strumentario razionale. Non bisogna dimenticare che se non ci fosse il diritto penale, pren­derebbe il sopravvento la giustizia del linciaggio, il Far West, insom­ma ».
 Resta che in un confronto internazio­nale la Svizzera è meno severa con la criminalità. Non è vero?
 
«Sî, è vero, ma il Codice penale è opera del legislatore, che rappre­senta il popolo. Sul Codice pena­le del 1937, in vigore ancora og­gi, c'è stata una votazione popo­­lare, che è passata. Più recente­mente mi ha certo sorpreso che nessuno abbia contestato la par­te generale del Codice penale, se si eccettua una puntuale riforma adottata subito dopo che la rifor­ma nel suo complesso era già sta­ta varata dal Parlamento. È strano, ed è altresì vero che questo Co­dice, in confronto ad altri sistemi penali come ad esempio quello americano, ma anche a quello italiano, è più mite, ma questo non è un difetto, bensì un pregio se pensiamo ai valori ispirati al­l' Illuminismo giuridico che fanno parte del patrimonio fondamen­tale del nostro Stato di diritto».
 C' è un rapporto di causa-effetto tra le pene severe e l'altra criminalità, e in quale direzione? Mi spiego: negli USA ci sono pene molto più severe, con anche la pena di morte, ma la crimi­nalità è molto maggiore. Da noi è il contrario.
 « Negli Usa c'è una volontà mol­to più punitiva e meno risocializ­zante. Pensi che esiste addirittu­ra una legge, presa dal baseball, per cui a determinate condizio­ni dopo tre condanne scatta l'er­gastolo. Più che la risocializzazio­ne conta dunque l'incapacitazio­ne, la neutralizzazione del reo, al limite appunto con l'ergastolo e la pena di morte. Gli USA hanno anche un'altra storia, un'altra mentalità, ma francamente prefe­risco di gran lunga il nostro siste­ma, tanto più che l'effetto dissua­sivo di simili pene è più che mai contestato».
 Non pensa che si sia posto troppo l'accento sull'aspetto risocializzante e scapito di quello repressivo, anche sull'onda di postulati sessantottini?
 «Per quanto riguarda le pene di breve durata sicuramente le di­scussioni del post-Sessantotto hanno avuto una certa influenza, ma va comunque ribadito come si tratti di postulati seri, basati su precise osservazioni criminolo­giche sugli effetti nocivi e contro­producenti di questo tipo di pe­ne. D'altro canto, per quanto ri­guarda l'internamento, mi sem­bra si vada addirittura nell'altra direzione. Si constata che negli ultimi anni c'è stato un giro di vi­te. Attualmente nella politica cri­minale ci si muove fra questi due poli. La questione è alla fine quel­la di sapere quale sia la migliore legislazione per lottare contro il crimine, nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini. Quel­lo a cui dobbiamo aspirare è uno strumentario penale che permet­ta di diminuire la criminalità, e per fare questo, con Beccaria, re­sto dell'avviso che, più che la se­verità della pena, conta la sua cer­tezza e celerità».
 







SPROPORZIONI Una pena detentiva di 6 mesi del vecchio diritto,og­gi, per i nullatenenti, può trasformarsi in una condanna a pagare 180 franchi con la condizionale. Meno di una multa per un semafo­ro bruciato...
  ( foto Keystone).

 

Da: La regione 16.09.08 pag 3

Funzionari ‘da licenziare', il Ppd biasima il Nano

Pubblicare sul Mattino i nomi dei "Fun­zionari da lasciare a casa" è un modo di procedere « scorretto, odioso e irrispettoso della dignità delle persone » e « deve pertan­to cessare ». A sostenerlo è l'ufficio presi­denziale del Ppd dopo l'apparizione sul settimanale leghista di domenica scorsa della seconda lista di persone attive all'in­terno dell'amministrazione che, secondo la Lega, bisognerebbe "licenziare o man­dare in pensione". E questo, ricordano i popolari democratici, « nonostante la re­cente esplicita richiesta del Consiglio di Stato » di astenersi da eventuali altri pub­blicazioni. Richiesta formulata dopo che un primo elenco di dieci nominativi era apparso tra le pagine del domenicale lo scorso 7 settembre. Quelli usati dal Matti­no, scrivono i vertici del Ppd, « sono metodi che non appartengono alla mentalità e alla cultura dei cittadini di questo Paese ». Ba­sta, incalzano, « con i linciaggi mediatici ». Col suo comunicato stampa, l'ufficio
presidenziale dei popolari democratici « condanna l'irresponsabile iniziativa le­ghista, che colpisce singole persone e ferisce le loro famiglie. L'amministrazione canto­nale ha bisogno di collaboratori efficienti e motivati, ma chi lavora per lo Stato deve poter lavorare certo del rispetto del proprio ruolo ».
Secondo l'ufficio presidenziale dei po­polari- democratici l'apparato ammini­strativo dello Stato ha sì « bisogno di im­portanti riforme e vi sono spazi di raziona­lizzazione molto rilevanti ». Tuttavia « la riforma dell'amministrazione pubblica è un compito politico, al quale tutti devono contribuire responsabilmente, evitando inutili e arbitrari linciaggi mediatici. È in gioco la credibilità dell'impiego pubblico nel suo insieme, non solo del Cantone ma anche della Confederazione e dei Comuni ». Il Ppd chiede quindi « a Bignasca maggior rispetto per i cittadini di questo Paese ed esprime solidarietà ai funzionari colpiti ».

 

Da: La regione 15.09.08 pag 10

Tragedia di Ponte Rosso, la Crp rimanda gli atti al pp

Ricorso parzialmente accolto e atti rimandati al procuratore pubblico Nicola Respini. Con questa decisione la Corte dei ricorsi penali ha scrit­to un nuovo capitolo nella tragica vicenda che il 3 ottobre 2006, in località Ponte Rosso a Biasca, costò la vita a Laura Columberg. Come si ricor­derà la donna fu travolta, mentre viaggiava sulla strada cantonale, dal materiale portato a valle dallo straripamento del riale Vallone. Su quei fatti, a seguito di una denuncia dei suoi due figli, venne aperta un'inchie­sta che sfociò, il 15 aprile 2008, in un luogo a procedere emanato dal ma­gistrato inquirente (il pp Respini, appunto). A seguito di quella decisio­ne i due figli (Andrea e Michele Strozzi) inoltrarono un'istanza di pro­mozione dell'accusa contro ignoti. A loro giudizio le indagini prelimina­ri sarebbero state del tutto carenti, omettendo in particolare di analizza­re nel dettaglio la pericolosità della zona, a prescindere da eventi alluvio­nali e, di conseguenza, l'omissione da parte delle autorità competenti della messa in atto di opere di sicurezza. La Crp, come detto, ha accolto parzialmente le obiezioni dei due fratelli, ritenendo giustificato un ap­profondimento per chiarire in che misura i rischi di serra e quelli legati alla strada cantonale siano sovrapponibili e se il ritardo nelle opere per scongiurare il pericolo serra abbia influito su quel tragico fatto.

 

 

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