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Da: La regione, 28.02.2008, pagina 3

 

Il giudice Zali sotto accusa
Appropriazione semplice, è il reato ipotizzato a carico del magistrato del Tribunale penale Fornì consulenza a una conoscente denunciata in seguito per appropriazione indebita


L’accusa gli è stata promossa dal procuratore generale Bruno Balestra ieri mattina al termine dell’interrogatorio. Appropria­zione semplice: è il reato ipotiz­zato a carico del giudice del Tri­bunale penale cantonale Claudio Zali in relazione alla vicenda del­l’inventario di un ristorante sot­tocenerino. «
Gli indizi di rilevan­za penale si riferiscono alla consu­lenza fornita e all’allestimento di contratti mediante i quali è stata disposta, nell’estate del 2006, la cessione di un inventario di un esercizio pubblico del Luganese », si legge nello stringato comuni­cato diffuso nel pomeriggio dalla Procura.
Cominciate lo scorso mese (Zali era stato sentito una prima volta dal Pg l’11 gennaio), le inda­gini preliminari si sono quindi concluse con la promozione del­l’accusa. Un epilogo amaro e inatteso per il magistrato del Tri­bunale
penale che in un memo­riale diffuso a inizio mese (vedi l’edizione del 2 febbraio), in se­guito a indiscrezioni giornalisti­che, sosteneva di aver agito cor­rettamente e in buona fede. Chiu­sa la fase dell’assunzione delle informazioni preliminari e pro­mossa l’accusa, l’inchiesta ora procede con ulteriori approfon­dimenti. Terminerà con l’ema­nazione di un decreto d’accusa (che equivale a una proposta di condanna) oppure con un decre­to d’abbandono (proscioglimen­to).
L’inventario contestato Le indagini su Zali – 47 anni, dal 1992 in forza al Tribunale d’Appello su proposta della Lega e dal 2001 giudice del Tribunale penale – sono partite da un pro­cedimento che ha coinvolto una sua amica. Quest’ultima era sta­ta denunciata nel settembre 2006 per appropriazione indebita da un’altra donna in riferimento a una parte dell’inventario – parte la cui proprietà veniva rivendi­cata dalla denunciante – di un piccolo ristorante che la cono­scente del giudice aveva acqui­stato dalla precedente gerente. Davanti al procuratore pubblico Arturo Garzoni, la denunciata aveva fatto a un certo punto il nome del giudice, che le aveva prestato consulenza nella verten­za sull’inventario sfociata poi nella querela.
Il procedimento nei confronti della conoscente di Zali è termi­nato nel dicembre 2007 quando Garzoni le ha notificato un decre­to d’accusa per appropriazione indebita, con la proposta di una pena pecuniaria sospesa condi­zionalmente. Decreto al quale la donna ha fatto nel frattempo op­posizione.
Sul ruolo avuto da Zali in questa storia ha però voluto (e vuole) vederci chiaro il Ministe­ro pubblico. In gennaio il Pg Ba­lestra ha così avviato delle inda­gini preliminari che, come detto, si sono concluse con la promo­zione dell’accusa a carico del giu­dice per appropriazione sempli­ce. E questo, ritengono gli inqui­renti, per aver aiutato chi ha commesso il reato di appropria­zione indebita (nella fattispecie l’amica del giudice, la quale, ri­cordiamo, ha fatto opposizione al decreto d’accusa). Reato conte­stato alla persona che, recita il Codice penale, “si appropria di una cosa mobile altrui (nel caso concreto parte dell’inventario) che gli è stata affidata”.
Cosa intende fare ora Zali? Si autosospende in attesa dell’esito dell’inchiesta? Aspetta la deci­sione
del Consiglio della magi­stratura che sorveglia sull’opera­to di giudici e procuratori? Da noi interpellato, Zali non rilascia al riguardo dichiarazioni, nep­pure sulla decisione presa in mattinata dal Ministero pubbli­co: « Mi limito a confermare quan­to dichiarato nelle scorse settima­ne ». Ovvero quanto ha scritto nel suo memoriale di inizio febbraio. “Ho agito in assoluta buona fede, avendo dato credito alla versione dei fatti datami da una mia cono­scente, al solo scopo di aiutarla in una situazione di bisogno”, annotava Zali evidenziando “la correttezza del mio operato” nel­la vicenda: “(...) non vedo come potrei avere commesso reato”.
Il Consiglio della magistratura La promozione dell’accusa sarà discussa e valutata nei pros­simi giorni dal Consiglio della magistratura presieduto da Gio­vanna Roggero-Will, anch’essa giudice al Tribunale penale can­tonale. Uno dei compiti del Cdm è quello di adottare provvedi­menti disciplinari nei casi di ma­gistrati che col loro comporta­mento ledono la dignità e l’im­magine dell’istituzione di cui fanno parte. Vi si arriva però – puntualizza la presidente – alla fine dell’istruttoria.
A questo stadio della procedu­ra il Cdm valuterà se sia il caso di adottare provvedimenti provvi­sionali nei confronti di Zali (fra i quali vi è la sospensione) in atte­sa che i fatti siano definitivamen­te
chiariti.




TI- PRESS
Claudio Zali

 

Da: Corriere del Ticino, 22.02.2008, pagina 7

 

Scandalo a Ginevra: pratiche poco ortodosse nelle aziende pubbliche
Il «j’accuse» della Corte dei conti, che ha criticato pure il consigliere di Stato Robert Cramer per non avere esercitato il suo dovere di sorveglianza – Scoperte inol­tre irregolaritàcontabiliinquattrocaseperanziani


La Corte dei conti di Ginevra ha puntatoilditoierisusvariatepra­tiche salariali poco ortodosse, vi­genti nelle aziende pubbliche dei trasporti (TPG), delle energie (SIG), degli Ospedali universitari (HUG), dell’aeroporto e nell’ Hospice gé­néral, l’ente che centralizza a Gine­vra l’assistenza sociale.
Molto atteso in seguito alle pole­miche sui salari applicati alle alte sfere delle aziende semi-autono­me, il rapporto constata che, glo­balmente, le remunerazioni dei membri dei Cd A e delle direzioni delle aziende «sono conformi alle disposizioni legali e non possono essere definite eccessive».
I conti delle aziende per il periodo 2004-2006 lasciano però intrave­dere pratiche «poco ortodosse». Al direttore degli HUG, ad esempio, sono stati pagati in contanti 30 gior­ni di vacanze ( un importo di 32.500 franchi), una pratica formalmen­te vietata. L’indennità per spese di rappresentanza del direttore (20.000 franchi)non figura peral­tro nell’attestazione destinata al fi­sco.
La stessa omissione è stata ri­levata per le spese di rappresentan­za ( sempre 20.000 franchi)del di­rettore dell’ Hospice général.
Il direttore degli HUG ha inoltre di­stribuito a fine anno ai subalterni «assegni tra i 500 e i 2000 franchi» per un totale di 58.000 franchi, una
pratica non contemplata dalle di­sposizioni legali. Pure in questo ca­so le somme non sono state dichia­rate al fisco. Fra le altre manchevolezze:l’ex di­rettore dell’ Aeroporto Jean- Pierre Jobin, già criticato dalla Corte per una festa d’addio troppo lussuosa, ha ricevuto per un solo mese d’at­tività nel 2006 un premio corri­spondente a sei mesi. Il salario del presidente del consiglio d’ammi­nistrazione dei TPG è stato di 140.000 franchi nel 2006, mentre una decisione del Consiglio di Sta­to lo limita a 85.000. L’esecutivo «è però stato messo al corrente di que­sto superamento».
I salari dei quadri dei SIG, che ave­vano dato avvio allo scandalo, so­no invece stati giudicati conformi alle disposizioni in vigore. Il con­sigliere di Stato Robert Cramer ha tuttavia tardato otto mesi ad infor­mare l’esecutivo­che le disposizio­ni relative a tali stipendi erano sta­te
modificate. Criticata inoltre la scarsa sorveglianza esercitata dal ministro sugli enti che dipendono dal suo dicastero.
Da notare infine che l’ Ispettorato delle finanze ha rilevato irregola­r­ità contabili in quattro case per an­ziani. Si tratta perlopiù di una ge­stione disordinata delle entrate e delle uscite, ma in un caso si sospet­ta uno storno di fondi.

 Da: La regione, 23.02.2008, pagina 38

 

Le opinioni dei lettori


Detenzione preventiva

Il dott. Maggiore si lamenta: “Ho passato questi (60) giorni (in detenzione istruttoria) in una cella di 4x2 per 23 ore al giorno, con un lavandino senza ac­qua calda. Come fossi il peggiore dei criminali”. Ha ragione di lamentarsi. Il soggiorno in detenzione
d’inchiesta non deve comportare alcun elemento punitivo anticipato. Ha torto invece a suggerire che l’alloggio in detenzione preventiva di chi è soggetto d’inchiesta per presunta truffa potrebbe essere di­verso dalla detenzione di chi è soggetto d’inchiesta per un presunto peggiore dei crimini. I due hanno dignità uguale alla dignità che, ad esempio, ha il pubblico procuratore o chiunque altro cittadino. La presunzione d’innocenza vale per tutte le persone sul territorio svizzero a titolo e livello uguale. Da questo fatto è deducibile: La detenzione per neces­sità istruttoria non può comportare qualunque limi­te della qualità di vita, oltre le limitazioni che sorgo­no della stretta necessità di una corretta e diligente inchiesta. La società che si è dato il suo stato di dirit­to non può fare a meno che creare e gestire luoghi d’alloggio per detenzione preventiva (e isolamento se necessario), adatti ad uno standard di vita che non è inferiore allo standard che lo stato rende ac­cessibile ai singoli cittadini che dipendono al 100% dell’assistenza sociale. EDOUARD WAHL, BRISSAGO

 

Da : La regione, 23.02.2008, pagina 21 

 

Condanna dimezzata
Due anni e mezzo all’accoltellatore colpevole di tentato omicidio intenzionale


Due anni e mezzo da espiare è la pena inflitta dalla Corte delle Assise Criminali di Lugano ad Alfredo Tona, di Muzzano, giudicato colpevole di tentato omi­cidio intenzionale e lesioni semplici aggravate. I giu­dici hanno ritenuto valida l’imputazione dell’accusa, promossa dal procuratore pubblico Moreno Capella, ma hanno quasi dimezzato la pena da lui proposta (4 anni e mezzo).
La Corte ha rilevato dapprima come il quadro esi­stenziale del condannato sia caratterizzato da solitu­dine, povertà nei rapporti sociali e difficoltà economi­che. Solo con i figli dell’amica il rapporto affettivo è stato soddisfacente, mentre quello con lei era difficile, ormai deteriorato e fonte di gravi problemi che lo han­no spinto a bere ancora di più. E quando
« Alfredo Tona beve, non è una bella persona, diventa aggressivo e predisposto alla violenza» (tra i precedenti penali c’è un’altra aggressione a suon di legnate).
Proprio in quel contesto ‘etilico’ si è consumato an­che l’ennesimo litigio tra il 50enne e l’amica, la matti­na di Pasqua del 2007: dalle parole si passa alle mani,
lei se ne va e poi c’è stata tutta una sequenza di sms provocatori, causa scatenante dell’uscita punitiva not­turna di Alfredo Tona, che voleva dare una lezione al nuovo amico di lei, percepito come rivale. Nessun in­tento omicida precostituito, quindi, quando Tona si reca al Cairello. Ma inferto il violento colpo di bastone che ha raggiunto la vittima in faccia, ecco l’imprevi­sto: Tona fugge, ma l’aggredito lo insegue. Nel corri­doio avviene la colluttazione: Tona estrae il coltello fe­rendo ripetutamente il rivale. La Polizia, chiamata dalla donna, li trova a terra in un bagno di sangue, bocconi, la vittima sopra l’aggressore. Tutti e tre ave­vano un tasso etilico elevatissimo. «Una dinamica dif­ficile da illustrare con precisione» ha letto il presidente della Corte, il Giudice Claudio Zali «ma nella qualifica giuridica la Corte ha ritenuto che Alfredo Tona deve la­sciarsi imputare l’intento omicida nella forma del dolo eventuale, come figura nell’atto di accusa » . I giu­dici non hanno quindi aderito alla tesi della difesa, assunta da Isabel Schweri, che puntava su un ecces­so di legittima difesa, perché la sua ricostruzione dei fatti è stata ritenuta troppo favorevole all’imputato. Accolta l’ipotesi accusatoria, la pena è stata tuttavia drasticamente ridotta. La Corte ha voluto «stemperare il suo giudizio alla luce della mancanza di premedita­zione e del fatto che l’omicidio è rimasto tentato (la vitti­ma non è stata in pericolo di morte)» . Dolo eventuale, quindi, per cui la base di pena implicita dell’accusa (9 anni) è stata ridotta a 5 anni, ritenuta adeguata e suffi­cientemente severa. La scemata imputabilità di grado medio stabilita dalla perizia psichiatrica ha poi di­mezzato la pena a 2 anni e mezzo, da espiare in quanto la prognosi non è favorevole. Per questo – per aiutare il condannato a lasciare definitivamente l’alcol – la Corte gli ha comminato pure una misura terapeutica ambulatoriale di 3 anni, da esperire dopo il carcere. Oltre all’imputazione principale, Alfredo Tona è stato giudicato anche per lesioni semplici ( all’amica), ag­gravate (al rivale) e guida in stato di inattitudine e senza licenza di condurre (gli era stata revocata).
La difesa ha annunciato che presenterà dichiarazio­ne di ricorso.
SPEL




TI- PRESS
Il giudice Claudio Zali

Da: La Regione, 20.02.2008, pagina 15 

 

Funzionari disonesti
Losanna – Un’inchiesta è stata avviata contro il responsabile dell’ufficio del­lo stazionamento della città di Losan­na e il suo braccio destro: entrambi sono accusati di aver fatto ‘saltare’ le multe dei loro familiari, il primo quel­le della moglie e il secondo la multa notificata al figlio, per un totale di 200 franchi. Confermando un articolo di ieri di
Le Matin e nonostante la poca entità delle somme, il municipale lo­sannese Marc Vuilleumier dichiara di essere « estremamente deluso » dal com­portamento dei due funzionari. Aper­ta pure un’inchiesta per violazione del segreto d’ufficio contro la persona che ha rivelato i fatti a Le Matin.

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