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Il licenziamento del giurista
del Dipartimento educazione e cultura Alberto Zoppi, alias il Corvo, deciso
otto anni or sono dal Consiglio di Stato « si giustificava già sulla base
delle gravi violazioni dei doveri di servizio legate sia alle modalità con cui
aveva svolto le consulenze giuridiche (prestate quale occupazione
"accessoria" senza "necessaria autorizzazione", ndr.) sia al fatto di avere denunciato
mediante lettere anonime persone e colleghi che sapeva
innocenti ». Il Tribunale federale respinge
così il ricorso inoltrato da Zoppi contro la decisione del Tribunale
amministrativo cantonale (Tram) che lo scorso luglio aveva confermato la
legittimità del suo licenziamento in tronco.
Nel febbraio 2008 l'ex
funzionario era stato riconosciuto colpevole di ripetuta violazione del
segreto d'ufficio e di denuncia mendace in relazione alle lettere anonime
spedite nell'estate del 2000, quando imperversava il "Ticinogate". Nelle missive
Zoppi
faceva il nome di alcuni funzionari colpevoli, a suo dire, di vari reati
collegati alla concessione di permessi di dimora a stranieri.
Dopo
l'apertura del procedimento penale nell'agosto del 2000, il governo aveva
deciso di sospendere il giurista e iniziare un procedimento disciplinare a suo
carico. Procedimento conclusosi nel settembre del 2001 con la destituzione del
funzionario. Misura questa contro cui l'interessato aveva inoltrato ricorso al
Tram, che - a metà dello scorso anno - gli aveva però dato torto. Zoppi si è
così rivolto ai giudici federali di Losanna,
contestando il fatto che la sentenza fosse fondata essenzialmente sui verbali
degli interrogatori trasmessi dal Procuratore generale all'autorità
amministrativa nel 2001, e su cui il governo aveva basato (dopo tre udienze)
la decisione di licenziamento. Tuttavia, rilevano i giudici di Mon-Repos, l'ex
funzionario « non ha mai messo seriamente in
dubbio le inequivocabili dichiarazioni rilasciate al magistrato inquirente, ma
ha piuttosto cercato di minimizzarle, spiegando le
ragioni alla base del suo comportamento: la sua situazione finanziaria
precaria e le circostanze della sua carcerazione preventiva. L'esercizio
sull'arco di quasi un decennio di un'occupazione accessoria senza la necessaria
autorizzazione e in particolare le modalità riprovevoli con cui è stata
prestata la consulenza giuridica da parte del ricorrente (...) sono quindi
stati accertati dalla precedente istanza in modo conforme agli atti e non sono
seriamente smentiti dal ricorrente nemmeno in questa sede ». Per il Tf non è
inoltre giustificata la richiesta di indennità avanzata da Zoppi Nella decisione
di terminare il rapporto di lavoro con l'ex collaboratore, il governo, secondo
il Tribunale federale, non avrebbe nemmeno agito in maniera arbitraria. A
questo proposito i giudici federali fanno notare che « la semplice circostanza che i
comportamenti rimproverati al ricorrente non abbiano in parte assunto una
rilevanza di carattere penale non significa ch'essi siano
trascurabili sotto il profilo del diritto disciplinare ».
La disparità di
trattamento lamentata da Zoppi rispetto ad altri funzionari indagati e
condannati ma, come sostenuto nel ricorso, mandati in pensionamento
anticipato invece che licenziati, per il Tf non sarebbe una scusante.
Innanzitutto perché nel ricorso l'ex giurista « non dimostra che i casi evocati
riguarderebbero comportamenti analoghi ai propri o violazioni dei doveri di
servizio paragonabili ». E poi perché « la circostanza
secondo cui la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata
correttamente in pochi singoli casi non conferisce infatti, di massima,
all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere
anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge ». Ricorso dunque
respinto, spese giudiziarie « ridotte » (500 franchi) a
carico di Zoppi e un punto finale alla vicenda. L.B./MA.MO.
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